TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-10-24, n. 202300826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-10-24, n. 202300826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300826
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 00826/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00612/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2023, proposto da M S, rappresentato e difeso dall'avvocato O G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.D.C. S.p.A., non costituito in giudizio;

Per l’accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere le marche dei test diagnostico molecolari in vitro in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2 e dunque del diritto di accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;

nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con pec del 15.5.2023 l’avv. M S ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, volta a conoscere le marche dei test diagnostici molecolari in vitro, in grado di rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2, utilizzati da C.D.C. S.p.A. Torino (CDC), quale soggetto inserito dal Ministero della Salute nell’elenco dei laboratori abilitati ad eseguire diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori.

2. Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto riscontro, con ricorso notificato il 7.7.2023 e depositato il 21.7.2023, egli ha chiesto di accertare il proprio diritto all’accesso civico generalizzato ai dati detenuti dalla parte intimata nonché l’obbligo di questa di determinarsi con provvedimento espresso sulla medesima istanza.

3. Non si è costituita in giudizio CDC nonostante la rituale notifica del ricorso presso indirizzo pec estratto dal registro INIPEC, data la sua natura di ente privato.

4. All’udienza del 19 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.

6. Per indirizzo di questa Sezione, cui il Collegio intende dare continuità, nel difetto di una previsione -come quella dettata dall’art. 25, co. 4, L. 241/1990 sull’accesso documentale- che configuri il contegno inerte come diniego dell’istanza, il silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale. L’interessato non può, pertanto, esperire l’azione di cui all’art. 116 cod. proc. amm., prevista per contestare il diniego di accesso, ma deve attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. onde far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso (T.A.R. Torino sez. II, 13/01/2023, n. 42, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

7. Ciò nondimeno, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale e tenuto conto che il ricorrente ha esplicitamente domandato anche “ l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, l’azione, benché formalmente promossa sotto le insegne dell’art. 116 cod. proc. amm., può essere riqualificata, ai sensi art. 32 cod. poc. amm., in base al suo carattere sostanziale di condanna, come azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., in modo da ordinare alla parte intimata di provvedere sull’istanza di accesso civico generalizzato (T.A.R. Torino sez. II, 13/01/2023, n. 42 cit.).

8. Nel merito, sussistono gli elementi del dedotto inadempimento.

9. L’obbligo di provvedere discende, in specie, direttamente dall’art. 5 D.Lgs. 33/2013, che, nel riconoscere a chiunque l’accesso, senza onere di motivazione, a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, dispone, al comma 6, che: “ Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati ”. La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli enti di diritto privato, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente all’accesso a dati e documenti inerenti attività di pubblico interesse secondo il diritto nazionale o dell’Unione Europea (art.

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