TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-12-21, n. 202013742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-12-21, n. 202013742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013742
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 13742/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06225/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6225 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Marilena Accurso, Maria Alba, Anna Rita Alberti, Assunta Allocca, Mariateresa Altomare, Rosa Amoruso, Demetrio Salvatore Andidero, Daniela Annarumma, Maristella Antonucci, Concetta Avellis, Silvia Balestrieri, Ornella Barra, Angela Bartoli, Donata Rocchina Basile, Maria Bilardo, Marina Boccafoschi, Francesca Bonanno, Paola Bortone, Paola Broccoli, Laura Bruno, Rosa Buccieri, Luisa Buscema, Eleonora Cabras, Luigia Calandrelli, Maria Califano, Giovanni Carlo Calleri, Domenica Maria Barbara Cannizzaro, Veneranda Cantarella, Alessandra Capo, Michela Capozzi, Claudia Francesca Capponi, Antonietta Caputo, Maria Carella, Francesca Carrino, Vito Arcangelo Carulli, Clementina Cattedra, Patrizia Cellamare, Eleonora Chiccarella, Roberto Cimino, Tiziana Cogliandro, Maria Colafelice, Maria Consolmagno, Luigia Rita Cornacchia, Raffaella Corsano, Michela Cortese, Florinda D'Ambrogio, Elisabetta D'Erasmo, Gabriella De Buono, Matteo De Crescenzo, Daniela De Lorentiis, Amalia De Martino, Maria De Pace, Maria Elena De Riccardis, Stefania Degli Esposti, Flora Del Prete, Fabrizia Del Vecchio, Florinda Dello Iacono, Maria Francesca Deplano, Donatella Derna, Patrizia Desiderio, Sabrina Di Donato, Giuditta Di Mattia, Giulia Di Nardo, Anna Di Turi, Anna Maria Antonia Discenza, Tiziana Dontillo, Giuseppina Esposito, Vincenzo Esposito, Beatrice Faraci, Anastasia Favuzzi, Francesco Ferrigni, Antonella Ferrillo, Vincenza Ferro, Domenico Ficco, Fiorenza Filippi, Felicina Flammia, Rosalinda Fornabaio, Michele Fradusco, Maria Francavilla, Annarita Frasca, Ingrid Maria Fronhofer, Flavia Fucito, Vincenza Fulginiti, Pantaleo Gadaleta, Carla Gala, Rosita Gambuzza, Lucrezia Genovese, Francesca Gherardi, Mimma Giallombardo, Rosalia Giambona, Paolo Giammarino, Laura Gionfriddo, Gabriella Giordano, Cecilia Girasoli, Antonina Grigliè, Anna Rita Ilare, Francesca La Marca, Nicola Lacerenza, Marilena Larcianelli, Maria Rosaria Laselva, Carla Lauro, Giuseppa Lazzara, Giovanna Leonetti, Maria Francesca Leonetti, Serena Leonforte, Paola Liseno, Antonietta Litrico, Irene Lobifaro, Elpidio Locci, Maria Antonia Lodedo, Carmela Loiacono, Pietra Maio, Giovanni Maiullari, Antonella Mallone, Maria Mancuso, Gelsomina Marino, Giovanna Marino, Gennaro Pierluigi Marzocca, Debora Masci, Domenico Mastromatteo, Ida Mastrominico, Carolina Messana, Sabina Mesto, Rosaria Mezzina, Paola Minervini, Concetta Monaco, Valentina Monno, Virginia Montagna, Maria Luisa Neglia, Elisa Nenna, Sonia Nero, Adele Nutricato, Margherita Ocello, Ornella Pagnani, Laura Pappalardo, Annunziata Parrella, Elisa Partenope, Francesco Saverio Paterno, Stefania Patti, Laura Pavia, Daniela Pepe, Anna Perrella, Sofia Petracca, Antonia Pisano, Simona Pizzonia, Simona Pizzuto, Oreste Principe, Ersilia Maria Provenzano, Alessandra Rango, Francesco Ranieri, Floriana Renna, Antonella Riccio, Nicola Rizzi, Antonella Romanazzi, Paola Romeo, Sabina Rosato, Paola Rosolia, Filippo Salvaggio, Matilde Sammarco, Teresa Savasta, Daniela Scanni, Lucia Scelza, Angela Schettini, Fabio Scicchitano, Cristina Scolaro, Michele Serra, Antonietta Settanni, Tiziana Settembrino, Serena Soccoia, Katiuscia Solazzo, Maria Soldo, Mariagrazia Spalluto, Gianfranco Specchia, Maria Spinelli, Rosalba Spinelli, Giuseppina Tallarico, Raffaela Tammaro, Valentina Tenna, Annunziata Todero, Concetta Trifirò, Arionella Troisi, Anna Turnaturi, Michela Venditti, Rosa Maria Ventrice, Maria Caterina Ventura, Francesca Villano, Antonia Alessandra Vurchio, Angela Zaffina, Incoronata Rosaria Zichella, Cesira Zuccaro, Virginia Cimmino, Marianna Confessore, Simona Farina, Carmine Forino, Giovanna Imparato, Concetta Panico, Angelo Possemato, Loredana Santaniello, Lina Testa, Maria Domenica Antonella Vacchiano, Renata Carrieri, Patrizia Cava, Clelia Clara Giordano, Patrizia Nicoletti, Gabriella Palermo, Alessandra Pennestrì, Filomena Rovella, Caterina Tripodi, Maria Rosa Tripodi, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano n. 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

d.m. 207 del 2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2020 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l’annullamento del decreto del Miur n. 207 del 2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2018/2019 nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 debba avvenire al 100% dei posti disponibili o, comunque, con priorità rispetto alle nuove assunzioni.

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti sono docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del Miur che hanno presentato domanda di mobilità territoriale, in quanto titolari di sedi di servizio distanti rispetto al luogo di residenza. Impugnano il provvedimento del Miur in quanto ha limitato la mobilità territoriale ad appena il 30% dei posti disponibili, essendo il 60% dei posti riservato a nuove assunzioni e il 10% alla mobilità professionale. I ricorrenti contestano in particolare la violazione dell’art. 470, primo comma, del d.lgs. n. 297 del 1994, il quale prevede che “ specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico ”. Analogo vincolo si ricaverebbe anche dal d. lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, che confermerebbe il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Parte ricorrente osserva, quindi, che il decreto n. 207 del 2018 “ nella parte in cui richiama la disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola, senza modificare e/o integrare alcunché, risulta pertanto illegittimo, laddove conferma il 60% dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40% ”.

Con due sentenze il Tar aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, entrambe dichiarate inammissibili con rinvio dal Consiglio di Stato, seppur per motivi differenti.

Con ordinanza cautelare emessa in corso di causa, il collegio sottoponeva al contraddittorio tra le parti una nuova causa di inammissibilità del ricorso, in conformità con l’orientamento espresso da numerose sentenze del Tar (tra le altre si vedano nn. 7790/2020, 9082/2020, 9435/2020, 11274/2020, 12301/2020). In particolare, il collegio ritiene che la materia in questione non solo sia devoluta alla contrattazione collettiva da norme di legge, ma, nel caso di specie, i contratti collettivi sono espressamente intervenuti a disciplinare la materia in oggetto con la conseguenza che l’ordinanza impugnata è meramente riproduttiva del contenuto dell’accordo. L’annullamento dell’ordinanza non sarebbe quindi idoneo a incidere sulla efficacia o sulla validità del contratto collettivo (in mancanza tra l’altro delle parti di quel contratto in giudizio). il Collegio ritiene che anche a voler ammettere la possibilità per il g.a. di pronunciarsi con un giudicato di annullamento sull’odierna controversia, circostanza che comunque deve intendersi preclusa per le ragioni sinora evidenziate, una sentenza di tal fatta sarebbe comunque inutiliter data, profilandosi una carenza di interesse originaria ad impugnare l’ordinanza in parola. Sul punto, invero, come già precisato in precedenza, l’art. 470, co. 1 del d. lgs. n. 297/94 esclude in nuce la possibilità di spendita di poteri pubblicistici da parte del M.I.U.R., riservando alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare gli aspetti salienti in tema di mobilità del personale docente. Un’ipotetica caducazione dell’ordinanza ministeriale, pertanto, non potrebbe comunque condurre alla soddisfazione dei ricorrenti e ciò nella considerazione che nel riesercizio della sua azione il Ministero intimato non potrebbe conformarsi al giudicato, essendogli preclusa la possibilità di incidere unilateralmente su aspetti devoluti dalla legge alla contrattazione collettiva. A ciò si aggiunga il fatto che l’ipotetica pronuncia con cui si dovesse caducare l’ordinanza ministeriale per la sua illegittimità derivata lascerebbe comunque pienamente efficaci i contratti collettivi ivi richiamati che, a ben vedere, resterebbero del tutto insensibili all’effetto demolitorio del giudicato amministrativo e che comunque, per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, co. 2 del T.U.P.I., al quarto periodo segnatamente, “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1 (tra cui rientra la mobilità), e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali”.

Ciò premesso, si ritiene, in ogni caso, la questione proposta non fondata nel merito. L’art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l’individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D’altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l’amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all’esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l’art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all’amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della complessità della vicende processuale sottesa devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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