TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-04-19, n. 201905142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-04-19, n. 201905142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905142
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2019

N. 05142/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09991/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9991 del 2017, proposto da:
R T R, E B, L C, E C, G P, M M, D F V, P V, M S, G C, P Z, L C, A P M, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D' Oro n. 184/190;

contro

Ministero dell' Istruzione dell' Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l' accertamento e la declaratoria dell' inadempimento del M.I.U.R. all' emanazione del regolamento di cui all' art. 2 comma 7 lett. e) della l. 508/1999


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano ordinarsi all’amministrazione resistente di emanare il regolamento di cui all’ art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, e di dichiarare l’ obbligo del Ministero inadempiente ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale L. 128/2013 utile per l’ attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato, provvedendo, in ipotesi di ulteriore inadempimento, alla nomina di Commissario ad Acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

In corso di giudizio l’amministrazione rappresentava che il regolamento in oggetto era stato emanato. I ricorrenti ritenevano tuttavia che tale circostanza non fosse idonea a far ritenere soddisfatta la pretesa dei ricorrenti in quanto l’amministrazione non aveva provveduto a inserire i ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale.

Tuttavia, dall’analisi della sentenza oggetto di ottemperanza, sia dalla motivazione che dal dispositivo, risulta che l’autorità giudiziaria si sia limitata a ordinare all’amministrazione di provvedere all’emanazione del regolamento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre la residua pretesa di parte ricorrente non può trovare accoglimento.

In considerazione dell’esito del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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