TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2017-09-28, n. 201701254
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/09/2017
N. 01254/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01805/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2017, proposto da:
Q D, rappresentata e difesa dagli avvocati M L e X W, domiciliata presso la segreteria del Tribunale, in Milano, via Corridoni, n. 39;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Questore di Milano, emesso in data 11.4.2017 a conclusione del procedimento amm.vo n.° 24738/2016imm. avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno come richiesto dalla ricorrente, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare fornito di fumus boni iuris in quanto
- l’intervenuto mutamento di corso di studi non appare incidere sulla condizione di rinnovo posta dall’art. 46, c. 4, d.P.R. n. 394/1999, relativa al superamento delle verifiche di profitto, che non risulta rispettata.