TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-08-06, n. 201501210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-08-06, n. 201501210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501210
Data del deposito : 6 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00030/2015 REG.RIC.

N. 01210/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2015, proposto da:
M.S.C. Generali s.r.l.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti M F e R I, con domicilio in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;

contro

Istituto Comprensivo "G.Tauro" - S.Viterbo" - Castellana Grotte, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di

Ditta Frallonardo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti E P e A M D, con domicilio in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;
Ditta Mais s.r.l.;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 81/01/A22 del 24 dicembre 2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione degli edifici scolastici della sede Giacomo Tauro dell'Istituto Comprensivo "Tauro-Viterbo" in favore della ditta Frallonardo s.r.l.;

- di tutti gli altri atti e provvedimenti relativi alla gara, di data ed estremi sconosciuti nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo "G.Tauro" - S.Viterbo" - Castellana Grotte, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Ditta Frallonardo s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 per le parti i difensori avv.ti M F e R I;
Vito Aurelio Pappalepore, per delega degli avv.ti E P e A M D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso in fatto che con ricorso passato per la notifica il 7 gennaio 2015 e depositato in Segreteria il successivo 12 gennaio 2015 la M.S.C. Generali s.r.l.s. ha impugnato il provvedimento prot. 81/01/A22 del 24 dicembre 2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione degli edifici scolastici della sede GiacomoTauro dell'Istituto Comprensivo "Tauro-Viterbo" in favore della ditta Frallonardo s.r.l.;

Rilevato, che con ordinanza cautelare n. 54/2015 la Sezione, in accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti gravati, come proposta dalla ricorrente, ha così disposto: “ Considerato che, al sommario esame della fase cautelare, risulta condivisibile il primo motivo di ricorso, atteso che il contratto di avvalimento, oltre a presentare margini di indeterminatezza ed incertezza quanto al suo oggetto, appare anche di dubbia validità, avuto riguardo alla clausola di cui all’art. 4), che subordina gli obblighi assunti dall’ausiliaria ad una mera condizione potestativa, snaturando, in effetti, la funzione tipica di tale istituto, rendendone sostanzialmente incerta l’operatività (conforme Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 18 febbraio 2013, n. 510);
….
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati. ….”;

Rilevato che in data 12 giugno 2015 con determina n. 1/2015 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Tauro – S. Viterbo, sostanzialmente condividendo il principio di diritto richiamato con l’ordinanza cautelare ha disposto l’esclusione dalla gara della ditta Frallonardo per violazione e falsa applicazione della lex specialis in tema di avvalimento e la revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990 e ss.mm.ii. dell’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore;

Rilevato, alla luce di quanto esposto, che deve ritenersi interamente soddisfatta la pretesa azionata dalla ricorrente volta all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata;

Rilevato che le ulteriori domande risarcitorie proposte dalla M.S.C. Generali non necessitano di esame, giacché la concessione dell'invocata tutela cautelare, e la successiva revoca dell’aggiudicazione disposta in favore della Frallonardo hanno impedito che venisse stipulato il relativo contratto d'appalto ed evitato che la ricorrente subisse danno, risultando ancora possibile l’aggiudicazione in suo favore ove risultino sussistere i presupposti di legge;

Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere;

Considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);

Rilevato che il ricorso appare fondato, alla stregua delle argomentazioni già espresse dal Collegio in sede cautelare, che qui si intendono integralmente richiamate;

Ritenuto, pertanto, di porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo;

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