TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-03-14, n. 201300780

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-03-14, n. 201300780
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300780
Data del deposito : 14 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00072/2013 REG.RIC.

N. 00780/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2013, proposto da:
G L F e M T L F, rappresentati e difesi dall'avv. M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Rindone N. 4;

contro

Comune di Pozzallo, non costituito;

per l'annullamento

del silenzio su istanza di riclassificazione urbanistica di un terreno dei ricorrenti a seguito di decadenza di vincoli preordinati all'esproprio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 7/12.12.2012 e depositato il 10.1.2013, ricorrenti espongono di essere proprietari di un lotto di terreno, ubicato in territorio di Pozzallo, riportato al Foglio 14 del N.C.T., particella n. 676.

Detto terreno, in base al piano regolatore generale approvato con Decreto Ass.le n. 1329 del 26.10.1989, era classificato in zona SP, destinata ad attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale, con vincolo preordinato alla espropriazione per pubblica utilità.

Pertanto, essendo decaduti i vincoli, i ricorrenti con istanza presentata il 16.1.2012 hanno chiesto al comune di assegnare una destinazione urbanistica al terreno di loro proprietà ormai privo di regolamentazione.

Il comune è però rimasto inerte.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di cui in premesse, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere.

Il comune non si è costituito in giudizio, tuttavia in data 18 gennaio 2013 ha trasmesso una nota, redatta dal dirigente del servizio urbanistica, nella quale si fa presente di avere posto in essere gli atti propedeutici per dar seguito alla richiesta di riclassificazione urbanistica.

Nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di provvedere alla regolamentazione urbanistica del terreno di loro proprietà, rimasto non normato, e chiedono che questo Tribunale dichiari l’obbligo del Comune di attribuire una destinazione urbanistica all’area di cui sopra entro il termine assegnando dal giudice.

La proprietà del terreno di cui in premesse in capo ai ricorrenti, pur non comprovata in giudizio, risulta indirettamente confermata dalla circostanza che l'Amministrazione, ricevuta la diffida dei ricorrenti, ha avviato il procedimento volto alla riclassificazione urbanistica, e in ogni caso non ha contestato in giudizio detto presupposto di fatto.

I ricorrenti allegano in copia certificati di destinazione urbanistica, dai quali risulta che il terreno in questione nello strumento urbanistico approvato nel 1989 ricadeva classificato in zona Sp destinata ad attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale, con vincolo preordinato alla espropriazione per pubblica utilità, che lo stesso comune attesta decaduto.

Pertanto l’esposizione dei fatti da parte dei ricorrenti, non contestata da parte del Comune, può ritenersi provata.

I ricorrenti chiedono dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione a provvedere sulla istanza, cui non ha fatto seguito l’adozione di alcun provvedimento da parte della P.A.

Come già chiarito con diverse sentenze, relative ad identica questione, l’Amministrazione intimata ha l’obbligo di provvedere rispetto all'istanza dei ricorrenti rimasta sostanzialmente inevasa.

Risulta evidente l’inerzia del comune, che concretizza una ipotesi di silenzio rifiuto (inerzia a fronte di attività discrezionale).

Lamentano i ricorrenti che a causa della decadenza dei vincoli il terreno è rimasto privo di regolamentazione.

In tale situazione l’area è soggetta ai limiti di edificabilità previsti dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1977 numero 10, come ripetutamente affermato da questa Sezione.

Alla istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l’attribuzione di una destinazione urbanistica al lotto di terreno, il comune intimato non ha però dato una valida risposta.

Come già ripetutamente affermato da questa Sezione, non può esservi dubbio che l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le istanze di privati volte all’ottenimento di un beneficio, anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, nel qual caso infatti incombe sull’Amministrazione l’obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego.

La circostanza che il Comune abbia posto in essere atti preparatori all'adozione dell'atto richiesto dai ricorrenti non comporta il venir meno dell’ inerzia, in quanto, nonostante il lungo tempo decorso dal ricevimento dell'istanza dei ricorrenti, a tutt'oggi non vi è alcuna certezza dell' an e del quando la relativa richiesta verrà esitata.

Infatti, il Comune precisa di attendere un pronunciamento in sede regionale sulla manifestazione di esclusione dalla procedura VAS avanzata il 9 ottobre 2012, e solo dopo la proposta di riclassificazione urbanistica potrà essere trasmessa al Consiglio comunale, come scrive il dirigente del servizio nella nota pervenuta il 18 gennaio 2013 nella segreteria di questo Tribunale;
fermo restando che il Consiglio comunale potrebbe anche non esaminare la proposta di deliberazione, come del resto risulta aver fatto il Consiglio comunale precedente, secondo quanto riportato nella nota in questione.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

Va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi sull’istanza dei ricorrenti, entro il termine che, atteso il tempo fin qui inutilmente decorso, deve essere indicato in giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta indicato in dispositivo entro il successivo termine di giorni 120 sotto la sua personale responsabilità.

Giova ricordare che, come ha già più volte avuto occasione di chiarire questo Tribunale, gli organi della p.a. sono tenuti a collaborare con il commissario ad acta .

Il compenso da corrispondere al commissario viene posto a carico del Comune e verrà liquidato con separato decreto dietro presentazione di nota spese redatta ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n. 115/2002 e del D. Min. Giustizia 30 maggio 2002.

Le spese di giudizio vengono poste a carico del Comune soccombente e si liquidano in dispositivo

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