TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2020-12-17, n. 202001212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2020-12-17, n. 202001212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202001212
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2020

N. 01946/2020 REG.RIC.

N. 01212/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01946/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2020, proposto da


Società di Ingegneria Litos Progetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S R, S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Commissario del Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

M Z, C Z, M W D, Società Italsigis Engineering S.r.l., G A, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per “l'affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente ai “Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U.” – Comune di Polizzi Generosa (PA)” – CUP J39D16001730001 -

CIG

7963377297, nella parte in cui con gli stessi, a seguito dello svolgimento del subprocedimento di verifica dell'anomalia, si è disposta l'esclusione dell'odierna ricorrente;

ed in particolare:

- del provvedimento di esclusione della Litos Progetti s.r.l. adottato dal RUP il 19/10/2020 (n. 797) comunicato a mezzo pec di pari data;

- del provvedimento di conclusione della verifica di congruità e approvazione della graduatoria di gara (determ. n. 4990 del 19/10/20);

- della nota prot. n. 2500 del 27/5/20 di richiesta di supporto alla verifica di congruità avanzata dal RUP alla Commissione;

- della nota prot. 2648 del 08/6/2020 con la quale la S.A. ha chiesto i giustificativi a Litos Progetti s.r.l.;

- dei verbali della Commissione di verifica dell'anomalia del 15/6/20 e 18/6/2020;

- della nota prot. n. 3116 del 07/7/2020 con la quale il RUP ha chiesto l'integrazione dei giustificativi presentati dalla concorrente prima classificata;

- della nota prot. n. 3907 del 24/8/2020 con la quale il RUP ha convocato il concorrente in audizione;

- del verbale di audizione del 10/9/20;

- della nota prot. 4285/20 di trasmissione alla Commissione della documentazione relativa all'audizione e relativi allegati e in particolare il giudizio tecnico negativo sulla congruità espresso dal RUP ad esito dell'audizione (provvedimento rilasciato, ad esito dell'istanza di accesso agli atti prot n. 5190/20, senza estremi);

- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati, anche allo stato non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario del Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana e di M Z, C Z, M W D, Società Italsigis Engineering S.r.l. e di G A;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il dott. S Z e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137;


RITENUTO che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito atteso che:

- dell’esame del contenuto della documentazione versata in atti, e avuto riguardo alla sequenza procedimentale seguita nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, appare infondata la censura con la quale la ricorrente si duole che il RUP, “ dopo aver ritenuto necessario avvalersi della Commissione, si sarebbe immotivatamente e irragionevolmente discostato dal parere reso dall’organo collegiale spostando la valutazione di congruità e sostenibilità dell’offerta dell’odierna ricorrente sulla voce del costo della D.L. su cui nulla aveva avuto da eccepire la medesima Commissione”;

- quanto al secondo motivo di ricorso, in considerazione dei limiti del sindacato giurisdizionale in ordine al giudizio sull'anomalia delle offerte, non si ravvisa alcuna manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza nella valutazione operata sull’offerta della ricorrente alla luce delle giustificazioni addotte;

RITENUTO, pertanto,

- che va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

- che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

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