TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202303125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202303125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303125
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 03125/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02666/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, G B, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di amministrazione (ex indennità giudiziaria) di cui alla legge 22/6/1988 n. 221, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna delle rispettive amministrazioni al pagamento della suddetta indennità, oltre interessi e rivalutazione come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 settembre 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno riferito di essere ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, appartenenti (o, alcuni di essi, già appartenenti) alla Polizia di Stato ed alla Guardia di Finanza e di avere prestato servizio presso -OMISSIS-nella qualità di operatori della banca dati del c.d. centro SIDDA-SIDNA (sistema informatico della DDA/DNA).

Ciò premesso, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto a percepire l’indennità giudiziaria di cui all’art. 2, comma 1, della legge 22/6/1988 n. 221, per il quale:

“Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all’articolo 1 è attribuito con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d’intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all’articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all’articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.”

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 settembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

I ricorrenti hanno sostenuto che l’attività dai medesimi svolta sarebbe stata resa a supporto della funzione giurisdizionale;
si tratterebbe, dunque, di attività amministrativa di cancelleria, e non di attività di polizia giudiziaria.

Tale tesi non è condivisa dal collegio.

L’attività di inserimento dati nel sistema informatico della DDA/DNA è così descritta nella delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura del 13 marzo 2014: “la banca dati costituisce lo strumento per assicurare la completezza e tempestività della reciproca informazione a cui sono tenuti tutti i magistrati della direzione distrettuale antimafia…. A tal fine ogni magistrato è tenuto ad inserire o a fare inserire in banca dati, previa catalogazione, i seguenti atti delle indagini preliminari entro 48 ore dalla redazione o dalla acquisizione…” .

Ai sensi dell’art. 55 co. 2 c.p.p.: “La polizia giudiziaria …svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria” .

L’inserimento dei dati nel sistema informativo da parte degli agenti di ciò incaricati, dunque, costituisce proprio un’attività di competenza del magistrato, da questi delegabile alla p.g. ( “ogni magistrato è tenuto ad inserire o a fare inserire in banca dati…” ).

L’afferenza delle mansioni svolte dai ricorrenti ai compiti della p.g. risulta chiaramente anche dall’ordine di servizio -OMISSIS- del Procuratore della Repubblica presso il -OMISSIS-, ove, nell’ambito della descrizione dell’organizzazione del servizio della banca dati della D.D.A., sono dettagliatamente descritte le mansioni affidate al “personale di polizia giudiziaria” .

L’attività prestata dai ricorrenti, dunque, costituisce attività investigativo-conoscitiva e si inserisce nell’ambito delle attività svolte dalle sezioni di p.g., in rapporto di dipendenza funzionale con i magistrati della Procura della Repubblica;
la banca dati di cui i ricorrenti si occupano, invero, è direttamente consultabile dai soli magistrati delle direzioni distrettuali antimafia, al fine di acquisire informazioni indispensabili ai fini dello svolgimento dell’attività d’indagine (cfr. relazione del Procuratore della Repubblica presso il -OMISSIS- dell’8 gennaio 2020, agli atti del presente giudizio).

In questo senso, peraltro, è il recente orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 3286/2021;
sez. IV n. 3160/2021), che si è espresso nei seguenti termini: “Ai dipendenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Tribunale, non spetta quindi l'indennità di amministrazione, ex indennità giudiziaria, prevista dal

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