TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-09-30, n. 200902699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-09-30, n. 200902699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200902699
Data del deposito : 30 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00138/2005 REG.RIC.

N. 02699/2009 REG.SEN.

N. 00138/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2005, proposto da:
C C S N, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso M A in Genova, via XX Settembre, 40/11;

contro

Questura di Genova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della revoca dell’ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, emessa dalla Questura di Genova.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2009 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe stessa chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, peraltro, con determinazione prot. Cat.A.12/Imm.-2^Sez.Sogg.2/2005 del 18/05/2005 la Questura di Genova ha revocato in via di autotutela il provvedimento impugnato.

Nel darne atto, ritiene il Collegio di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.

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