TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-28, n. 202317816

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-28, n. 202317816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317816
Data del deposito : 28 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2023

N. 17816/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03733/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
T s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F L, D L e C E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D L in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;



contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Altroconsumo – Associazione indipendente di consumatori, Federconsumatori, non costituite in giudizio;



per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della delibera Agcom n. 37/18/CONS del 30 gennaio 2018, notificata a T il 16 febbraio 2018 recante «Diffida alla società T s.p.a., in relazione alla modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 5 marzo e 1° aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e dell’articolo 1, commi 1- quater e 3- bis , d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in l. 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l’articolo 6, dell’Allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS»;

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente

per quanto riguarda i motivi aggiunti :

- della delibera Agcom n. 193/19/CONS del 22 maggio 2019, notificata in data 6 giungo 2019, recante «Ordinanza ingiunzione nei confronti della società T s.p.a. per l’inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 37/18/CONS (contestazione n. 21/18/DTC)»;

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. T, con il ricorso introduttivo, impugnava la del. 37/18/cons con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), rilevato come l’informazione fornita ai clienti in relazione alla manovra di variazione della cadenza della fatturazione e del rinnovo delle offerte fosse in contrasto con la disciplina vigente (segnatamente con quanto statuito con la del. 496/17/cons), diffidava la società al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 71 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.c.e.), nel testo vigente anteriormente alla profonda modifica del 2021.

2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, veniva gravata la del. 193/19/cons per mezzo della quale l’Agcom, dopo aver accertato l’inottemperanza alla decisione sopra ricordata in ragione della mancata adozione di misure adeguate a garantire l’esercizio del diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, irrogava una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 98, comma 11 c.c.e. dell’importo di € 1.200.000,00.

4. Tutte le parti depositavano memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 17 novembre 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di avviare lo scrutinio delle doglianze spiegate, appare opportuno ripercorrere i fatti sottostanti l’adozione dei provvedimenti gravati nell’odierno giudizio.

5.1. Tutti i provvedimenti si inseriscono nella nota e piú ampia vicenda che coinvolgeva (principalmente) gli operatori telefonici i quali, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2017, variavano le tempistiche di fatturazione e di rinnovo delle offerte: come è noto, la manovra tariffaria si traduceva in una modifica contrattuale che determinava il passaggio da una cadenza di rinnovi mensili ad una a 28 giorni. Semplificando, il costo unitario della singola fattura rimaneva immutato, ma, al contempo, le bollette annuali passavano da dodici a tredici: tale mutamento veniva censurato sotto varî profili sia dall’Agcom sia dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). In particolare, quest’ultima accertava l’esistenza di un’intesa segreta tra operatori telefonici per concordare l’innalzamento dei prezzi delle offerte: la legittimità del relativo provvedimento sanzionatorio veniva da ultimo confermata da Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7270.

5.2. Per quel che qui interessa va rilevato come sulla materia interveniva nel 2017 direttamente il legislatore che – con l’art. 19- quinquiesdecies d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 – introduceva alcuni nuovi commi nella c.d. legge Bersani (v. art. 1, commi 1- bis -1- quinquies d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. dalla l. 2 aprile 2007, n. 40) estendendo, in buona sostanza, l’obbligo di fatturazione su base mensile, già deliberato dall’Agcom per gli operatori di telefonia fissa, anche alle compagnie fornitori di servizî di telefonia mobile. Conseguentemente, l’odierna ricorrente (cosí come tutti gli altri operatori del settore) doveva(no) «ritornare» alla promozione di offerte su base almeno mensile. Tale processo di ritorno veniva regolato dall’Agcom con le delibere 495/17/cons e 496/17/cons, adottate ai sensi del ridetto art. 1, comma 1- quater d.l. 7 cit.

5.3. Successivamente, durante l’attività di vigilanza circa il rispetto della regolamentazione di settore, l’Agcom accertava una serie di irregolarità: in particolare, l’Autorità evidenziava come le informazioni concernenti i prezzi dei servizî, i tempi e le modalità di modifica della cadenza di rinnovo delle offerte non risultavano correttamente inserite nella homepage del sito aziendale; similmente, non veniva specificato il nuovo prezzo, in valore assoluto, del rinnovo mensile, essendo evidenziato solo l’aumento percentuale (8,6%); l’ sms d’informazione circa la variazione delle offerte mobili conteneva unicamente riferimenti generici, rinviando al sito internet per i dettagli d’interesse; infine, si accertava la limitazione del diritto di recesso, imponendo delle ingiustificata limitazioni al relativo esercizio.

5.4. In sintesi, l’Agcom chiariva come « i canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo al rispetto del previsto obbligo di preavviso, alla precisa indicazione del prezzo di rinnovo delle offerte (come derivante dalla variazione della cadenza di rinnovo), nonché ai tempi e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso ». Inoltre, veniva sottolineato il contrasto anche con la citata del. 496/17/cons atteso che « le manovre poste in essere da T, in occasione della decisione di variare la cadenza di rinnovo e di fatturazione delle offerte di telefonia fissa e mobile su segmento consumer, risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso ». In particolare, in ordine al primo aspetto, gli utenti non venivano informati con almeno due mesi di anticipo della portata delle imminenti modifiche contrattuali; inoltre, la comunicazione veniva considerata « lacunosa e non trasparente nella misura in cui si limita a dare ampio risalto (anche grafico) alla invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile », non essendo infatti indicato il nuovo prezzo in valore assoluto. Quanto al diritto di recesso, l’Autorità rappresentava la natura fuorviante delle comunicazioni inviate all’utenza, atteso che a volte veniva chiarito che l’esercizio del recesso fosse possibile « senza penali e senza costi di disattivazione », altre impiegando la formula « senza costi », oppure ancora « senza penali ». In aggiunta, nel caso di pagamenti rateali di prodotti venduti o concessi in locazione l’informazione circa le conseguenze del recesso veniva formulata in maniera generica o addirittura omessa, comprimendo cosí l’esercizio del diritto dell’utente.

5.5. Alla luce degli elementi raccolti durante l’istruttoria, l’Agcom adottava la gravata del. 37/18/cons per mezzo della quale la società veniva diffidata a « rispettare gli obblighi vigenti, al fine di rendere una completa informativa agli utenti e consentire l’esercizio del diritto di recesso secondo le modalità attualmente contemplate dalla normativa di settore ».

5.6. Nondimeno, quest’ultima decisione dell’Autorità non veniva puntualmente ottemperata. In particolare, l’Agcom accertava come la società non avesse adottato « misure adeguate a garantire l’esercizio del diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, ivi compresi ulteriori addebiti connessi ai modem, senza peraltro consentire il recesso presso tutti i punti vendita »: nel dettaglio, la contestazione era

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