TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400278
Data del deposito : 31 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01968/2012 REG.RIC.

N. 00278/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01968/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2012, proposto da:
T M, rappresentato e difeso dall'avv. C R, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M P in Lecce, via A. Moro, 22;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. M T, elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Lecce;
Regione Puglia, n.c.;
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

nei confronti di

Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Leopardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pietro Nicolardi in Lecce, piazza Mazzini, 72;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Massimo Luciani e Piermassimo Chirulli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

per l'annullamento

a) del provvedimento di diniego emesso dalla ASL in data 30 luglio 2012 avverso la richiesta di autorizzazione del ricorrente alla distribuzione, in qualità di dottore in farmacia abilitato, alla vendita dei farmaci di fascia A e fascia C;

b) del parere negativo reso dal Ministero della Salute in data 31 luglio 2012;

c) di ogni ulteriore atto, anche se non conosciuto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, del Ministero della Salute e della Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani;

Visto l’intervento ad opponendum proposto da Federfarma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi l’avv. C. Rampino per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. M. G. Marrocco, in sostituzione dell'avv. M. Turco, per la ASL di Lecce, l’avv. dello Stato A. Roberti per il Ministero della Salute, l’avv. P. Leopardi per la F.O.F.I. e l’avv. E. Sticchi Damiani, quest’ultimo anche in sostituzione dell’avv. M. Luciani, per la Federfarma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, farmacista abilitato all’esercizio della professione farmaceutica nonché titolare di un’attività commerciale avviata ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 223/2006 (comunemente nota come “parafarmacia”), ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui l’ASL di Lecce e il Ministero della Salute hanno negato al medesimo l’autorizzazione alla vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica, indicati all’art. 8, comma 10, lettere a) e c);
il diniego è motivato sul rilievo che, nel sistema delineato dalla legislazione di settore vigente, non è prevista la possibilità di vendita al pubblico, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, dei medicinali per i quali è prescritto l’obbligo della ricetta medica.

Con il ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione dell’art. 33, comma 5, Cost., in correlazione con l’art. 2229 c.c., da parte degli artt. 104 e 122 del R.D. n. 1265/1934, nonché degli artt. 1 della legge n. 475/1968 e 5 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, in stretta correlazione con l’art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;

2) Violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost. e correlata questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali denominati “parafarmacie” la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica;

3) Violazione degli artt.49 e successivi del Trattato CE, violazione dei principi di libera circolazione delle persone, dei servizi e delle professioni regolamentate, violazione delle Direttive CEE 48/89 e 2001/19/ce, nonchè del d.lgs. n. 115/1992 e del d.lgs. n. 277/2003 che le hanno recepite;

4) Violazione dell’art. 49 TFUE da parte dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 223/2006 nella parte in cui non consente la vendita dei farmaci di fascia C.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’ASL di Lecce, il Ministero della Salute e la F.O.F.I. (Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani).

E’ altresì intervenuta in giudizio ad opponendum la Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani).

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2013, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Appare preliminarmente opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

La classificazione dei farmaci in Italia avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, che, nella sua attuale formulazione, prevede testualmente: “Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a ) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b ) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a ), di rilevante interesse terapeutico;

c ) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a ) e b ) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;

c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)”.

Al successivo comma 14, la medesima disposizione disciplina il sistema di rimborso dei farmaci appartenenti alle differenti fasce, stabilendo che: “I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a ), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell’assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b ), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell’assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis), sono a totale carico dell’assistito”.

Il decreto legislativo n. 219/2006, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, ha ulteriormente differenziato i farmaci in base al fatto che, per la loro vendibilità al pubblico, sia o meno previsto l’obbligo della prescrizione medica.

In particolare, l’art. 88 della citata normativa stabilisce che sono soggetti a prescrizione medica i farmaci che:

“a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;

b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;

c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;

d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA”.

A seguito delle modifiche introdotte al sistema dal d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, è ora consentita la vendita dei farmaci di fascia C non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. “parafarmacie”);
a tal fine, il Ministero della Salute, con D.M. del 18 aprile 2012, ha individuato un elenco dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, si giustifica il diniego di autorizzazione alla vendita di tutti i farmaci di fascia C e di convenzione per la distribuzione dei farmaci di fascia A opposto al ricorrente dall’ASL di Lecce e dal Ministero della Salute, essendo escluso, nell’attuale legislazione interna, che nelle c.d. “parafarmacie” siano commerciabili i farmaci soggetti a prescrizione medica.

III. Tanto premesso, con i motivi di ricorso il ricorrente sostanzialmente censura l’illegittimità dei provvedimenti impugnati lamentando l’incostituzionalità della disciplina nazionale posta a base della loro adozione, nonché la contrarietà di essa a talune norme comunitarie;
conseguentemente, egli chiede a questo giudice la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale proposte alla Corte Costituzionale ovvero, ove occorra, di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

III.

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