TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-12-12, n. 201807118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-12-12, n. 201807118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201807118
Data del deposito : 12 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2018

N. 07118/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02463/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2463 dell’anno 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B R, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

contro

Comune di San Nicola La Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;

nei confronti

D P A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale presso la PEC risultante dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

(quanto al ricorso introduttivo)

a) del verbale di accertamento dell’inottemperanza all'ordine di demolizione del Comune di San Nicola La Strada notificato in data 19.4.2017;

b) ove e per quanto lesiva, della relazione di servizio prot. n. 273/A1C del 4.4.2017 della Polizia Municipale del Comune di San Nicola La Strada;

c) ove e per quanto lesiva, della scheda di intervento - verbale di ispezione e di accertamenti urgenti su cantiere edilizio - prot. n. 273 del 4.4.2017 della Polizia Municipale del Comune di San Nicola La Strada;

d) dell'ordinanza di demolizione n. 9 del 24.11.2003;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati non ancora conosciuti;

(quanto ai motivi aggiunti depositati il 12/7/2017)

1) dell'ordinanza dirigenziale n. 2 del 27.4.2017, notificata alla ricorrente in data 10.7.2017, con cui il Comune di San Nicola La Strada ha ordinato a B R “ lo sgombero dell'immobile sito in San Nicola La Strada (CE) alla località S. Rufino, interessato dall'ordinanza di demolizione n. 9 del 24.11.2003, contestualmente al proprio nucleo familiare e chiunque lo occupi, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto ”;

2) del verbale di accertamento dell’inottemperanza all'ordine di demolizione del Comune di San Nicola La Strada prot. n. 6173 del 10.04.2017, notificato in data 10.7.2017;

3) ove e per quanto lesiva, della relazione di servizio prot. n. 273/A1C del 4.4.2017 della Polizia Municipale del Comune di San Nicola La Strada;

4) ove e per quanto lesiva, della scheda di intervento - verbale di ispezione e di accertamenti urgenti su cantiere edilizio - prot. n. 273 del 4.4.2017 della Polizia Municipale del Comune di San Nicola La Strada;

5) dell'ordinanza di demolizione n. 9 del 24.11.2003;

6) di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati non ancora conosciuti.


Visti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola La Strada e della D P A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso introduttivo, notificato tra il 14 e il 16 giugno 2017, e depositato il 15 giugno dello stesso anno, B R ha esposto

- che era proprietaria di un terreno sito nel comune di San Nicola La Strada (CE), in via Retella -località S. Ruffino/Pizzo Pilato, dato in uso alla ditta Pica Antimo, svolgente principalmente le attività di autorimessa e deposito di caravan;

- che, in tale luogo, la ditta Pica Antimo aveva svolto la propria attività di manutenzione e riparazione di caravan e roulotte, in una prima fase dal 1998 al 2001, e, in una seconda fase temporale, dal 2002 in poi;

- che in data 4.10.2001 essa ricorrente aveva presentato istanza al Comune di San Nicola La Strada, in qualità di proprietaria del terreno in oggetto, al fine di essere autorizzata all’esecuzione di opere a carattere temporaneo, quali una tettoia a 10 campate (di dimensioni complessive di m 48.3 x 12.4 x 6) ed un container di dimensioni (m 12 x 3 x 2.7);

- che il Comune di San Nicola La Strada aveva quindi assentito i detti interventi con autorizzazione n. 56 rilasciata in data 7.11.2001, precisando che: “ il containers e la tettoia siano installati per 12 mesi, a partire dal giorno successivo alla data della presente Autorizzazione e rimossi entro e non oltre cinque giorni a partire dalla scadenza del suddetto periodo ”;

- che dal novembre del 2002 in poi essa ricorrente aveva però terminato la propria attività sui luoghi di causa, utilizzati, da tale momento in poi, unicamente dalla ditta Pica Antimo, la quale aveva assunto con la ricorrente lo specifico impegno a demolire i manufatti presenti in loco, visto che non avrebbe potuto regolarmente sanarli una volta cessati gli effetti degli atti autorizzativi intervenuti fino a quel momento;

- che in data 19.4.2017 il Comune di San Nicola La Strada le aveva notificato il verbale di accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 9 del 24.11.2003 – mai notificata né conosciuta in precedenza ad essa ricorrente - con cui era stata disposta la demolizione delle seguenti opere site in San Nicola la Strada, alla via Pizzo Pilato “ 1. … un piazzale asfaltato a confine con la rete autostradale di dimensioni mt 168 x mt. 44.00 destinato a deposito e rimessaggio di autocaravan;
2. … un capannone in struttura mista –cemento e ferro, di dimensione mt. 58.00 x 11.00 avente altezza di mt.

6.00 in parte adibito ad ufficio ed in parte adibito a deposito ed officine per il rimessaggio di autocaravan;
3. … un locale adibito a guardianeria di dimensione di mt. 18.00 x 5.00 avente altezza di mt. 3.00;
4. … una tettoia in ferro con parete posteriore in muratura, avente dimensione mt. 84.00 x 5.00 ed altezza mt.

6.00 adibito alla sosta di autocaravan
”;

- che, con l’allegata relazione di servizio si attestava che “ al momento del sopralluogo [avvenuto in data 4.4.2017] tutte le opere censite nel sopralluogo effettuato in data 11.11.2003 persistevano e nulla di quanto ordinato sia dall’allora responsabile Area Tecnica Arch. Raffale Fmmanò con ordinanza n. 9 del 24.11.2003, sia quanto disposto dal Giudice dott.ssa M F con sentenza n. 235 del 21.7.2005, consistente nell’abbattimento delle opere abusive, era stato ottemperato ”;

- che, sia il verbale in parola che l’allegata relazione di servizio, facevano riferimento alla sentenza n. 235 del 21.7.2005, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Caserta si era definitivamente pronunciato per l’abbattimento del manufatto edilizio realizzato alla via Retella - loc. S. Ruffino/Pizzo Pilato;

- che, già prima della notifica del citato verbale ed immediatamente in seguito al sopralluogo effettuato sui luoghi di causa, segnatamente in data 6.4.2017, essa ricorrente si era repentinamente attivata per porre in essere tutte le attività inerenti la demolizione delle opere abusive citate;

- che, in particolare, ella aveva demolito di sua iniziativa circa il 20-30% del totale dei volumi contestati, demolendo integralmente quanto rilevato dal Comune di San Nicola La Strada sub 3) della citata ordinanza di demolizione, ovvero il “ locale adibito a guardianeria di dimensione di mt. 18.00 x 5.00 avente altezza di mt. 3.00 ”;

- che ella aveva poi proposto, innanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un incidente di esecuzione con richiesta di iscrizione urgente e contestuale istanza di sospensione, depositato presso la cancelleria del giudice competente in data 23.5.2017;

- che in tale sede la ricorrente aveva segnalato al Tribunale quanto segue: “ la demolizione ordinata nel caso de qua è conseguenza della sentenza penale di condanna n. 235/05, divenuta irrevocabile in data 26/11/2005;
la Procura della Repubblica ha promosso l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione di cui alla succitata sentenza soltanto nell’anno 2013, ovvero oltre i 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- la decorrenza di tale ampio periodo impone, ad avviso della scrivente, una pronuncia di estinzione per decorso del tempo dell’ordinanza di demolizione promosso dalla Procura
”;

- che per siffatti motivi ella aveva chiesto al Tribunale di Santa Maria C.V. di revocare l’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di San Nicola La Strada, nonché di sospendere l’esecuzione della sentenza in parola, adducendo le seguenti ragioni: “1 ) l’ingiunzione a demolire non è mai stata notificata;
2) la scrivente ha già provveduto di sua sponte all’abbattimento del corpo di fabbrica in muratura delle dimensioni di “mt. 18.00 X 5.00 ed altezza di m. 3.00;
3) è disposta a provvedere all’abbattimento delle strutture abusive a proprie esclusive spese, in caso di rigetto irrevocabile della presente istanza
”;

- che, in accoglimento della richiesta da lei presenta in proposito, in data 13.6.2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. 1^, nella persona del Giudice dott.ssa V, aveva disposto l’anticipazione dell’udienza al 20.10.2017;

- che successivamente, con missiva del 9.6.2017, essa ricorrente aveva altresì diffidato la ditta Pica Antimo, occupante il terreno per cui è causa con la propria attività commerciale, a porre in essere tutte le attività riguardanti la demolizione dei restanti manufatti, alla cui edificazione ella era completamente estranea, trattandosi di opere realizzate ed utilizzate unicamente dalla ditta controinteressata.

Tanto esposto, la B ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 31

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