TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2017-06-26, n. 201700882
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Pubblicato il 26/06/2017
N. 00882/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00853/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, in persona dell’omonima titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati A F e Sebastiano D'Angelo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palermo, via Noto, n. 12;
contro
U.T.G. - Prefettura di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
nei confronti di
Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese e Maria Antonietta Fadel, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Patrizia Stallone in Palermo, via Antonio Veneziano, n. 69;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota -OMISSIS-, con la quale il Prefetto di Trapani ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nei confronti della ditta ricorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, comma 2- bis, 84, comma 4, lettere a) e b), anche in relazione all'art.85, comma 3, del d.lgs.vo n.159/2011 e s.m.i.;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque anche implicitamente presupposto, connesso o consequenziale;
e per il risarcimento
dei danni subiti e subendi derivanti dagli impugnati illegittimi provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’U.T.G. - Prefettura di Trapani;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della società “Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1208 del 5 maggio 2017, eseguita il giorno 23 successivo;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 22 giugno 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria cognizione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni juris , tenuto conto della condanna per associazione mafiosa subita dal marito convivente della ricorrente, il quale è stato, altresì, indicato da vari collaboratori di giustizia quale “ambasciatore” di cosa nostra nei confronti di imprenditori alcamesi, e delle cointeressenze economiche sussistenti tra i coniugi, nonché del decreto -OMISSIS-di sottoposizione del marito della odierna ricorrente a misura di prevenzione per anni quattro ed alla contestuale confisca di beni mobili, immobili e quote societarie in danno del marito della odierna ricorrente e di quest’ultima;
Rilevato che a diversa conclusione non può giungersi sulla base dell’archiviazione dell’accusa di commistione fraudolente dei patrimoni dei due coniugi intervenuta -OMISSIS-, in quanto in tale procedimento era stato preso in considerazione esclusivamente un libretto nominativo, nel quale si erano registrati sporadici movimenti con conseguente insussistenza di prove adeguate per sorreggere l’accusa in giudizio;
- che, quanto alla censura con la quale si denuncia il lungo lasso di tempo effettivamente intercorso dai fatti considerati alla data del provvedimento in contestazione, è da ritenersi che il Prefetto di Trapani abbia inteso valutare nel loro complesso i fatti in questione alla stregua del sopravvenuto quadro normativo di cui agli artt. 92, comma 2- bis, 84, comma 4, lettere a) e b), in relazione specifica con l'art.85, comma 3, del D.lgs.vo n.159/2011 (secondo cui “ 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater ”;comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.218/2012, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 153/2014 e poi ancora modificato dall'art. 1, comma 1, L. 121/2015);
Ritenuto, pertanto - e fatto salvo ogni più adeguato approfondimento in sede di merito -, di rigettare l’istanza cautelare;