TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-02, n. 202101367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-02, n. 202101367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101367
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2021

N. 01367/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09458/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9458 del 2014, proposto da
D F D, M P, R L, L E, D S M V, V B, P A, P E, G V, O V, I A, T A, G V, N E D, V L, T D, P W, S E, M M, G L P, B L, P V, S M, I P, M E, B F, O G, B A, A A, G A, rappresentati e difesi dagli avvocati P A, F T, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico, 7, come da procura in atti;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alfredo Roscetti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del foglio d'ordini n. 18 del 23.12.13 per l'ammissione di 270 Allievi vicebrigadieri al 18° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza - atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/71


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020 convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 18 aprile 2014, i militari della Guardia di Finanza segnati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione di 270 allievi vicebrigadieri al 18° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2014.

2. – Il ricorso straordinario, a seguito di opposizione dell’Amministrazione notificata il 3 giugno 2014, è stato dai ricorrenti trasposto in sede giurisdizionale con atto di costituzione in giudizio notificato e depositato, così come il successivo avviso di deposito.

3. – I ricorrenti, ritenendo l’indizione del nuovo concorso illegittima, poiché violerebbe l’obbligo di scorrimento delle precedenti graduatorie in favore di coloro che nelle stesse si siano collocati in posizione di idoneità, che sarebbe previsto dall’art.4, comma 3 del decreto legge n.101/2013.

4. – Essi, pertanto, hanno censurato gli atti impugnati lamentando –in sintesi- il mancato scorrimento della graduatoria del precedente bando per il medesimo scorrimento (anno 2013), reso loro noto mediante il foglio n. 89702/1213, con cui l’Amministrazione ha reso noto ai ricorrenti che per la Guardia di Finanza la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2013 era da ritenersi preclusa.

5. – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio resistendo al ricorso con memorie, in cui ha eccepito l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione della graduatoria finale e la sua infondatezza nel merito.

6. – Con ordinanza n. 4439\2014 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

7. – In data 19 dicembre 2014 è stata pubblicata sul Foglio d’Ordini n. 22 la determinazione con cui l’Amministrazione ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso ed ha nominato i vincitori della procedura in questione.

8. – Il ricorso, a seguito dello scambio di memorie tra le parti ex art. 73 c.p.a. è stato posto in decisione in occasione della pubblica udienza del 21 gennaio 2021.

DIRITTO

1. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come anticipato nella parte narrativa della presente sentenza, è infatti incontestato che il 19 dicembre 2014 è stata pubblicata sul Foglio d’Ordini n. 22 la determinazione con cui l’Amministrazione ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso ed ha nominato i vincitori della procedura della cui indizione si dolgono i ricorrenti.

Questi ultimi, tuttavia, non hanno gravato di motivi aggiunti la determinazione finale dell’Amministrazione.

Pertanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, “nei procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo … deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l'approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione (Consiglio Stato nn. 1347\2012, 4320\2003 e 4241\2008);
fermo restando quindi l'onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l'onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l'atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all'eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario … e che non appare condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto endoprocedimentale impugnato e l’approvazione della graduatoria finale” (Cons. St., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530).

Ne segue l’improcedibilità del ricorso in esame.

2. – Il Collegio rileva, in ogni caso, l’infondatezza, nel merito, della pretesa attorea, rinviando ad un costante indirizzo della Sezione (cfr. sentenze n.5952 e n. 8508 del 2020) secondo cui “L’inapplicabilità dell’istituto dello scorrimento della graduatoria ai concorsi del personale della Guardia di finanza è stata ribadita, da ultimo, con la sentenza n. 4897/2020 di questa Sezione alla quale si rinvia integralmente anche per quanto riguarda i precedenti giurisprudenziali, ivi citati, e per la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 4 d. l. n. 101/13 convertito dalla l. n. 125/13 (che subordina l’avvio di nuove procedure concorsuali all’immissione in servizio degli idonei di precedenti graduatorie) in virtù del principio di specialità che caratterizza la disciplina settoriale della Guardia di finanza (così anche Cons. Stato n. 4056/17)”

In questa sede va solo aggiunto che la cadenza periodica del concorso e la conseguente esistenza di peculiari esigenze di temporalizzazione del “reclutamento”, costituenti il presupposto per la riespansione della regola generale dell’indizione del nuovo concorso, rispetto alla quale lo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso ritorna a essere eccezione e dunque estrinsecazione di discrezionalità che richiede essa, all’opposto, una precipua motivazione, sono nella fattispecie, concernente un concorso per posti di allievo brigadiere della Guardia di finanza, desumibili dall’art. 19 comma 1 d. lgs. n. 199/95 secondo cui “I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso…”.

3. - Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione.

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