TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-10-08, n. 201202342
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N. 02342/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03739/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3739 del 1998, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’Avvocato M V in Catania, Via N. Coviello n. 16;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale N.5 - Messina, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro-tempore; Assessorato Regionale Sanita', in persona dell’Assessore legale rappresentante pro-tempore , e Regione Siciliana, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per il riconoscimento
del diritto alla corresponsione di somme a titolo d'indennita' trasporto strumenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amm.ne regionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27/07/1998, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 18/08/1998, il Sig. F C evocava in giudizio la AUSL n. 5 di Messina e l’Assessorato Regionale Sanità della Regione Siciliana, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la corresponsione degli importi dovuti a titolo di indennità trasporto strumenti, in ragione dei compiti svolti nell’ambito del rapporto di lavoro che legava un tale soggetto alla prima delle due amministrazioni intimate.
Il ricorrente rappresenta di avere operato presso il Servizio Medicina del Lavoro della AUSL n. 5 di Messina, e di avere provveduto, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e con autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, al trasporto di apparecchiature e strumenti mediante i quali veniva accertata la rispondenza degli impianti verificati alle norme di sicurezza vigenti, senza conseguire il trattamento di missione ritenuto a sé spettante in forza del combinato disposto degli artt. 16 della legge n. 836/1973 e 43 del D.P.R. n. 761/1979.
Malgrado due distinti solleciti indirizzati all’amministrazione di appartenenza, il primo in data 16/10/1993, il soggetto di poi ricorrente – così come altri cinque dipendenti che si trovavano nella medesima situazione - non riceveva dall’amministrazione di appartenenza che una comunicazione a carattere interlocutorio (in particolare, con nota del 08/03/1997), che non ne tutelava in alcun modo le ragioni e che lo costringeva, pertanto, ad agire in giudizio a tutela nel merito.
In data 14/09/1998 sopravveniva, a mezzo della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, la costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Sanità della Regione Sicilia – senza tuttavia che all’interno del relativo atto processuale venissero esposti distinti motivi che legittimassero l’inerzia serbata da quelle
Nella pubblica udienza del 19 settembre 2012 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a,, ha indicato la questione della possibile perenzione del giudizio per mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 9, secondo comma, legge n. 205/2000.
Sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è perento.
Al riguardo deve osservarsi in punto di fatto quanto segue: a) come indicato in epigrafe, il ricorrente è rappresentato e difeso dall’Avvocato S S ed in occasione della proposizione del ricorso ha eletto domicilio in Catania, via N. Coviello n. 16, presso lo studio dell’Avvocato M V;b) con raccomandata n. 13861208685-2 in data 20/11/2009 è stato inviato presso il menzionato studio ubicato in Via N. Coviello n. 16 avviso di perenzione ai sensi dell’art. 9, secondo comma, legge n. 205/20009;c) come disposto dal citato art. 9, secondo comma, era onere delle parti ricorrenti che avessero ricevuto tale avviso presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza nel termine di sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso;d) la raccomandata è stata restituita senza essere stata recapitata perché il destinatario, come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Postale in data 21/11/2009risultava trasferito;e) come in effetti risulta dalle indicazioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente in vista dell’udienza di merito, lo studio dell’Avv. M V non si trovava più in Via N. Coviello n. 16, ma - in base alle risultanze dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Catania relativamente al biennio 2008/2009 - in Corso delle Province n. 203;f) il ricorrente, non essendo stata materialmente recapitata la raccomandata n. 13861208685-2 spedita in data 20/11/2009, non ha presentato nuova istanza di fissazione dell’udienza nell’indicato termine di sei mesi dalla notifica dell’avviso;f) nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo il ricorrente ha, però, presentato istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 1 norme transitorie c.p.a. onde evitare la perenzione del giudizio.
E’ opportuno in primo luogo premettere che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in assenza di qualsivoglia espresso riferimento alle forme della notificazione degli atti giudiziari, al termine “notifica” di cui all’art. 9, secondo comma, legge n. 205/2000, non deve attribuirsi un significato tecnico, sicché risulta sufficiente la comunicazione dell’avviso alle parti costituite effettuata presso il domicilio (sul punto, cfr., per tutte, Cons. St., Sez. IV, n. 1044/2012).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto cfr., fra le più recenti, Cons. Giust. Amm. per la Reg. Sic., n. 102/2012, Tar Catania, Sez. II, n. 1282/2012, Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. I-ter, ord. n. 6156/2011, nonché, fra le altre, Cons. St., Sez. V, n. 5854/.2004, Cons. St., Sez. V, n. 1233/2002, Cons. St., Sez. V, n,. 4849/2000;Cons. St., Sez. V, n. 457/1998;Tar Lazio, Sede di Latina, n. 77/2009, Tar Lazio, Sede di Roma, n. 4362/2006), il mutamento di indirizzo del domiciliatario, che integra una vera e propria nuova elezione di domicilio, può esplicare effetti per quanto attiene alle comunicazioni effettuate dall’Ufficio Giudiziario solo dopo che esso sia stato reso noto all’ufficio di Segreteria.
Non esistendo, infatti, alcuna norma che imponga alla Segreteria del Giudice di ricercare il procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia trasferito la sede dello studio e considerato che l’elezione di domicilio serve a individuare un luogo certo ove si possa ritenere che le comunicazioni effettuate dalla Segreteria del Giudice adito e dalle altre parti abbiano raggiunto lo scopo e che essa resta ferma fino a nuova elezione, deve conseguentemente ritenersi che sia obbligo della parte comunicare alla Segreteria dell’Ufficio Giudiziario il trasferimento dello studio professionale ove la parte stessa abbia eletto domicilio, a nulla rilevando la circostanza che tale trasferimento sia stato eventualmente comunicato ed annotato presso l’Albo degli Avvocati.
Ne consegue che era onere del ricorrente indicare al Tribunale il nuovo indirizzo dello studio professionale dell’Avvocato M V.
In difetto di tale indicazione, la comunicazione effettuata con raccomandata n. 13861208685-2 in data 20/11/2009 deve considerarsi validamente eseguita.
A seguito della mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine di sei mesi dalla comunicazione effettuata dal Tribunale, il presente ricorso si è quindi perento, essendo noto, come recentemente affermato da questa stessa Sezione con ord. n. 1195/2012 (ma sul punto cfr. anche, fra le tante, Cons. St., Sez. V, n. 2533/2011), che il provvedimento giurisdizionale con cui si rileva l’intervenuta perenzione presenta natura meramente dichiarativa (cfr. art. 83 c.p.a.).
Ne consegue che la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 1 norme transitorie c.p.a. deve considerarsi “ inutiliter data ”, in quanto intervenuta quando il ricorso si era già perento.
E’ opportuno aggiungere, infine, per esigenze di completezza, che l’art. 9, secondo comma, legge n. 205/2000 non è stato espressamente abrogato a seguito dell’introduzione del codice del processo amministrativo e che esso conserva quindi i suoi effetti nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, gli avvisi di perenzione siano stati effettuati (mentre, nell’ipotesi contraria, la norma risulta implicitamente abrogata dalla nuova disciplina di cui all’art. 1, primo comma, norme transitorie c.p.a., che delinea una diversa disciplina in merito alla perenzione dei ricorsi ultraquinquennali e fa obbligo alle parti di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza indipendentemente dalla spedizioni degli avvisi da parte dell’Ufficio giudiziario).
In conclusione il ricorso, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, lett. b), c.p.a., deve essere dichiarato estinto per perenzione.
Tenuto conto dello strumento deflattivo del contenzioso utilizzato per giungere alla definizione del presente giudizio, e della mancanza di una pronuncia sul torto o le ragioni delle parti processuali che ad esso hanno dato vita, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivi per disporre la totale compensazione delle spese di lite fra le stesse.