TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-12-18, n. 201501648

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-12-18, n. 201501648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501648
Data del deposito : 18 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00086/2015 REG.RIC.

N. 01648/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2015, proposto da:
Consorzio San Raffaele, rappresentato e difeso dagli avv. G D C, F P B, G P, con domicilio eletto in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Starita, 6;
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio;

nei confronti di

Pro.ges Cooperativa Sociale Servizi Integrati alla Persona, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. Pro.ges - Tre Fiammelle - Lav.I.T.;
Tre Fiammelle Società Cooperativa;
Lav.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro;
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Massimo Rutigliano e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, Via Piccinni, 150;

per l’annullamento

- del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento della gestione in accreditamento delle R.S.A. della Provincia di Bari, bandita dall’A.S.L. Bari e disposta dal seggio di gara con verbale dell’11 dicembre 2014;

- di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;

e per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione al ricorrente e subentro nel contratto, ove nelle more sottoscritto da altra impresa, previa declaratoria della sua efficacia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, dell’Agenzia delle Entrate e di Proges Coop. Soc. Servizi Integrati alla Persona in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Tre Fiammelle Soc. Coop e Lav.I.T. Soc. Coop. di Produzione e Lavoro;

Visto il ricorso incidentale depositato dalla parte controinteressata in data 9 febbraio 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 per le parti i difensori avv.ti F P B, anche in sostituzione degli avv.ti G D C e G P;
Giuseppe Zuccaro;
Angelo Romano, per delega dell'avv. Edvige Trotta;
Massimo Rutigliano e Gennaro Rocco Notarnicola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Consorzio San Raffaele ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall'A.S.L. Bari, con deliberazione del direttore generale n. 2012 del 27 novembre 2011, per l'affidamento della gestione in accreditamento, in regime di concessione, delle RSA presenti nella provincia di Bari (Alberobello, Locorotondo, Modugno, Poggiorsini, Sannicandro, Noicattaro);
procedura suddivisa in sei autonomi lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di tre anni (prorogabili per altri due), con valore complessivo stimato di € 53.189.990,00.



1.1 Espletate le formalità di gara, all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Consorzio ricorrente è risultato primo in graduatoria per i lotti nn. 1, 2, 3, 5 e 6, e dunque, con verbale del 6 agosto 2014, si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria in suo favore.



1.2 Sennonché, nelle more dello svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, è emersa l'esistenza in capo alla San Raffaele s.p.a. di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi fiscali, sebbene riferite a società dalla stessa incorporate, così come certificato dall'Agenzia delle Entrate con nota del 1° agosto 2014.



1.3 Pertanto, la S.A., avendo ritenuto non sussistere il requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. g) D.lgs. 163/2006 in capo al Consorzio ricorrente, con verbale dell’11 dicembre 2014 ne ha disposto l'esclusione, cui è seguita l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Proges, odierno controinteressato.



2. Avverso il provvedimento di esclusione e successiva aggiudicazione, il Consorzio San Raffaele è insorto spiegando un unico articolato motivo di ricorso, così rubricato:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c. 1, lett. g) e dell'art. 46 D.Lgs 163/06. Violazione dei principi statuiti dall'Adunanza Plenaria n. 21/2012. Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis . Erronea applicazione dell'art. 2504-bis c.c. e delle norme speciali in materia di fusione e incorporazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto. Sviamento.

In estrema e doverosa sintesi, secondo la dedotta prospettazione difensiva, il provvedimento di esclusione (ed in via derivata la consequenziale aggiudicazione in favore della controinteressata) sarebbe illegittimo per avere la S.A. ritenuto sic et simpliciter che la violazione degli obblighi fiscali ascrivibili ad un soggetto giuridico, con conseguente perdita del requisito di regolarità fiscale, si trasferisca poi al suo avente causa per il sol fatto che questi gli succeda nel relativo patrimonio. Secondo il ricorrente, invece, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare regolare la sua posizione, in ragione della circostanza che non vi era continuità di gestione tra le imprese incorporate e la San Raffaele spa;
che questa, non appena appreso della posizione debitoria delle sue incorporate (luglio 2014), aveva attivato le procedure di regolarizzazione tra cui quelle di compensazione;
che, inoltre, le cartelle di pagamento inerenti le violazioni elencate non erano state notificate anche alla società incorporante.

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