TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-12-23, n. 201303143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-12-23, n. 201303143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201303143
Data del deposito : 23 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01561/1994 REG.RIC.

N. 03143/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01561/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 1994, proposto da:
T P, rappresentato e difeso dall’Avv. F C, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Via Monfalcone 22;

contro

- Comune di Francofonte, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicolò D’Alessandro, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Piazza Santa Maria del Gesù 3;

- Assessorato Regionale agli Enti Locali, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

D’Urso Giuseppe, D P e A A, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

a) della delibera del Consiglio Comunale di Francofonte n. 141 del 19 ottobre 1993;
b) della delibera della Giunta Municipale di Francofonte n. 570 del 29 dicembre 1993;
c) della Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali n. 1134 del 13 marzo 1991.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Francofonte e dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato: a) la delibera del Consiglio Comunale di Francofonte n. 141 del 19 ottobre 1993;
b) la delibera della Giunta Municipale di Francofonte n. 570 del 29 dicembre 1993;
c) la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali n. 1134 del 13 marzo 1991.

Nel ricorso si afferma che: a) il ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro autonomo con il Comune di Francofonte, in particolare nel triennio 1985-1987;
b) in data 23 ottobre 1992 ha inoltrato istanza al Comune di fini di conseguire l’assunzione ai sensi della legge regionale n. 22/1991;
c) con delibera consiliare n. 141 del 19 ottobre 1993 e con delibera di Giunta n. 570 del 29 dicembre 1993 il Comune ha individuato i soggetti da assumere, senza includere il ricorrente nel relativo elenco.

I motivi di ricorso possono sintetizzarsi come segue: a) l’art. 3 della citata legge regionale n. 22/1991 si riferisce ai lavoratori in servizio, anche con contratto d’opera, in data antecedente al 31 dicembre 1990;
b) nella menzionata Circolare n. 1134 del 13 marzo 1991 si afferma erroneamente che il triennio da prendere in considerazione ai fini del citato art. 3 è quello “2 giugno 1988 - 2 giugno 1991”, mentre, in base alla norma, doveva prendersi in considerazione il triennio anteriore all’anno 1990;
c) l’art. 2 della legge regionale prevede comunque l’espletamento di un concorso pubblico per la prima copertura dei posti disponibili;
d) le delibere impugnate sono prive del prescritto parere di regolarità tecnica e contabile;
e) le delibere impugnate non sono adeguatamente motivate e sono state emanate senza la previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento.

Con ordinanza n. 825 del 28 marzo 1995 è stata respinta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Nella pubblica udienza del 20 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, comunque, inammissibile.

L’art. 1 legge regionale n. 22/1991 ha consentito agli enti locali di procedere ad un ampliamento delle piante organiche in misura non superiore al 20 per cento.

L’art. 2 della legge ha previsto la copertura dei posti istituiti in forza del citato 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, nei casi di qualifica per cui fosse richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, mediante concorso per soli titoli.

L’art. 3, primo comma, legge regionale n. 22/1991 ha previsto che i lavoratori in servizio in data antecedente al 31 dicembre 1990 presso enti locali della Regione con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d’opera individuale instaurato sulla base di provvedimento formale e i quali avessero prestato attività lavorativa presso lo stesso ente per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 1 per un periodo non inferiore a trecentosessantacinque giorni, anche non continuativi, nell’ultimo triennio, potessero richiedere, solo ai fini della copertura dei posti di cui all’articolo 1, l’iscrizione nelle liste di collocamento.

L’art. 4 della medesima legge ha previsto, a certe condizioni e comunque all’esito delle procedure concorsuali contemplate dall’art. 2, la possibilità di assunzione in sovrannumero degli idonei che si trovassero nella condizione di cui all’art. 3.

Nelle more della piena applicazione della citata legge regionale n. 22/1991, l’art. 57, primo comma, legge regionale n. 25/1993 ha, poi, autorizzato gli enti locali dell’Isola che versassero nella condizione di cui all’art. 25 decreto legge n. 66/1989 a mantenere in servizio o a riassumere il personale indicato all’articolo 3 della medesima legge.

Va precisato che, a differenza di quanto sembra ritenere il ricorrente, i provvedimenti impugnati costituiscono applicazione del citato art. 57, primo comma, legge regionale n. 25/1993.

Deve, comunque, osservarsi che l’art. 3, primo comma, legge regionale si riferisce ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa presso l’ente per almeno 365 giorni nell’ultimo triennio.

Sia che tale triennio sia quello 1988-1990, sia che esso sia quello (12 giugno 1988 - 2 giugno 1991) indicato dall’Amministrazione, non risulta che il ricorrente sia in possesso del requisito in questione, avendo egli stesso affermato di aver svolto attività lavorativa prevalentemente nel triennio 1985-1987 ed avendo depositato soltanto una deliberazione di Giunta Municipale (n. 594 del 16 luglio 1986) dalla quale risulta lo svolgimento di attività lavorativa presso il mattatoio comunale nell’anno 1986.

L’art. 2 legge regionale n. 22/1991 prevede, inoltre, il previo espletamento del concorso per la sola copertura dei posti per cui sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo.

Sulla base delle osservazioni che precedono deve ritenersi l’inammissibilità delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, non avendo egli alcun diritto ad essere ricompreso fra i soggetti di cui all’art. 3, primo comma, legge regionale n. 25/1993.

Ad ogni buon conto può essere utile osservare che: a) la delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 19 ottobre 1993 è stata assunta previo parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;
b) essa contiene puntuale ed adeguata motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione assunta;
c) le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990 non trovano applicazione nell’ipotesi di procedimenti generali (art. 13, primo comma, della legge stessa).

Il ricorrente erra, inoltre, nel ritenere violato l’art. 2 legge regionale n. 22/1991, atteso che i provvedimenti impugnati, come già evidenziato, non costituiscono applicazione dell’art. 3 delle legge n. 22/1991 (non autorizzano, cioè, stabili assunzioni in sovrannumero del personale in possesso dei requisiti di cui alla disposizione indicata), ma costituiscono applicazione del citato art. 57, primo comma, legge regionale n. 25/1993, che ha autorizzato il mantenimento (provvisorio) o la riassunzione (provvisoria) in servizio del personale in possesso dei requisiti in questione (personale fra il quale, per le ragioni già indicato, non può essere ricompreso il ricorrente).

Sotto tale profilo, invero, il ricorso appare anche inammissibile, come peraltro evidenziato nella sede cautelare.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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