TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-02-25, n. 202002482

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-02-25, n. 202002482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002482
Data del deposito : 25 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2020

N. 02482/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12480/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12480 del 2015, proposto da
Soc Totalerg S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, R R, P M, con domicilio eletto presso lo studio R R in Roma, v.le Gorizia, 25/C;

contro

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al D.I. n. 024168/10 del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria in data 19 novembre 2010, in accoglimento del ricorso iscritto al n.r.g. 64378/2010, notificato al Consorzio Unico delle Provincie di Napoli e Casera in data 28 dicembre 2010, dichiarato esecutivo in data 12 luglio 2011, munito in pari data della relativa formula ed in tale forma notificato al Consorzio medesimo in data 23 settembre 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza nr. 4755 del 26 aprile 2016 e l’ordinanza nr. 169 del 7 gennaio 2019, pronunciate tra le parti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società TOTALERG S.p.a. agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul D.I. in epigrafe, che ha ad oggetto un credito nei confronti del Consorzio Cosmarina 4 di euro 13.322,84 per forniture non pagate di carburante effettuate a quest’ultimo mediante buoni acquisto, ordinati in forza di Convenzione stipulata con la

CONSIP

Spa, Concessionaria Servizi Informativi pubblici in data 6 luglio 2006.

Con sentenza nr. 4755/16 è stato accolto il ricorso, ordinando al Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta, subentrato al disciolto Consorzio Cosmarina 4 per effetto dell’art. 11, comma 8, del d.l. 23 maggio 2008 n. 90, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 123, nella totalità dei rapporti attivi e passivi, di provvedere al pagamento del dovuto, con designazione del Commissario ad acta nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per l’eventuale perdurante inadempimento.

Con nota acquisita agli atti del giudizio il 6 giugno 2018, il Prefetto di Roma comunicava che, in considerazione della perdurante inottemperanza dell’amministrazione resistente segnalata dal legale della TOTALERG S.p.a. l’8 febbraio 2018, con decreto n. 91293 del 7 marzo 2018 veniva delegata per lo svolgimento delle attività commissariali un viceprefetto che, tuttavia, rappresentava di trovarsi nell’impossibilità di proseguire nell’espletamento dell’incarico.

Con ordinanza collegiale nr. 169/2019 il Commissario veniva sostituito con il Prefetto di Caserta (ordinanza nr. 00169/2019), che delegava la dott.ssa S M (nota dell’11 marzo 2019).

Quest’ultima, insediatasi il 4 settembre 2019 (verbale nr. 1), con propria relazione depositata il 18 settembre 2019, rappresentava che il Consorzio commissariato è stato riconosciuto come ente pubblico non soggetto alle procedure esecutive individuali ex DL 90/2008 in quanto (già) soggetto a liquidazione concorsuale;
rilevava altresì la sussistenza di numerose sentenze del Consiglio di Stato che sanciscono la inammissibilità delle azioni di ottemperanza in consimili fattispecie (ad es. sentenza nr. 6216/2018).

Evidenziando, tuttavia, che la sentenza nr. 4755/2016 non è stata appellata ed è passata in giudicato, chiedeva istruzioni sulla prosecuzione dell’incarico.

Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione, ai fini della risoluzione dell’incidente di esecuzione.

Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza richiamata dal Commissario, “ i Consorzi unici di bacino devono ritenersi assimilabili a quelli pubblici, avendo lo scopo di gestire il servizio pubblico locale della raccolta di rifiuti, secondo la fonte statutaria ed istitutiva, nonché secondo il loro apporto strumentale alle finalità pubblicistiche proprie dei Comuni che vi partecipano;

ne consegue l'applicabilità agli stessi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 e dell'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 29 agosto 2008, n. 3697, in base ai quali le somme ai medesimi intestate e giacenti presso il tesoriere sono impignorabili, malgrado la L. 10 febbraio 2010, n. 26, in sede di conversione del D.L. n. 195/2009, abbia determinato la cessazione dello stato emergenziale, avendo al contempo previsto la liquidazione dei Consorzi sulla base di una procedura sottoposta al principio concorsuale, con conseguente inammissibilità di azioni esecutive individuali ” (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2018 n. 183;
id., 17 gennaio 2018 n. 266;
id., 23 marzo 2018 n. 1841).

Osserva ancora il Collegio che la “procedura sottoposta al principio concorsuale” è disciplinata dall’art. 3 del DL 195/2009, nel testo risultante dalla legge di conversione nr. 26/2010.

Quest’ultima disposizione affida alle “unità stralcio”, appositamente costituite, l’accertamento “ della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione” . Mentre la disciplina dell’eventuale contenzioso, laddove relativa all’esercizio di attività autoritativa, è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rimane inalterata la giurisdizione del g.o. sull’accertamento dei crediti e dei rapporti obbligatori a natura paritetica (Cassazione civile , sez. un. , 21/09/2018 , n. 22428).

Nell’odierno giudizio non risulta lo stato di attuazione dell’accertamento della massa passiva e delle relative procedure di liquidazione collettiva, che, sulla base di quanto dichiarato dal liquidatore unico (vedasi verbale di insediamento del Commissario ad acta, allegato alla relazione del predetto funzionario depositata il 18 settembre 2019), sono ancora in una fase di ricognizione, non essendo stato adottato il piano di liquidazione della massa passiva (previa determinazione dei criteri e delle modalità di liquidazione, che quindi non è definita).

Giova anche rilevare che lo stesso liquidatore ha dichiarato di non aver potuto curare la costituzione del Consorzio nel giudizio di fronte a questo TAR per l’esecuzione del giudicato “ per mera difficoltà gestionale dei numerosissimi contenziosi in essere ”.

Il Collegio non può esimersi dell’esprimere un giudizio critico circa il grave ritardo nell’esecuzione della procedura di liquidazione collettiva, che impedisce la tempestiva e celere esecuzione delle obbligazioni assunte dalla PA nei confronti delle imprese come quella odierna ricorrente con grave nocumento per l’interesse generale alla efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (e che induce, peraltro, a dubitare seriamente dell’opportunità e dei limiti effettivi del ricorso a procedure extra ordinem che si estendano anche alla gestione amministrativa ordinaria e siano disgiunte dall’adozione di adeguate ed opportune misure a regime).

Invero, sulla base del predetto verbale, la liquidazione della massa passiva risulta (a distanza di quasi dieci anni dal commissariamento) non essere ancora sostanzialmente iniziata;
non risulta pertanto nemmeno accertato se il credito della odierna ricorrente è o meno inserito nella rilevazione del passivo.

In ogni caso, non essendo stata dedotta nella fase di cognizione del processo di esecuzione nessuna delle esposte circostanze ostative, deve esaminarsi il tema della compatibilità del giudicato di pagamento di una somma a titolo di obbligazione civile con il regime della liquidazione concorsuale di un Ente pubblico che, pur avviata in un tempo anteriore al giudizio di esecuzione, non è stata dedotta.

A giudizio del Collegio, soccorre l’orientamento formatosi in ordine ad altro genere di procedure concorsuali di liquidazione, secondo il quale l'intervenuto stato di dissesto (nelle fattispecie considerate ai sensi degli artt. 246 ss., d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), non preclude l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza ad una sentenza di condanna della PA, spettando poi alla gestione straordinaria di liquidazione ogni ulteriore provvedimento relativamente alla dovuta ammissione di detta somma alla massa passiva e, quindi, l’inserimento nel bilancio relativo al piano di rientro dall'indebitamento pregresso (per una fattispecie similare, vedasi per fattispecie similare, TAR Lazio, II ter, 5 luglio 2017, nr.7804;
si richiamano, inoltre, T.A.R. Catanzaro sez. I, 08 novembre 2012 n. 1063 e T.A.R. Roma, sez. II 03 dicembre 2013 n. 10391, sez. II 02 dicembre 2010 n. 34918 ed altre;
secondo tale orientamento, in considerazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 248, d.lg. n. 267 del 2000, gli importi determinati sono improduttivi di rivalutazione ed interessi dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256).

La giurisprudenza che si è occupata del rapporto tra il giudizio di ottemperanza e la sospensione delle procedure esecutive di cui all’art. 243 – bis TUEL ha riconosciuto la riconducibilità del giudizio di ottemperanza al novero di queste ultime, ma ha ritenuto la sospensione dell’”azione”, ovvero della procedibilità o dell’ammissibilità del ricorso nella fase anteriore alla conclusione del giudizio medesimo con la nomina del commissario ad acta.

Una volta che quest’ultima è intervenuta ed il commissario si è insediato, invece, l’azione di esecuzione è consumata – sul versante processuale – e dunque non v’è alcun presupposto per sospenderla, residuando solo la fase dell’adempimento di un obbligo definitivamente accertato, quanto all’ an ed alle sue modalità.

Tale principio non può che trovare applicazione anche alla odierna fattispecie, essendo evidente l’identità strutturale tra le procedure di liquidazione collettiva di cui agli artt. 246 e ss. del dlgs. 267/2000 e quelle disciplinate dalla normativa speciale di cui all’art. 3 del DL 195/2009, nel testo risultante dalla conversione nella legge 26/2010.

Invero, la fase apertasi con l’incidente di esecuzione riguarda modalità dell’adempimento dell’obbligazione e dunque attiene ad un momento successivo alla conclusione del giudizio (che presuppone). Così, il rapporto con l’eventuale intervenuto avvio di una procedura di riequilibrio finanziario (che dipende dall’Ente che lo stesso Commissario ad acta rappresenta) deve risolversi sul piano del merito dell’azione amministrativa, mediante adozione delle più opportune misure operative.

Sotto questo profilo, pertanto, non sussistono i presupposti per sospendere l’attività del Commissario ad acta, che dovrà curare l’adozione degli atti necessari all’inserimento nel piano di accertamento della massa passiva delle somme relative al giudicato, fermo restando che il pagamento del debito resterà condizionato, quanto alle modalità, ai tempi ed all’eventuale riduzione delle somme dovute in conseguenza del piano di liquidazione, alla disciplina dell’estinzione della massa passiva (soprattutto in rapporto ai criteri di priorità tra i crediti).

Nei termini sin qui descritti, pertanto, il Commissario ad acta dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato assicurando l’iscrizione del credito della odierna ricorrente nella massa passiva dell’Ente obbligato.

Giova sin d’ora precisare che non potranno essere opposte al Commissario eventuali decadenze di natura procedimentale o amministrativa dell’inserimento del credito nella massa passiva, a ciò ostando il giudicato che prevale su termini e scansioni procedimentali e non risultando, del resto, ancora adottato il piano di liquidazione.

E’ parte integrante del mandato del Commissario l’invio alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti una completa relazione sui fatti di causa, affinchè siano accertate eventuali responsabilità di amministratori e funzionari della PA (anche in ordine ai fattori generali che hanno determinato il ritardo che impedisce attualmente il pieno dispiegarsi degli effetti del giudicato).

Non essendo stata svolta difesa da parte della ricorrente, o della PA intimata e non costituita nel presente giudizio, non sussistono spese sulle quali pronunciare.

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