TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2016-05-27, n. 201600279
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00261/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S V, A M, F P, V A, M S B, C M, G L, R V, A M, M T, S M, M S, R C, M L I, M M, F G, M N, G S, A M M, S S, rappresentati e difesi dagli avv. G Z, A C, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Tanzarella, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;
nei confronti di
Francesco Moro;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 23.11.2015, pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni in data 24.11.2015, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;nonché, a seguito di motivi aggiunti, depositati in data 2 marzo 2016, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10.2.2016, pubblicata all'Albo Pretorio in data 11.2.2016, della determinazione dirigenziale n. 335 del 19.2.2016 e del bando di concorso allegato alla predetta determina n. 335/2016, entrambi pubblicati all'Albo Pretorio in data 20.2.2016 e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Vista l’ordinanza cautelare n. 195 del 14 aprile 2016;
Vista l’ulteriore domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente alla luce dell’asserito mutamento della situazione di fatto;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa E D S e uditi per le parti i difensori avv. M. Milito, in sostituzione dell'avv. G. Zaccaria, per i ricorrenti e avv. A. Micolani, in sostituzione dell'avv. A. Tanzarella, per la P.A.;
Rilevato che nel corso della suindicata camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, con richiesta – cui ha aderito l’amministrazione resistente - di compensazione delle spese della presente fase di giudizio;