TAR Milano, sez. II, sentenza 2012-01-05, n. 201200041
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N. 00041/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2009, proposto da:
G M e M A, rappresentati e difesi dagli avv. R M, S P, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, p.zza Duse, 3;
contro
Comune di Luino;
Comunita' Montana Valli del Luinese;
nei confronti di
Cooperativa Nuova Urbanistica, Lanella Fabrizio, Mamolo Gabriella,
Regione Lombardia;
Prealpi Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. P B, con domicilio presso la Segreteria Tar;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Comunale n. 303 del 23 dicembre 2008, avente ad oggetto “approvazione del piano di lottizzazione P.E. 7 in Via Lugano, zona C2 del PRG”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Prealpi Costruzioni Srl;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto del 31 marzo 2010, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Vista la memoria depositata in data 3 ottobre 2010, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Giunta Comunale di Luino ha adottato un P.L. interessante aree confinanti con la loro proprietà.
A fronte della notifica del ricorso, il Consiglio Comunale di Luino, con delibera n. 15 del 6 maggio 2009, ha annullato in autotutela la delibera gravata.
Parte ricorrente ha depositati in data 2 aprile 2010 l’atto di rinuncia, non notificato.
Nella memoria depositata in data 3 ottobre 2011, è stato dato atto che l’annullamento del provvedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la rifusione delle spese di giudizio.
All’udienza del 3 novembre 2010, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Poiché la rinuncia non è stata notificata alle parti, come disposto dall’art 84 comma 3, né la dichiarazione è stata resa a verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma V, a fronte dell’annullamento del provvedimento impugnato.
In considerazione della tempestività con cui è stato adottato il provvedimento di autotutela., le spese possono essere compensate tra le parti.