TAR Catania, sez. IV, sentenza 2012-12-13, n. 201202965
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N. 02965/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2012, proposto da:
A E A, rappresentato e difeso dagli avv. C C, F A, con domicilio eletto presso F A in Catania, via Umberto, 196;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto n. 188/11 del 12.12.2011 del Questore della Provincia di Messina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Messina ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 05.12.2012 il legale del ricorrente ha depositato nota con cui ha delegato una collega “a rinunciare al…procedimento ed a sostituirla per l’udienza di merito del 06.12.12”.
Alla pubblica udienza del 06.12.2012 la causa è stata posta in decisione.
L’art. 84 del D.Lgs. 104/2010, nel disciplinare la “rinuncia”, prevede che questa, da formalizzare mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte “o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”, “deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”, e “se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue”.
Tuttavia, il medesimo art. 84 prevede che anche in assenza di tali formalità, “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
E dalla notata citata, depositata dal legale del ricorrente, il Collegio ritiene infatti di poter desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione della causa.
Avuto riguardo alle circostanze oggetto di verifica giudiziale, che hanno reso necessaria l’acquisizione dall’Amministrazione di documenti, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di giudizio.