TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-16, n. 202310297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-16, n. 202310297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310297
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 10297/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10194/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10194 del 2021, proposto dal sig. F C, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

della SNAM Rete Gas s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;



per l'annullamento

- del decreto di asservimento e di occupazione temporanea del Ministero della Transizione Ecologica del 20 aprile 2021, emesso in favore di SNAM Rete e Gas s.p.a., relativamente agli immobili siti nel Comune di Fermo (FM), fg. 131, mapp. 40, 360, 104, 88, 87, 83, 356, 354, 85 di proprietà del ricorrente;

- per quanto occorrer possa, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° febbraio 2021 di approvazione del il progetto definitivo dell'opera denominata “ Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse ” comportante la pubblica utilità, la conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

e per la condanna al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierno ricorrente per effetto della illegittima condotta dell'amministrazione.


Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dei Ministeri intimati e della SNAM Rete Gas s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. F C, proprietario di alcuni fondi in Fermo interessati dalla costituzione della servitù preordinata al rifacimento del Metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Recanati-San Benedetto del Tronto, ha impugnato: i) il decreto di asservimento e occupazione temporanea dei predetti fondi in favore della SNAM Rete e Gas s.p.a. (di seguito anche “S”); ii) il decreto di approvazione del progetto definitivo del citato metanodotto, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

2 - Il ricorrente con il proprio gravame ha esposto, in particolare: i) di essere stato informato dalla S che i suoi immobili con destinazione agricola siti nel Comune di Fermo sarebbero stati interessati dalla costituzione della servitù di metanodotto; ii) di aver presentato, a mezzo di un professionista, osservazioni in merito alla realizzazione dell’opera e di aver formulato una proposta di variante, prefigurando, in caso di loro mancato accoglimento, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale; iii) che la S riscontrava tali osservazioni, ribadendo la legittimità del progetto di rifacimento del metanodotto quale “ attività di interesse pubblico ex art. 8 d.lgs n. 164/2000; iv) che con il d.m. del 1° febbraio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MISE”) approvava il progetto definitivo del metanodotto e contestualmente ne autorizzava la costruzione e l’esercizio, ne dichiarava la pubblica utilità e ne riconosceva la conformità agli strumenti urbanistici; v) che, con mail dell’8 marzo 2021, dopo l’approvazione dell’intervento, un professionista per conto della S procedeva all’invio dei documenti relativi alla variante richiesta dal sig. C F; vi) di aver preso atto del contenuto della mail inoltratagli e di aver confidato legittimamente nella realizzazione della citata variante; vii) che seguiva la nota del 25 marzo 2021, con cui la S lo avvisava di aver ottenuto l’approvazione del progetto per effetto del d.m. del 1° febbraio 2021 e lo informava dell’intenzione di inoltrare al MISE istanza per l’emissione del provvedimento di asservimento coattivo e di occupazione temporanea dei terreni di sua proprietà, avvisando che tale procedura non escludeva una definizione concordata della servitù e proponendo a titolo indennitario il corrispettivo una tantum di circa diecimila euro; viii) di aver rappresentato, a mezzo di un professionista, l’incongruità della somma offerta e la disponibilità al ricalcolo dell’indennità sulla base di altri valori monetari; ix) che, inopinatamente, la S gli notificava il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 20 aprile 2021 di asservimento e di occupazione temporanea dei suoi terreni e lo informava dell’imminente immissione in possesso; x) che, infine, il 2 settembre 2021 interveniva l’immissione in possesso dei suoi terreni e veniva costituita la servitù di metanodotto in favore di S; xi) di aver proposto il ricorso non già per opporsi alla realizzazione del metanodotto ma per conseguire il risarcimento del danno conseguente all’asserita illegittimità del decreto di asservimento e di quello di approvazione del progetto.

3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) illegittimità del decreto asservimento per incompetenza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 e del c.d. principio di simmetria tra chi è competente alla realizzazione dell’opera e chi deve gestire l’esproprio; ii) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2- bis , della legge 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà; iii) violazione di legge ex art. 1 comma 1 l.n. 241/1990, con riferimento al principio di derivazione europea del legittimo affidamento.

Il ricorrente ha contestualmente richiesto, a titolo di risarcimento in tesi derivanti dalla condotta dell’Amministrazione, la somma di euro 527.951,67.

4 – Con decreto n. 4435/2021, il Presidente di questo Tribunale ha rigettato la richiesta delle misure interinali monocratiche formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm., al fine di ottenere la sospensione dell’immissione in possesso, non avendo ravvisato sufficienti margini di periculum in mora .

5 – I Ministeri intimati si sono costituiti in resistenza al ricorso e hanno concluso per la sua infondatezza, diffondendosi soprattutto sul primo motivo di ricorso, concernente l’asserita incompetenza del MITE all’adozione del decreto di asservimento.

6 – Anche la S si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso e con articolata memoria ha osservato: i) di aver agito, nei rapporti con il ricorrente, come beneficiario dell’espropriazione, in nome e per conto proprio e senza alcuna delega dell’Amministrazione; ii) di non aver suscitato alcun affidamento sulla realizzazione delle varianti richieste dal ricorrente; iii) che le contestazioni di quest’ultimo si sono appuntate su scelte progettuali già cristallizzate nel d.m. di approvazione dell’opera, non tempestivamente impugnato e ormai definitivamente consolidatosi; iv) che il ricorrente non ha impugnato la determinazione delle indennità, compiuta ad esito del procedimento ex art. 21 d.P.R. 380/2021, con il riconoscimento di circa euro 20.000; v) che in relazione alla richiesta risarcitoria sussiste il difetto di giurisdizione, in quanto essa costituisce in realtà un espediente per contestare le indennità già corrisposte al ricorrente.

7 – In vista dell’udienza pubblica il ricorrente e la S, con memorie, hanno meglio illustrato e articolato le rispettive tesi.

8 – All’udienza pubblica del 7 giugno 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

9 – Il ricorso va respinto, in quanto risulta infondato.

9.1 – Con il primo motivo il ricorrente ha affermato che il decreto di asservimento impugnato sarebbe afflitto da incompetenza, in quanto sarebbe stato adottato dal MITE che non avrebbe alcuna competenza in materia espropriativa: il disposto del d.l. del 1° marzo 2021 n. 22 di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, infatti, si sarebbe limitato a trasferire a detto Dicastero le “funzioni ed i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle seguenti materie:…….individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione” .

La censura non convince.

Difatti, il provvedimento autorizzativo del progetto è stato adottato dal MISE con d.m. 1° febbraio 2021, all’epoca a ciò indiscutibilmente competente.

Successivamente, cioè dopo l’approvazione del progetto ma prima dell’adozione del decreto di asservimento e di occupazione temporanea, è intervenuto il d.l. del 1° marzo 2021, n. 22, conv. in l. n. 55/2022, entrato in vigore a far tempo dal 2 marzo 2021.

Tale decreto ha provveduto al riordino dei singoli Ministeri: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare è stato ridenominato come “ Ministero della Transizione Ecologica ” e si è contestualmente provveduto ad una revisione dell’assetto delle competenze già fissato dal d.lgs n. 300/1999.

In particolare:

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