TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-15, n. 202302694
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 02694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08362/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8362 del 2018, proposto da F C, R C, G C, D C, D C, M C e Società Cooperativa Pesca Futura, rappresentati e difesi dall'avvocato M V N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Infrastrutture e Trasporti, Guardia Costiera di Bagnara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso, il 21 marzo 2018, dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, comunicato il 16 aprile 2018, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, notificato il 28 maggio .2018, dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, con il quale è stata revocata la licenza di pesca contraddistinta al N. ITA 0000027811/2, in possesso del motopesca FELI 5RC 1113 (N° UE 27811);
• della nota n. 0014115 del 15 giugno 2017, con la quale è stato avviato il procedimento di revoca della licenza di pesca della motopesca FELI 5RC 1113, ai fini previsti dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90;
• delle comunicazioni dell’autorità marittima di Reggio Calabria, da ultimo nota n. 0046130 del 13 dicembre 2017, con le quali, in relazione all’elenco degli accertamenti sanzionatori eseguiti per il motopesca FELI 5RC 1113, sarebbe stato dimostrato che le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell’art. 10 del d.lgs n. 4/2012 sarebbero state commesse con reti da posta derivante;
• della contestazione di recidività
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali con decreto del 21 marzo 2018, notificato il 28 maggio 2018 dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, ha disposto - nel rispetto delle prerogative partecipative e del principio del contraddittorio, vista la comunicazione dell’avvio del procedimento di ritiro e le controdeduzioni di parte - la revoca della licenza di pesca contraddistinta al N. ITA 0000027811/2, in possesso della motopesca FELI 5RC 1113 (N° UE 27811), autorizzata ad esercitare la pesca costiera ravvicinata con i sistemi di pesca di circuizione, attrezzi da posta e palangari.
Il provvedimento di revoca, oggetto dell’odierno ricorso, è stato adottato a seguito dell’accertamento, in relazione alla suddetta motopesca, di reiterate violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4, commesse con reti da posta derivante.
Parte ricorrente affida il gravame ai seguenti vizi di legittimità:
- Violazione, erronea interpretazione e applicazione degli artt. 10 e 12 del D.L.gs n. 4/2012- Violazione dell’art. 8 ed 8 bis della legge n. 689/1981 - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 - Eccesso di potere sotto il profilo della mancanza o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato - Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per l’omessa convocazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta , lamentando che il provvedimento non esplicita i comportamenti accertati, con impossibilità di valutare la configurabilità dell’addebitata reiterazione e asserendo che le contestate violazioni dei divieti di cui alle lettere h) ed i) possono essere considerate come una unica violazione;
- Violazione dell’art. 20 della legge n. 689/1981 , che stabilisce che le sanzioni accessorie, come quella della revoca della licenza di pesca, devono essere applicate con l’ordinanza ingiunzione: nel caso di specie, è stata applicata con un procedimento autonomo;
- Violazione dell’art. 4 sia del DM del 29.2.2012 sia del D.M. del 2.3.2017 emessi dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Violazione dell’art. 18 della legge n. 689/81 ¸ in quanto non si sarebbe tenuto conto della procedura per la revoca della licenza di pesca, che inizia con la notifica dell’accertamento della violazione commessa e prosegue con gli scritti difensivi e l’audizione dell’interessato che abbia fatto richiesta.
Con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 4853 del 3 agosto 2018 sono stati disposti incombenti istruttori, cui l’amministrazione resistente ha ottemperato in data 30 ottobre 2018, depositando i documenti del fascicolo del procedimento e/o atti presupposti del provvedimento o ivi richiamati, unitamente ad una dettagliata relazione, cui la parte ha replicato con memoria del 9 novembre 2018, ribadendo le conclusioni formulate nel ricorso e insistendo per l’accoglimento dello stesso.
Con ordinanza cautelare n. 6988 del 19 novembre 2018 è stata respinta la domanda azionata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
All’udienza straordinaria del 28 novembre 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, 4- bis , cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si controverte in materia di revoca della licenza da pesca conseguente alla presunta reiterata violazione dei divieti recati dall’art. 10 del d. lgs. n. 4/2012, volti a tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Nel caso sub iudice , in particolare, le infrazioni di cui all’art. 10 ( Illeciti amministrativi ) del d.lgs. 4/2012 ( Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ), sottese all’adozione del provvedimento impugnato, riguardano le lettere h) e i) del comma 1:
“ h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca ”.
In particolare, la licenza colpita dal provvedimento di revoca di cui è causa è stata interessata da tre accertamenti sanzionatori:
- verbale di accertamento (pvc n. 03/2015/M/VCP27I del 1° luglio 2015) dell’esercizio/detenzione a bordo di una rete tipo ferrettara non riportata sulla licenza di pesca, in violazione dell’art. 10, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 4/2012, cui è seguito il sequestro della rete, del pescato, nonché la sospensione
della licenza di pesca all’armatore per 3 mesi (atto Compamare Reggio Calabria n. 354/2015) e l’assegnazione di n. 4 punti sulla licenza (ordinanza n. 352/2015 di Compamare Reggio Calabria);
- verbale di accertamento (n. 570/2016 del 7 luglio 2016 dal guardiacoste G.211 Gottardi della Guardia di Finanza - sez. Op. Navale di Salerno) dell’esercizio professionale della pesca mediante l’utilizzo di attrezzo non conforme e non espressamente autorizzato sulla licenza di pesca, in violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), h) e i), del d.lgs. n. 4/2012 e sanzionato dagli arti. 11, comma 1, e 12, comma 1, lett. a) e b) dello stesso decreto, cui è seguito il sequestro della rete di derivante non autorizzata e del pescato nonché la revoca della licenza di pesca