TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400378
Data del deposito : 5 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2024

N. 00378/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00492/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2023, proposto da
S C, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1480/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al n.r.g. 2671/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 8.09.2023 e depositato il successivo 21.09.2023, l’Avv. S C ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro e Previdenza n. 1480/2022, limitatamente alla statuizione di condanna concernente le spese di lite, liquidate in suo favore, quale difensore distrattario del ricorrente, nella misura di € 2.500,00, oltre spese forfettarie come per legge e accessori.



1.1. A fondamento della domanda ha dedotto che l’anzidetta sentenza, già notificata all’Azienda sanitaria soccombente nell’interesse del ricorrente il 21.07.2022, passava in giudicato per mancata impugnazione, per come attestato dalla Cancelleria in data 9.05.023, venendo, dunque, rinotificata all’ASP nel proprio interesse con pec del 10.05.2023 ai sensi dell’art. 3- bis L. n. 53 del 1994.



2. Non avendo l’ASP debitrice, nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare tutti gli atti necessari per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione.



3. L’ASP di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita.



4. Rinviata su richiesta della ricorrente, motivata in ragione delle rassicurazioni informalmente ricevute circa l’imminente pagamento, l’udienza camerale del 20.03.2024, la causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 22.05.2024.

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