TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-03-03, n. 201000582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-03-03, n. 201000582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000582
Data del deposito : 3 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01171/2000 REG.RIC.

N. 00582/2010 REG.SEN.

N. 01171/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2000, proposto da:
Degl'Innocenti Angiolo e, in prosecuzione volontaria a seguito del decesso di questi, da L L, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De' Paoli, V F, con domicilio eletto presso Antonio De Paoli in Firenze, via Enrico Poggi, 1;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M R F, S P, con domicilio eletto presso S P in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO CASA - Determinazione Dirigenziale n° 2095 del 28.2.2000 Reg. Int. 80/C a firma del Dirigente SONIA NEBBIAI, notificato al ricorrente in data 7 marzo 2000, avente ad "Oggetto: art. 35, comma 1, lett. d), L.R.T. n° 96/96 - Nucleo familiare Degl'Innocenti Angiolo, rilascio alloggio E.R.P., di proprietà A.T.E.R., posto in Firenze, via Erbosa n° 17", laddove principalmente il Dirigente "

DETERMINA

1 - dichiarare DECADUTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, lett. d), della L.R.T. n. 96/96, dell'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. posto in Firenze, via Erbosa 17, il nucleo familiare del Sig. DEGL'INNOCENTI ANGIOLO, risolvendo di fatto il contratto di assegnazione;

2 - di intimare al nucleo familiare del Sig. DEGLI'INNOCENTI ANGIOLO il rilascio immediato, e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, dell'alloggio di E.R.P. posto in Firenze via Erbosa n° 17, libero da cose e persone, anche interposte, con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge nei confronti di chiunque occupi l'alloggio, e senza dar luogo a gradazioni e proroghe il giorno 6 luglio 2000 alle ore 9 (...), e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto depositato il 14 gennaio 2000, la sig.ra Lina L, nella qualità di vedova ed erede del defunto sig. Degl’Innocenti ha riassunto il giudizio instaurato da quest’ultimo avverso il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Firenze, Direzione patrimonio immobiliare – Servizio casa, aveva dichiarato la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. posto in Firenze, via Erbosa 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, lett. d), della l. reg. n. 96/1996, intimando al nucleo familiare del ricorrente il rilascio immediato, e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, dell'alloggio in parola.

Per l’annullamento di tale atto, previa sua sospensione, venivano dedotti i motivi che seguono:

- Violazione di legge con riferimento agli artt. 5 e 35 e tab. A della l. reg. n. 96/1996. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti. Difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 1017 depositata il 27 luglio 2000 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Firenze, Direzione patrimonio immobiliare – Servizio casa, ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. posto in Firenze, via Erbosa 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, lett. d), della l. reg. n. 96/1996, intimando al nucleo familiare del ricorrente il rilascio immediato, e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, dell'alloggio in parola.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Con nota del 13 maggio 1999 l’Amministrazione intimata contestava al ricorrente il venir meno di uno dei requisiti prescritti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e cioè “ la non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell' ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso ”, ai sensi dell’allegato 1 alla l. reg. n. 96/1996.

La contestazione prendeva le mosse dalla circostanza che il signor Degl’innocenti, assegnatario dell’alloggio sin dal 1968, aveva contratto nuove nozze nel 1981 con la signora L L che risulta proprietaria di un piccolo immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via del Pollaiolo n. 30.

Ad avviso della ricorrente il fatto sarebbe ininfluente ai fini della titolarità delle condizioni necessarie per godere del beneficio in parola atteso che al momento dell'assegnazione il sig. Degl’Innocenti non possedeva (né ha mai posseduto) titoli di proprietà su immobili ad uso abitativo.

La tesi non può essere condivisa.

L'art. 35, lett. d) della legge regionale sopra citata prescrive la decadenza della concessione qualora l'assegnatario "abbia perduto i requisiti per l'assegnazione, il sensi delle lettere a), b), c), d), e) g) e h) della Tabella A) ”.

A sua volta, in tema di requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la menzionata tabella dispone, alla lettera c), che il soggetto che aspira al beneficio di cui trattasi non deve essere titolare “ di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell' ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso;
si intende adeguato l' alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all' altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per persona, non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferire a 65 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre
”.

L’art. 5, comma 5, della stessa legge stabilisce, infine, che “ i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h) della Tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell' assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto… ”.

Poiché, come osservato dalla difesa del Comune, il comma 2 dello stesso art. 5 definisce il concetto di nucleo familiare stabilendo che per esso deve intendersi “ la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi ”, appare evidente che la titolarità del diritto di proprietà su un immobile in capo al coniuge dell'assegnatario, signora L, ha fatto venir meno il requisito dell'impossidenza di qualsivoglia unità immobiliare ad uso abitativo, purché idonea ad ospitare, come nella fattispecie, un nucleo di due persone.

Con riferimento a tale profilo, la planimetria catastale dell'alloggio di cui la L è proprietaria in Firenze, presentata su richiesta dell'amministrazione in data 22 settembre 1999, ha consentito di accertare che la superficie dell'immobile in questione è di mq 72,64 e dunque adeguata ad un nucleo familiare di due persone per il quale la legge, come si è visto stabilisce che esso non debba essere inferiore a mq 45.

Da ultimo, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza pure sollevata nel ricorso, che tale immobile non sia nella disponibilità della proprietaria per essere stato concesso in comodato gratuito ai parenti della sig.ra L.

In vero, la ratio della legge è quella di escludere dal beneficio i soggetti che, in ragione della proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, manifestino una situazione patrimoniale incompatibile con le finalità assistenziali connesse alla concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

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