TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202303647

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202303647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303647
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2023

N. 03647/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Agoraa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento Regione Tecnico, U.R.E.G.A. (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici) - Servizio Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Tecno Futura S.r.l. e Aemme S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Buscaglia e Calogero Caramazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile Telegare, non costituito in giudizio;
ALP Consorzio Stabile, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo e previa sospensione dell’efficacia:

- della Delibera n. 184 del 3 maggio 2023, comunicata a mezzo pec il successivo 15 maggio, a mezzo della quale l'ANAC ha ritenuto “non conforme alla normativa di settore” l'operato della S.A. e, dunque, l'aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Stabile Agoraa per carenza dei requisiti di qualificazione (nella categoria prevalente OG11) in capo alla consorziata designata quale esecutrice;

- della Determina dirigenziale n. 94 del 22 maggio 2023, con cui la S.A., ritenendo “che si rende doveroso uniformarsi a quanto disposto dall'ANAC con la superiore delibera”, ha revocato in autotutela il provvedimento n. 05/87 del 3.5.2023, con il quale era stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara nei confronti del Consorzio Stabile Agoraa;

- della nota del 29.5.2023 recante comunicazione della revoca in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore dell'esponente;

- della nota prot. n. 228453 del 23.5.2023, con cui è stata richiesto all'UREGA di programmare una nuova seduta di gara al fine dello scorrimento della graduatoria;

- della pec prot. n. 61129 del 3.02.2023, con la quale il RUP ha richiesto le opportune valutazioni in merito all'atto di reclamo avanzato da controparte alla Commissione di gara istituita presso l'UREGA, sezione di Catania;

- della pec prot. n. 103970 del 3.3.2023, con cui l'ANAC ha trasmesso l'avvio del procedimento relativo all'istanza di parere, presentata all'Autorità da parte del Consorzio Stabile Telegare, “per la formulazione di una soluzione della questione controversa insorta durante lo svolgimento della procedura di gara ai sensi dell'art. 211 comma 1 del D.lgs. 50/20”;

- della nota prot. n. 75293 del 30.5.2023 a mezzo della quale si è determinata la convocazione della seduta di gara del 13.6.2023;

- di tutti i verbali di gara, anche istruttori;

- del verbale della seduta di gara del 13.6.2023 e della proposta di aggiudicazione della procedura in favore del RTI Tecno Futura – Aemme S.r.l. di cui al medesimo verbale di gara del 13.6.2023;

- dell'eventuale aggiudicazione definitiva, ove disposta;

- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all'esclusione;

e con richiesta

- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;

- in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto.

quanto al ricorso incidentale presentato da Tecno Futura S.r.l. il 26/7/2023:

- del verbale della seduta di gara dell'11.01.2023 relativa alla procedura aperta avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazione integrata del Museo Civico di Castello Ursino. CUP D62C12000240001 - CIG 94810677FE”, nella parte in cui illegittimamente ammette e non esclude il ricorrente principale Consorzio Stabile Agoraa S.r.l.;

- del bando e del disciplinare di gara, nella parte in cui nel prevedere la facoltà dell'inversione procedimentale, prevedono che nella prima fase dello svolgimento delle operazioni di gara, a seguito della apertura della Busta “B” offerta economica, ad esito delle verifiche sulle stesse, avrebbe provveduto a calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 2 bis del codice, con la esclusione automatica delle offerte anomale, ed alla determinazione della graduatoria, individuando gli operatori collocati al primo e al secondo posto, prevedendo la cristallizzazione della graduatoria per qualsivoglia evento successivo per invarianza della media e della soglia di anomalia e lo scorrimento nella graduatoria nel caso di esito negativo dall'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo in graduatoria;

- del verbale di gara del 13.06.2023 nella parte in cui, a seguito dell'esclusione del Consorzio Stabile Agoraa, dell'ATI Consorzio StabileTelegare - Sincol S.r.l. e della ALP Consorzio Stabile, per mancanza dei requisiti tecnici professionali delle rispettive consorziate designate, non ha proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia ma allo scorrimento nella graduatoria;

Per l’annullamento, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Agoraa S.r.l. il 12/9/2023:

- dei medesimi atti sopra già gravati con il ricorso introduttivo;

- del provvedimento n. 05/LLPP/180 del 10.08.2023 recante aggiudicazione in favore del RTI TECNOFUTURA SRL/AEMME SRL;

- della nota prot. n. 340410 dell'11.08.2023 recante comunicazione dell'aggiudicazione in favore in favore del RTI TECNOFUTURA SRL/AEMME SRL (ancorché non correttamente inviata all'odierno ricorrente);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania, di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, di Tecno Futura S.r.l., di Aemme S.r.l., dell’ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nonché dell’UREGA - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con bando di gara del 30 novembre 2022, il Comune di Catania ha indetto una procedura di gara aperta avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazione integrata del Museo Civico di Castello Ursino. CUP D62C12000240001 – CIG 94810677FE”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 5.315.052,70.

Il bando di gara, al § III.1.3), richiedeva ai concorrenti il possesso di qualificazione:

- nella categoria prevalente OG11, classifica IV - BIS (impianti tecnologici) - subappaltabile al 30%;

- e nella categoria scorporabile OG2, classifica IV (manutenzione beni immobili sottoposti a tutela) - subappaltabile al 30%.

Il Consorzio Stabile Agoraa ha preso parte a detta procedura, indicando quale consorziata esecutrice la Tiesse Costruzioni Società Cooperativa e dichiarando nel DGUE che “ la consorziata esecutrice eseguirà solo le lavorazioni nella categoria OG11 … laddove le restanti lavorazioni, invece, saranno realizzate dallo stesso Consorzio Stabile Agoraa in proprio ”.

All’esito delle operazioni di gara, il Consorzio Stabile Agoraa è risultato primo classificato e legittimo affidatario dell’appalto de quo , con un ribasso del 30,823%, precedendo in graduatoria il Consorzio Stabile Telegare, secondo classificato con un ribasso pari al 30,82%. Senonché, quest’ultimo, con atto di reclamo del 21.1.2023, ha contestato gli esiti concorsuali e, dunque, l’aggiudicazione disposta in favore dell’odierno ricorrente, chiedendone l’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione in capo alla consorziata esecutrice nella categoria OG11. Il Comune di Catania non ha però accolto tale reclamo, e pertanto il Consorzio Stabile Telegare, con nota prot. n. 15565 del 24.2.2023, ha inviato apposita istanza di precontenzioso all’ANAC.

Facendo seguito alla suddetta istanza l’ANAC, con Delibera n. 184 del 3 maggio 2023, ha ritenuto “ non conforme alla normativa di

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