TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-03-18, n. 202200170
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00170/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2022, proposto da
Agrifaber Società Agricola a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fabriano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fabriano - Responsabile del Settore Governo del Territorio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento 2 febbraio 2022 del Dirigente Settore Territorio, SUAP Comune Fabriano con cui è stato annullato il silenzio-assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2020,
e per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla predetta domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabriano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
1. La società ricorrente è proprietaria in Comune di Fabriano, località Moscano, di terreni agricoli per una estensione di circa 18 ettari, sui quali esercita la propria attività aziendale di coltivazione e di allevamento di bestiame; su tali terreni insistono tre fabbricati rurali di vecchia costruzione in pessime condizioni strutturali e manutentive ed allo stato collabenti, realizzati dalla precedente proprietà ed utilizzati da quest’ultima come stalle per l’allevamento ed il ricovero di bovini. Agrifaber, avendo intenzione di avviare un’attività di allevamento zootecnico non industriale di carni bianche (pollame), ha ritenuto più opportuno e conveniente sotto l’aspetto della gestione aziendale procedere alla ristrutturazione dei suddetti fabbricati collabenti mediante la loro demolizione e ricostruzione per una volumetria corrispondente a quella degli edifici da demolire su diverse aree di sedime, situate ad una distanza di circa 300 metri dalle costruzioni preesistenti, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto e consentito dal vigente testo dell’art. 3, comma 1, let. d), del D.P.R. n. 380/2001.
Tale scelta trova giustificazione nella obiettiva impossibilità di ricostruire le volumetrie collabenti nei siti preesistenti, in quanto gli edifici in parola sono situati su aree scoscese ed in forte pendenza, prive di una viabilità funzionale alle attività di allevamento (le quali richiedono una facilità di accesso di mezzi di trasporto, anche pesanti, di cui l’azienda dovrà avvalersi per la consegna dei mangimi e degli altri materiali necessari per l’allevamento). Inoltre le vecchie stalle sono localizzate in prossimità dei confini di proprietà dell’azienda agricola, per cui, considerate le caratteristiche planimetriche dei nuovi edifici destinati all’allevamento del pollame, sarebbe anche problematico garantire il rispetto delle distanze dai confini in caso di ricostruzione sulle preesistenti aree di sedime.
2. A tal fine Agrifaber ha presentato in data 16 dicembre 2020 al S.U.A.P. del Comune di Fabriano formale domanda, registrata in arrivo al protocollo comunale con il n. 46027/2020, di rilascio del permesso di costruire relativo al suddetto intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti in parola con identica cubatura su diversa area di sedime in conformità, appunto, a quanto previsto e consentito dall’art. 3, let. d), del D.P.R. n. 380/2001, prevedendo altresì l’installazione, sui tetti di copertura dei nuovi edifici, di pannelli fotovoltaici destinati all’autoproduzione dell’energia elettrica necessaria per la conduzione dell’azienda agricola, con la contemporanea possibilità di cedere ad ENEL l’energia elettrica da fonte rinnovabile eccedente rispetto ai bisogni aziendali.
Per la realizzazione dell’intervento Agrifaber si è anche riproposta di partecipare al bando regionale relativo all’annualità 2021, finalizzato alla concessione di contributi pubblici di provenienza comunitaria (fondo FEARS) a sostegno di investimenti in immobilizzazioni materiali in agricoltura nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020, Bando Sottomisura 4.1 (si veda il decreto regionale n. 1235 del 22 dicembre 2020), al fine di ottenere la erogazione di un contributo finanziario pari a poco meno della metà dell’importo complessivo dei lavori.
3. Contestualmente alla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, Agrifaber ha indirizzato al Comune una separata istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, visto che tutta l’area su cui insistono i fabbricati da demolire e ricostruire è sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreto ministeriale adottato in data 31 luglio 1985.
Tale domanda è stata esitata favorevolmente dal Comune di Fabriano con provvedimento n. 28 del 13 ottobre 2021, sulla base del preventivo parere positivo vincolante della locale Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, di cui alla nota prot. n. 19766 del 1° settembre 2021. In particolare, nell’autorizzazione paesaggistica si dà atto del fatto che “ …gli interventi edilizi di cui trattasi per tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori paesaggistici codificati dai provvedimenti di tutela e nel contempo al fine di ottimizzare l’inserimento dell’intervento nello specifico contesto, paesaggistico sottoposto a salvaguardia, il parere favorevole è stato condizionato al rispetto di una serie di indirizzi esecutivi… ” (indirizzi esecutivi a cui la società ricorrente dichiara sin d’ora di volersi adeguare integralmente).
4. A fronte del decorso del termine assegnato al Comune per pronunciarsi sulla accennata domanda di rilascio del permesso di costruire, ed essendo convinta del fatto che, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, si fosse formato il silenzio-assenso, in data 18 gennaio 2022 Agrifaber ha richiesto al S.U.A.P. il rilascio di apposita attestazione di intervenuta formazione dell’atto di assenso tacito.
In riscontro a tale richiesta il Comune, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha disposto in via di autotutela l’annullamento del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di rilascio del titolo edilizio, e ciò in quanto l’intervento progettato da Agrifaber non può essere qualificato come “ristrutturazione edilizia”, dovendo invece lo stesso essere qualificato come “nuova costruzione”, visto che il richiedente prevede la traslazione degli edifici dalle attuali aree di sedime; così riqualificato, però, l’intervento non può essere assentito in quanto gli edifici da realizzare presentano una volumetria eccedente gli indici previsti dalla L.R. Marche n. 13/1990 e dall’art. 29 delle vigenti N.T.A. (il quale rimanda appunto alla L.R. n. 13).
La riqualificazione dell’intervento, secondo il Comune, discende dal fatto che:
- i terreni su cui insistono i fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- l’art. 3, comma 1, let. d), del T.U. n. 380/2001, nella versione vigente ratione temporis , prevede che, con riguardo ai beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, la demolizione e ricostruzione è consentita solo ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e non siano previsti incrementi di volumetria;
- e poiché nella specie è prevista la modifica dell’area di sedime, non si è in presenza di una “ristrutturazione edilizia” ma di una “nuova costruzione”.
5. Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire formatosi per silentium è censurato da Agrifaber per il seguente articolato motivo, rubricato “ Violazione di legge per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 3, comma 1, let. d) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia). Eccesso di potere sotto i diversi profili della contraddittorietà e della illogicità dell’operato dell’Amministrazione intimata ” e così declinato:
- diversamente da quanto contraddittoriamente ed illogicamente ritenuto dal Comune di Fabriano, l’intervento edilizio di cui si controverte non può essere qualificato come “nuova costruzione”, dal momento che lo stesso presenta tutte le caratteristiche di una “ristrutturazione edilizia” mediante demolizione e ricostruzione, proprio ai sensi del citato art. 3, comma 1, let. d), del D.P.R. n. 380/2001;
- va infatti ricordato che la norma, nella sua originaria formulazione, contemplava due distinti tipi di ristrutturazione edilizia e più precisamente: i) quella di tipo conservativo (che comprendeva il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti); ii) quella di tipo ricostruttivo (che comprendeva anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio demolito, purché fosse mantenuta la stessa volumetria del manufatto preesistente);
- nel tempo il legislatore statale ha progressivamente allargato l’ambito della nozione di ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva. Infatti, mentre in origine l’art. 3, let. d), prevedeva che, in caso di demolizione e ricostruzione, dovesse attuarsi la “fedele ricostruzione” dell’immobile (con