TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-07-02, n. 201201207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-07-02, n. 201201207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201207
Data del deposito : 2 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00899/2007 REG.RIC.

N. 01207/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00899/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2007, proposto da:
P E, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Brescia, via Zima, 1;

contro

Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento 7 ottobre 2005 Cat. A 11/IMM/II sez., notificato il 7 ottobre 2005, con il quale il Questore della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente;

di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso;
l’all. 5 alla relazione della p.a. 13 ottobre 2007 è copia della relata di notifica) si denega alla ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver costei riportato una serie di pregiudizi penali, dai quali si è desunta la sua pericolosità sociale. In particolare, la stessa ha riportato sentenza di condanna Pretore Genova 13 novembre 1997, irr. il 16 ottobre 1998 per il reato di false generalità;
sentenza di condanna GIP Tribunale Genova 30 giugno 1999 irr. 22 febbraio 2000 per i reati di false generalità e favoreggiamento personale;
sentenza di condanna Pretore Genova 5 marzo 2001 irrevocabile il successivo 5 aprile per induzione alla prostituzione e procurato ingresso illegale in Italia;

- che il ricorso è articolato in tre censure, riconducibili in sintesi ad un unico motivo di difetto di motivazione, nel senso che i pregiudizi suddetti non sarebbero sufficienti a giustificare il diniego;

- che il ricorso stesso è infondato e va respinto. Come già osservato nell’ordinanza cautelare di reiezione 18 ottobre 2007 n°805, se è pur vero che le condanne antecedenti alla l. 189/2002 non possono valere di per sé come motivo necessitante il diniego del titolo, è altrettanto vero che le stesse, nel caso concreto, ben possono denotare una pericolosità sociale del soggetto. E’ quanto avviene nel caso di specie, in cui la ricorrente ha riportato condanna per un reato carico di particolare disvalore, la induzione alla prostituzione di una connazionale, verso la quale si dovrebbe nutrire un naturale sentimento di solidarietà, e per altri reati che denotano un atteggiamento non propenso a rendere riconoscibile e ricostruibile la propria attività, tanto che, come osservato nella medesima ordinanza, sono del tutto non spiegate le fonti di reddito che le hanno sino ad oggi consentito di vivere sul territorio nazionale;

- che pertanto si deve provvedere così come in dispositivo;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano pure come da dispositivo;

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