TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-15, n. 202204608
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 04608/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07936/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7936 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D M, S R, A S, S S, A R, A L M, E O C, N C, M R, M Z, rappresentati e difesi dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, nr. 12;
nei confronti
Fabio Albino, Francesco Sansone, Enzo Savarino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto adottato dal Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso interno per 606 posti (ruolo maschile) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria pubblicato in data 17 maggio 2021, in particolare, per quel che rileva per le ricorrenti, della graduatoria aliquota b) del ruolo maschile per posti 182 riservata al personale maschile proveniente dal ruolo degli agenti assistenti;
2) del decreto adottato dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia in data 12.05.2020 con il quale veniva indetto il concorso interno per la qualifica iniziale di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria per 691 posti nella parte in cui distingueva 606 posti per il ruolo maschile e 85 donne per il ruolo femminile, in particolare per quel che rileva per le ricorrenti, nella parte in cui all'aliquota b per posti 207 - 182 posti venivano riservati al ruolo maschile e 25 posti venivano riservati al ruolo femminile;
3) del decreto ministeriale 2 ottobre 2017 con il quale veniva adottata la nuova ripartizione della dotazione organica del Copro di Polizia Penitenziaria di cui alla Tabella A e B, nella parte in cui, nel ruolo degli ispettori prevede la distinzione tra ruolo maschile e ruolo femminile;
4) del decreto adottato in data 11 novembre 2021 dal Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia, pubblicato in data 12.11.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso interno per 606 posti (ruolo maschile) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria pubblicato in data 17 maggio 2021, in particolare, per quel che rileva per le ricorrenti, della graduatoria aliquota b) del ruolo maschile per posti n. 182 elevati a 241, riservata al personale maschile proveniente dal ruolo degli agenti;
5) del provvedimento i cui estremi sono sconosciuti, con il quale veniva disposto l'aumento dei posti “solo” per il ruolo maschile i cui posti venivano aumentati da 182 a 241;
4) di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2 agosto 2021 e ritualmente notificato le odierne ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe relativi al bando di concorso pubblicato con decreto del 12 maggio 2020 avente ad oggetto il “Concorso interno per 691 posti (606 uomini, 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria”.
2. Nell’atto introduttivo con il primo motivo di ricorso viene lamentata “la violazione e falsa applicazione di legge art. 44 comma 10 D.lgs. 95/2017;l’eccesso di potere per difetto di motivazione;il difetto di presupposto;lo sviamento”.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepiva invece la “violazione e falsa applicazione di legge art. 8, comma 1 lett. A) L. 125/2015 e L. 395/1990 art. 6”.
Con il terzo motivo di ricorso, poi, si contestava “la violazione e falsa applicazione di legge;art 57, art. 3 e 51 Cost.;Direttiva CE 76/207 art. 3;art. 6 Direttiva CE 2000/78;art. 1, articoli 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;legge 9 dicembre 1977, n. 903, legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 1, art. 4 comma 3;legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 6, comma 2, l’art. 48 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, depositando memoria e documenti.
4. Con motivi aggiunti depositati il 7 febbraio 2022, parte ricorrente impugnava il decreto adottato in data 11 novembre 2021 dal Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia, pubblicato in data 12.11.2021, con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso interno per 606 posti (ruolo maschile) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria pubblicato in data 17 maggio 2021.
5. All’udienza pubblica del 25 marzo 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio rileva la tardività dell’impugnazione, in quanto proposta unitamente all’atto applicativo - ossia il decreto con il quale è stata pubblicata la provvisoria graduatoria -, dal momento che ad essere censurata non è la formazione della graduatoria provvisoria (e poi di quella definitiva) in termini di punteggio attribuito, bensì la circostanza per cui – a parità di punteggio o in caso finanche di conseguimento di un punteggio superiore a quello ottenuto da altri candidati – i posti originariamente messi a bando per il ruolo di ispettore donna fossero inferiori a quelli parimenti riservati agli uomini. Era, quindi, la stessa formulazione del bando di concorso a pregiudicare, in ipotesi, la sfera giuridica degli interessati, rendendo in tal modo attuale e concreto l’interesse all’impugnazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 02/02/2021, n.707). gravava, infatti, sui ricorrenti l’onere d’immediata impugnazione del bando di concorso poiché ad essere sindacate erano clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all’ammissione delle interessate o, comunque, impositive, di criteri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale.
Nel caso in esame, deve essere rilevato che la doglianza si concentra sulla previsione di una distinzione basata sul sesso anche per ricoprire un incarico ritenuto dalle ricorrenti scevro da connotazioni che giustificherebbe tale distinzione.
Ebbene, da ciò deriva che ad essere in ipotesi direttamente lesivo degli interessi delle ricorrenti non sarebbe la mancata collocazione utile in graduatoria, ma la distinzione fra i posti riservati a ispettori donne e i posti riservati a ispettori uomini. Doveva essere impugnato allora il decreto del 2017 e non (solo) la graduatoria provvisoria del 2021.
Ad ogni buon conto, nel merito la ricostruzione offerta dalle ricorrenti non è corretta.
Invero, all’interno della gerarchia per gradi esistenti nel corpo della Polizia penitenziaria e – al di là delle funzioni svolte concretamente – si distinguono coloro a cui sono assegnati compiti operativi da coloro a cui sono assegnati compiti direttivi.
Alla prima categoria appartengono: il Sostituto Commissario;l’Ispettore Superiore;l’Ispettore Capo;l’Ispettore;il Vice Ispettore;i Sovrintendenti (Sovrintendente Capo;Sovrintendente;Vice Sovrintendente);gli Assistenti e Agenti (Assistente Capo;Assistente;Agente Scelto;Agente) e gli Allievi delle Scuole di Formazione.
Alla seconda categoria, invece, appartengono i Funzionari Dirigenti (Dirigente Generale;Dirigente Superiore;Primo Dirigente) e i Funzionari Direttivi (Dirigente Aggiunto;Commissario Capo;Commissario e Vice Commissario).
La ratio della disposizione che prevede la distinzione fra uomini e donne a seconda della destinazione a penitenziari maschili o femminili risiede evidentemente nella volontà di non ledere la riservatezza dei/delle detenute che potrebbero lamentarsene laddove ad operare all’interno della sezione si trovino persone di sesso diverso dal proprio. Per queste ragioni il legislatore ha previsto che all’interno della sezione ove si trovano ristretti i detenuti vengano impiegate risorse dello stesso sesso. Da ciò deriva, stante la diversa composizione della popolazione carceraria, che vengano banditi molti più posti riservati a personale maschile, piuttosto che femminile.
Per quanto concerne propriamente la categoria degli ispettori, questa si colloca al vertice degli agenti con funzioni operative e alla base di coloro che svolgono invece funzioni direttive. Gli ispettori (Sostituto Commissario;Ispettore Superiore;Ispettore Capo;Ispettore;Vice Ispettore) contrariamente a quanto affermato nel ricorso, lavorano all’interno delle sezioni con attività di coordinamento e collaborano con i propri sottoposti, interagendo quotidianamente con i detenuti. Tale attività ha giustificato la scelta di distinguere – anche rispetto a tale incarico – i posti riservati agli uomini e quelli riservati alle donne, a seconda dell’istituto penitenziario di riferimento e ciò, sulla stregua di quanto peraltro già in previsto dal Decreto 21 giugno 2013, n. 86, recante “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria”.
La ragionevolezza della distinzione operata permette parimenti di escludere qualsivoglia violazione della normativa eurounitaria, la quale non preclude in astratto la previsione in parola, ma richiede che la scelta sia sostenuta da necessarie e proporzionate ragioni.
Sulla scorta di quanto sopra i motivi di impugnazione sono infondati ed il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità della materia controversa giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.