TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2018-05-22, n. 201800878

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2018-05-22, n. 201800878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800878
Data del deposito : 22 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2018

N. 00878/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2018, proposto da
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara -Taranto-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Toritto, piazza Vittorio Emanuele 24;



contro

Anas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;



per l'annullamento

- del provvedimento di archiviazione prot. n. 0055273 del 01.02.2018 con cui l'ANAS S.p.A. ha rifiutato il riesame della pratica di rinnovo della concessione di attraversamento stradale ed ha ordinato all'odierno ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi;

- della nota dell'ANAS S.p.A. prot. n. 0525197 del 18/10/2017;

- della nota dell'ANAS S.p.A. prot. n. 0570887 del 13/11/2017;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al provvedimento impugnato

nonché per la condanna

- al rinnovo della concessione per gli attraversamenti stradali a titolo non oneroso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Il Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, con decreti Anas datati primo marzo 1989, aventi decorrenza dal primo luglio 1988, e relativi disciplinari identificati con utenze BA25575 e BA25576, è stato autorizzato per anni 29 a: poter attraversare la S.S. 172 “dei trulli" in corrispondenza dell'area di svincolo della S.S. 172 con la S.P. 15 mediante una condotta idrica in agro di Crispiano (TA); poter posare lungo la platea del ponte sito al km 65+430 una condotta idrica posta in tubo di protezione in agro di Crispiano (TA).

Con nota del 18 ottobre 2017, l’Anas ha invitato il Consorzio a chiedere il rinnovo delle utenze scadute in data 30 giugno 2017 mediante invio di apposita istanza in bollo - come da modello disponibile sul sito istituzionale della stessa Anas s.p.a. – e ad assumersi l’impegno a sostenere le spese di rinnovo pratica.

Contestualmente, l’Amministrazione ha informato l’odierno esponente che, in mancanza degli adempimenti richiesti, non avrebbe potuto procedere all’eventuale rilascio dell’atto di rinnovo.

Con la medesima nota, veniva anche richiesto il pagamento dei canoni relativi agli anni 2015 e 2016.

Stante l’inerzia del concessionario, in data 13 novembre 2017, l’Ente ha sollecitato il Consorzio a trasmettere l’istanza in bollo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi