TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-02-20, n. 201400512
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N. 00512/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2013, proposto da:
Diva A M, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso R Leone in Lecce, viale U. Foscolo, 39;
contro
Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avv. L Z, con domicilio eletto presso A Vto in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
della comunicazione prot. n. 19586 del 30.5.2013 comunicata con racc. del 4.6.2013 con la quale si nega l'autorizzazione per l'installazione di giostre e delle attrazioni per i bambini nel Parco Pinocchio località S. Maria al Bagno in Nardò, dichiarando che la stessa area non è in concessione al Comune di Nardò né di sua proprietà come da comunicazione dell'Area Funzionale 2;di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori F M, L Z.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del comune di Nardò con il quale le è stata negata l’autorizzazione per l’installazione di giostre e attrazioni per bambini nel parco Pinocchio località S. Maria al Bagno in Nardò, perché “l’area per l’installazione delle attrazioni richieste ricade in area demaniale, per cui la stessa non è né di proprietà comunale né data in concessione al Comune di Nardò, deducendo i seguenti motivi: eccesso di potere;violazione e falsa applicazione di legge.
Il Comune si è costituito con memoria del 19 luglio 2013.
Nella pubblica udienza del 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento negativo del Comune si basa sul presupposto che “l’area per l’installazione delle attrazioni richieste ricade in area demaniale, per cui la stessa non è di proprietà comunale né data in concessione al Comune di Nardò”.
Com’è noto, in materia di concessioni demaniali, a seguito del conferimento dei poteri amministrativi in capo alle Regioni, ex art. 105 d.lgs. 112/1998, la gestione amministrativa del demanio marittimo è di competenza regionale .
La l.r. 17/2006, nell’art. 6, ha attribuito ai comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo , fatta eccezione per i compiti di pertinenza regionale individuati all’art. 5 della medesima legge ( fra i quali rientra il “rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune medesimo “ ).
In particolare il Comune è competente per il rilascio e rinnovo di:concessioni demaniali marittime;concessioni suppletive per ampliamento o modifica dello scopo delle medesime;autorizzazioni per l’esecuzione di lavori presso l’area in concessione;autorizzazioni al subentro nella concessione;autorizzazioni all’affidamento della concessione o delle attività secondarie a terzi;autorizzazioni al commercio itinerante sul demanio marittimo nonché per manifestazione e spettacoli.
Successivamente alla scadenza di una concessione demaniale rilasciata al Comune per l’uso del bene demaniale da parte del medesimo Comune, a questo spetta la gestione del bene, ovviamente con carattere di temporaneità al fine di salvaguardare l’utilizzazione che si intenderà fare una volta ottenuta la concessione.
È da rilevare quindi che, nel caso in esame, al Comune spetta la competenza a provvedere sulla richiesta avanzata dal ricorrente per l’installazione di giostre e attrazioni per bambini, proprio in quanto l’istallazione in questione ricade in area demaniale, la cui gestione è affidata al Comune.
In sostanza, l’ente comunale è l’unico soggetto competente a provvedere sulla domanda in questione, e quindi deve essere considerato illegittimo il provvedimento in esame con il quale si è ritenuto di non poter provvedere non essendo l’area di proprietà o in concessione al Comune stesso.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi.