TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-10-23, n. 200901242
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Testo completo
N. 01242/2009 REG.SEN.
N. 00134/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 134 del 2006, proposto da:
Italia Nostra Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, rappresentato e difeso dall'avv. M R T M, con domicilio eletto presso Alberto Cucchieri Avv. in Ancona, via Piave, 6/B;
contro
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. C D, M D S, con domicilio eletto presso Massimo Sgrignuoli in Ancona, via Ruggeri, 5;
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. S C, G D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Comune di Arcevia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Ditta R. & V. di E M e C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Brusciotti, Gaia Brusciotti, con domicilio eletto presso Bruno Brusciotti Avv. in Ancona, via Castelfidardo, 4;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14 di approvazione del PPAE (Programma Provinciale Attività Estrattive);
- della determinazione 20.9.2005 n. 470 del Dirigente del VII settore della stessa Provincia apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi degli artt. 15 della L.r. n. 46/92 e 7 della L.r. n. 10/99;
- della deliberazione di Giunta Regionale 7.11.2005 n. 1357 avente ad oggetto verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- di atti istruttori connessi come indicati in ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14 di approvazione del PPAE (Programma Provinciale Attività Estrattive) unitamente alla determinazione del Dirigente del VII settore della stessa Provincia 20.9.2005 n. 470 apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi degli artt. 15 della L.r. n. 46/92 e 7 della L.r. n. 10/99.
Viene altresì impugnata la deliberazione di Giunta Regionale 7.11.2005 n. 1357 avente ad oggetto verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
In particolare l'impugnazione si rivolge contro le previsioni del PPAE che hanno individuato sul Monte S. Angelo un bacino estrattivo riguardante la maiolica (confermando il bacino già cartografato come possibile aree di esenzione da alcuni vincoli del PPAR) e la scagliola rossa (litotipo considerato di difficile reperibilità o non sostituibile ma non cartografato dal PRAE quale area di possibile esenzione).
Al riguardo vengono dedotte le seguenti articolate censure:
1. Violazione, sotto plurimi aspetti, della L.r. n. 71/87, violazione dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. n. 152/99, violazione della pianificazione sovraordinata, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare viene dedotto che il Monte S.Angelo è un importante bacino idrogeologico e quindi la previsione di attività estrattive deve considerarsi incompatibile o comunque avrebbe dovuto essere meglio valutata (e non demandata all'ulteriore fase di valutazione dei progetti di estrazione) in relazione al divieto di cui all’art. 6 comma 3 lett. c), della L.r. n. 71/97, anche tenendo conto di tutte le interferenze con la zona di rispetto di 200 metri di raggio da punti di captazione o di derivazione delle acque di cui all’art. 21 comma 7 D.Lgs. n. 152/99;
2. Violazione, sotto plurimi aspetti, della L.r. n. 71/87, violazione della L.r. n. 33/99, violazione del DM 31.7.1985, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare viene dedotto che nel PPAS, e tanto meno nella delibera di GR n. 1357/05, non sono state individuate topograficamente le aree di divieto dell'attività estrattiva non cartografate dal PRAE, relativamente agli ambiti di tutela del Monte Sant'Angelo riguardanti il corso d'acqua di terza classe in fascia appenninica (interessato dal divieto di attività estrattiva di cui all’art. 6 comma 3 lett. a, della L.r. n. 71/97), l’area con segnalamenti di ritrovamenti archeologici (interessata dal divieto di attività estrattiva di cui all’art. 6 comma 3 lett. b, della L.r. n. 71/97) e le aree interessate da boschi di alto fusto con prevalenza superiore all'80% di Leccio (dove vige il divieto di attività estrattiva di cui all’art. 6 comma 3 lett. e, della L.r. n. 71/97). Viene altresì dedotta l'illegittimità delle previsioni in esame sotto i seguenti ulteriori profili: il bacino di escavazione del Monte Sant'Angelo, considerata la sua vasta estensione, è incompatibile con il decreto di vincolo ambientale di cui al DM 31.7.1985; sono stati trascurati i problemi della viabilità conseguenti all'apertura delle cave; in ogni caso deve