TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-07-31, n. 200904583

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-07-31, n. 200904583
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200904583
Data del deposito : 31 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02377/2006 REG.RIC.

N. 04583/2009 REG.SEN.

N. 02377/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2006, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto in Napoli, via F. Caracciolo, n. 15 presso l’avvocato C R;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81

nei confronti di

B C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota del 16 gennaio 2006, n. 2006.0037524 con la quale la Regione Campania, Settore Edilizia Pubblica Abitativa ha comunicato al ricorrente l’archiviazione della propria domanda di ammissione a contributo ex lege 25/1980 perché non conforme ai requisiti previsti dal bando in quanto l’alloggio acquistato è stato oggetto di finanziamento pubblico (bando 1993, posizione n. 530).


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Si assume in atto i introduttivo di giudizio che a seguito di bando pubblico, anno di riferimento 1993, la Regione Campania indiceva procedura di ammissione ai contributi per l’acquisto della prima casa ex L. 25/1980.

Segnatamente il bando prevedeva apposita selezione per i soggetti appartenenti alle Forze Armate.

Nello specifico veniva richiesta per l’ammissione alla selezione la non titolarità in capo al soggetto richiedente e a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di un alloggio adeguato alle proprie esigenze abitative nello stesso ambito territoriale oggetto del contributo. (…).

Con nota del I settembre 2005 la Regione Campania comunicava al ricorrente la sua collocazione in graduatoria: posto n. 530. (…).

Con la nota impugnata l’Amministrazione Resistente ha comunicato al ricorrente che “a seguito dell’istruttoria della pratica inerente la S.V. si è riscontrato che la documentazione prodotta non risulta conforme ai requisiti previsti dal bando perché l’alloggio acquistato è stato oggetto di finanziamento pubblico”.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania sostenendo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 2 luglio 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Con ordinanza del 9 gennaio 2009, n. 18 questa sezione osservava quanto segue.

<<Il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria per l’assegnazione del buono casa (bando 1993) predisposta dal Settore Edilizia Pubblica Abitativa nella quale occupava il posto 530. Egli ha notificato il ricorso al signor B C, che occupa nella medesima graduatoria il posto 545.

L’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la ricollocazione del ricorrente nella posizione (530) in precedenza occupata: tutti i soggetti che seguivano nella graduatoria il ricorrente sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso.

Il ricorso è stato notificato, invece, al solo signor B C

Va disposta quindi l’integrazione del contraddittorio ex articulo 21/1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Allo scopo può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami (ferma restando la facoltà di procedere alla notificazione nei modi ordinari) ex articulo 14 R.D. 642/1907 con la precisazione che negli avvisi (con il sunto del ricorso e delle sue conclusioni), da pubblicare in conformità alle disposizioni vigenti, i controinteressati potranno essere indicati collettivamente ed impersonalmente, purché siano esattamente indicati gli estremi delle graduatorie nelle quali essi sono compresi.

Parte ricorrente dovrà invece, in ogni caso, procedere alla notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza nelle forme ordinarie nei confronti del soggetto che, per ultimo, abbia conseguito i benefici previsti dal bando e nei confronti del primo aspirante a suddetti benefici.

Tale notificazione dovrà essere effettuata solo se i predetti soggetti occupano una posizione in graduatoria deteriore rispetto al ricorrente, ossia dal posto 531 a seguire.

La Regione Campania pertanto notificherà a parte ricorrente, nel termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, una comunicazione, provvedendo nel successivo termine di giorni trenta al suo deposito nella Segreteria della Quinta Sezione, nella quale siano indicate le generalità e la residenza dei suddetti soggetti ai quali dovrà notificarsi il ricorso nei modi ordinari>>.

A seguito della documentazione acquisita agli atti del giudizio è emerso che l’ultimo soggetto a beneficiare del contributo è stato il signor Muller Enrico, collocato al posto n. 524.

Nessuna notificazione nei modi ordinari doveva essere effettuata perché il signor Muller precedeva il ricorrente e quindi nessun nocumento potrebbe ricevere dall’accoglimento del ricorso.

La notificazione per pubblici proclami era del tutto indipendente dalla notificazione nei modi ordinari e poteva essere effettuata a prescindere dagli inadempimenti della Regione Campania. L’istanza, depositata in data 23 aprile 2009, di proroga per effettuare la notificazione per pubblici proclami risulta del tutto ingiustificata e quindi non può trovare accoglimento.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per l’omissione in cui è incorsa parte ricorrente.

In ogni caso la sezione non può non rilevare che il ricorso era infondato.

L’amministrazione resistente inviava al ricorrente la nota I settembre 2005, n. 714786 con la quale si chiedeva la trasmissione di determinata documentazione. In particolare si chiedeva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che (…) non hanno usufruito di (…) un alloggio costruito con il concorso, contributo o a totale carico dello Stato, Regione o altro Ente Pubblico, in tutto il territorio nazionale e comunque di non aver goduto agevolazione pubblica in qualunque forma.

Parte ricorrente ha esibito un contratto preliminare di vendita, stipulato in favore della moglie, dal quale emerge che l’appartamento oggetto del contratto era ricompresso in un più ampio intervento edilizio per il quale l’impresa di costruzioni SO.FI.COOP poteva “promettere in vendita singoli appartamenti a persone aventi i requisiti di cui alla citata convenzione e di cui alla vigente legislazione per l’acquisto di alloggio usufruente dei contributi dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

L’immobile, che il ricorrente (o un suo familiare) aveva acquistato o intendeva acquistare, non poteva beneficiare del contributo per l’acquisto della prima casa perché esso era stato costruito con contributi a carico dello Stato. E che il ricorrente volesse utilizzare il contributo regionale solo per quell’alloggio (e non per altro) è dimostrato dal suo comportamento processuale: egli infatti ha esibito copia di trascrizione di domanda giudiziale proposta nei confronti della SO.FI.COOP e di perizia extragiudiziale tendente a dimostrare che il prezzo di acquisto dell’appartamento era stato determinato in violazione del DM 9 aprile 1990 (Nuovi limiti di costo riferiti al metro quadrato per interventi di edilizia agevolata). Tale circostanza, anche se fosse accertata, non potrebbe in ogni caso mutare lo “status”dell’immobile che rimane, come riconosce il medesimo consulente del ricorrente, di edilizia agevolata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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