TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-11-18, n. 202111899

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-11-18, n. 202111899
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111899
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2021

N. 11899/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13005/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13005 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G P, con domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, largo Messico, 7;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. T C, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Marta, Comune di Valentano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione n. A07409 del 20/9/2013 di non ammissibilità al finanziamento previsto dal programma di sviluppo rurale 2007/2013


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2021 il dott. Raffaello Scarpato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, imprenditore agricolo, ha presentato domanda di finanziamento alla Regione Lazio per la realizzazione di un centro-OMISSIS-, sulla base del bando pubblico relativo alla misura 311, recante “Diversificazione verso attività non agricole”, emanato dalla Regione Lazio.

Gli articoli 3 e 6 del bando individuavano, quali soggetti legittimati a presentare domanda, quelli in possesso della qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del c.c., sia sub specie di impresa individuale, che di società agricola, purchè titolari di partita IVA, iscritti nel registro delle imprese, in regola con il pagamento dei versamenti previdenziali INPS ed in possesso di tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni necessarie.

Peraltro, ai sensi dell’art.8 del bando, veniva previsto che alla domanda dovesse essere allegata la documentazione attestante la regolarità contributiva.

A seguito della ricezione della domanda, la Regione ha chiesto dapprima al ricorrente di integrare la documentazione allegata e poi, non ricevendo il supplemento richiesto, ha dichiarato inammissibile l’istanza.

In particolare, la Regione ha rilevato che, nonostante l’istante avesse autocertificato di non essere tenuto alla contribuzione INPS prevista ai fini del rilascio del DURC, la presentazione del documento di regolarità contributiva doveva ritenersi doveroso.

A fronte di tali determinazioni, il ricorrente ha rappresentato – dapprima in ambito procedimentale e poi con il presente gravame - che al momento della presentazione della domanda l’azienda non impiegava dipendenti e che non era pertanto tenuta alla presentazione del DURC, né l’INPS avrebbe potuto rilasciarlo. Solo successivamente alla presentazione dell’istanza, dopo aver iniziato il piano di rinnovamento aziendale previsto nel progetto presentato, il ricorrente aveva assunto manodopera e conseguentemente aveva allegato il DURC in data 19.06.2012.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha pertanto dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che la domanda di concessione del finanziamento pubblico, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, non doveva essere corredata dal DURC, in quanto riferibile, a quella data, a ditta agricola sprovvista di dipendenti.

A supporto di tali argomentazioni il ricorrente ha invocato il combinato disposto dell’art. 10 comma 7 del DL nr. 203/2005, convertito in legge nr. 248/2005, dell’art. 1 comma 533 della Legge nr. 266/2005 e dell’art. 1 bis del DL nr. 173/2006, conv. in legge nr. 228/2006, oltre alla circolare INPS nr. 116/2006, la quale aveva espressamente chiarito come le imprese agricole interessate al DURC dovessero essere solo quelle direttamente assuntrici di manodopera, ovvero i lavoratori autonomi del settore, a condizione che avessero assunto manodopera dipendente.

Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, il ricorrente ha concluso che le norme del bando (articoli 3, 6. 8 e 9) dovevano essere interpretate nel senso di consentire all’impresa agricola senza dipendenti di beneficiare dell’aiuto, senza dover obbligatoriamente presentare il DURC.

Si è costituita la Regione Lazio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 29.10.2021 il ricorso è stato introitato per la decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Emerge dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda di aiuto nell’ambito della Misura 311, azione 3: “Diversificazione verso attività non agricole”, compresa nella Progettazione Integrata di Filiera n. RL232 a seguito del bando pubblico, di cui alla DGR n.360/2009.

L’art.3 del bando prevede che possono essere beneficiari degli aiuti “gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2135 c.c., come impresa individuale o società agricola”.

L’art. 6 del bando prevede, quali condizioni e requisiti di ammissibilità, che il beneficiario sia in regola con i versamenti previdenziali INPS, mentre l’art. 8 (documentazione) prevede che alla domanda debba essere allegato il DURC.

La mancanza di tale documentazione comporta la mancata ammissione al beneficio.

La Regione resistente ha dichiarato inammissibile la domanda perché mancante del documento unico di regolarità contributiva INPS, relativo in particolare al regolare versamento dei contributi nei confronti del personale dipendente.

Il ricorrente sostiene di essere esentato dalla presentazione del DURC, in quanto non tenuto alla contribuzione INPS in assenza di impiegati nella propria azienda, dichiarando pertanto di essere in regola con i versamenti previdenziali così come previsto dall’art.6 del bando P.S.R. Misura 311.

Con la memoria depositata nel corso del presente giudizio, l’amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti sulle reali motivazioni sottese alla declaratoria di inammissibilità della domanda, che sarebbero da ricondurre direttamente alla disposizione di cui all’art. 6 del bando.

In particolare, premesso che l’art.6 cit. richiede che il beneficiario sia “in possesso di Partita IVA, iscritto al registro delle imprese, in regola con i versamenti previdenziali INPS” e che lo stesso debba “dimostrare che l’azienda agricola al momento della presentazione dell’istanza di aiuto ha una capacità di impiego di almeno 0,50 Unità Lavorativa Uomo (ULU)”, la Regione ha evidenziato che nel caso di specie era stata propria la mancanza del requisito “0,50 ULU” a determinare il provvedimento negativo.

L’amministrazione ha precisato come tale carenza sia stata accertata a causa dell’assenza del DURC, che, come correttamente ricordato dal ricorrente, non è obbligatorio per le imprese prive di dipendenti.

La mancata presentazione del DURC, tuttavia, pur se legittima in ragione della natura di impresa individuale, aveva avuto l’effetto di certificare l’assenza del requisito “di ingresso” dell’impiego di 0,50 ULU al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, come espressamente ammesso dall’Amministrazione, “il motivo della non ammissibilità non risiede nella mancata presentazione del DURC, ma nel fatto che l’assenza del DURC, unita alla posizione INPS del titolare quale dipendente di altra impresa, attestava l’insussistenza della situazione di partenza dell’azienda, che doveva garantire l’impiego di almeno 0,50 ULU e che poteva essere attestata non necessariamente dal DURC, ma anche, ad esempio, da posizioni INPS per componenti il nucleo familiare, per i quali l’INPS non rilascia DURC, ma per i quali il beneficiario poteva presentare dichiarazione di regolarità contributiva dell’Azienda Individuale (e non della propria personale posizione), avvalorata dai versamenti contributivi INAIL e INPS, eventualmente effettuati.”

Ebbene, tale motivazione, esplicitata per la prima volta solo nel corso del giudizio, oltre ad essere del tutto diversa da quella posta a fondamento della richiesta di integrazioni (cfr. comunicazione prot. 224240 del 23.05.2012 all. 4 al ricorso) e del provvedimento definitivo di inammissibilità (cfr. comunicazione prot. 339217del 01.08.2012 all. 6 al ricorso e comunicazione prot. 370858 del 29.08.2012 all. 8 al ricorso), finisce con il confermare la tesi del ricorrente, dimostrando l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Nel primo dei due documenti da ultimo citati, infatti, l’amministrazione non ha effettuato alcun cenno alla carenza dell’elemento minimo di “0,50 ULU”, riferendosi, invece, alla mancata dimostrazione dei versamenti previdenziali INPS anche per eventuale manodopera aziendale;
nel secondo documento, poi, la motivazione della mancata ammissione si riferisce espressamente alla mancata presentazione del DURC INPS, così come nel terzo documento è l’assenza di DURC INPS relativo al regolare versamento dei contributi nei confronti del personale dipendente ad aver determinato l’inammissibilità della domanda.

Risulta pertanto provato per tabulas il difetto di motivazione del provvedimento impugnato - come pure il travisamento dei fatti e l’illogicità manifesta - dedotti con il primo motivo di ricorso, avendo l’amministrazione dichiarato inammissibile la richiesta di aiuto del ricorrente sulla base di motivazione errata.

Ed infatti, l’odierno ricorrente non era tenuto a presentare il DURC, risultando pacifica la circostanza che lo stesso non aveva alle proprie dipendenze alcun lavoratore subordinato all’atto della presentazione della domanda ed avendo, per la manodopera solo successivamente assunta, presentato tutta la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi.

Che l’imprenditore agricolo individuale, il quale non impiega altri soggetti nell’attività di impresa, non sia tenuto alla presentazione del DURC, è confermato dalla circolare INPS allegata dal ricorrente (nr. 116/2006) ed è ammesso dalla stessa Amministrazione, che ha invece fondato, proprio sulla carenza di tale documentazione, il provvedimento negativo in questa sede impugnato.

Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere annullato.

Rimangono impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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