TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-05, n. 201500092
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Testo completo
N. 00092/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2014, proposto da:
A E e D P F, rappresentati e difesi dall'avv. F D P, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovica Dusmet in Ancona, c.so Mazzini, 107;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.c.;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona R.G. n. 655/2010, depositato in cancelleria il 10.02.2012 e notificato in data 7.11.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona n. 655/2010, depositato in Cancelleria il 10.02.2012.
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere alla sig.ra Ester Aparo la somma di € 6.000,00 (oltre interessi dal giorno della pronuncia al saldo) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001) e la somma di € 924,52, oltre accessori di legge, per spese, diritti ed onorari del procuratore avv. F D P, dichiaratosi antistatario.
Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato presso la sede del Ministero intimato in data 7.11.2012, ma ciononostante i ricorrenti allegano di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui sono creditori.
Conseguentemente, essi chiedono in questa sede l’integrale esecuzione del decreto decisorio in questione mediante il pagamento delle somme in esso liquidate oltre accessori di legge, anche mediante l’utilizzo della procedura di pagamento di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 669/1996; chiedono, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia e l’indicazione di una somma a titolo di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successive.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
II.1. Preliminarmente, il Collegio rileva la regolarità, in rito, del proposto ricorso per l’ottemperanza.
Il decreto di cui sopra, infatti, ha valore di cosa giudicata, essendo stata