TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-15, n. 202302704
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2023
N. 02704/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2023, proposto da
Sicilsaldo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato D D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Lago di Nicito 14;
contro
Comune di Palagonia, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale Civile di Caltagirone n. 50 in data 24 aprile 2012, confermata con sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione I, n. 999 in data 9 giugno 2015 e con sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 17332/17 in data 10 febbraio-13 luglio 2017.
Visti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 7 giugno 2023, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Caltagirone n. 50 in data 24 aprile 2012, confermata con sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione I, n. 999 in data 9 giugno 2015 e con sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 17332/17 in data 10 febbraio-13 luglio 2017.
Nel ricorso si espone, in sintesi, quanto segue.
Il Comune di Palagonia ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera consiliare n. 200 in data 4 giugno 2012.
Con istanza n. 3040 in data 11 febbraio 2015 la ricorrente ha avanzato richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione per l’importo, comprensivo di interessi, di € 1.935.845,23.
Con deliberazione n. 3 in data 24 marzo 2015 la commissione straordinaria ha proposto al Comune l’adesione alla procedura di liquidazione semplificata di cui all’art. 258 del decreto legislativo n. 267/2000 e la Giunta ha aderito alla proposta con deliberazione n. 49 del 15 maggio 2015.
Con deliberazione n. 9 in data 22 settembre 2015 n. 9 la commissione straordinaria ha fissato per la definizione transattiva dei debiti ammessi la misura del 50 %.
Con nota n. 5339 del 26 marzo 2019 è stato offerto alla ricorrente il 50% del debito riconosciuto e la società ha opposto il suo rifiuto.
Con atto in data 23 giugno 2020, notificato il successivo 30 giugno 2020, la ricorrente ha diffidato la commissione straordinaria a concludere il procedimento di liquidazione con il pagamento - almeno - delle somme dovute alla società.
La commissione straordinaria, con nota in data 15 luglio 2020, ha escluso l’esistenza di un termine entro cui definire la procedura relativa al dissesto.
La società ha proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso n. 1498/2020 e con sentenza n. 3252 in data 2 novembre 2021 è stato affermato l’obbligo dell’Amministrazione di “di definire e chiudere la procedura di dissesto… entro il termine di giorni novanta”
Con deliberazione consiliare n. 22 del 23 dicembre 2021 il Comune di Palagonia ha nuovamente dichiarato il dissesto finanziario.
Con deliberazione n. 10 del 4 febbraio 2022 l’organismo straordinario di liquidazione ha approvato il piano di estinzione dei debiti.
Con provvedimento in data 10 ottobre 2022 il Ministero dell’Interno ha approvato il piano di estinzione, specificando (punto 2) che: a) l’organismo straordinario di liquidazione, dopo l’approvazione del rendiconto di gestione della liquidazione, era tenuto a restituire al Comune di Palagonia la differenza positiva di €. 8.263.098,75, al netto di eventuali scostamenti in sede di rendicontazione;b) la parte rimanente e non utilizzata dall’organismo straordinario (derivante dall’anticipazione concessa ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016), dopo l’approvazione del rendiconto di gestione avrebbe potuto essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli eventuali residui debiti non liquidati dall’organismo straordinario.
Con deliberazione n. 5 del 14 marzo 2023 l’organismo straordinario ha approvato il rendiconto di gestione e lo ha trasmesso in data 23 marzo 2023 all’organo di revisione contabile dell’Ente locale, al Ministero dell’Interno, al Prefetto di Catania e alla Corte dei Conti. Con tale atto si è disposto che “le somme residue trasferite al Comune” avrebbero dovuto essere “prioritariamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditizie rimaste prive di accettazione durante l’attività dell’organismo straordinario di liquidazione, per far fronte a spese derivanti da eventuali sentenze relative a giudizi pendenti e per ogni altra esigenza collegata al dissesto finanziario”.
Con mandato di pagamento n. 6 del 13 marzo 2023, l’organismo straordinario ha rimesso al Comune la giacenza di €. 15.412.300,12, pari al 100% del totale passivo corrispondente.
Con verbale n. 9 in data 21 aprile 2023 i revisori contabili dell’Ente hanno approvato il rendiconto di gestione dell’organismo straordinario.
Con atto di diffida in data 15 maggio 2023 la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme accantonate e vincolate, ma nel termine assegnato il Comune non ha provveduto e, con nota in data 1 giugno 2023, l’Amministrazione ha comunicato che il credito rientrava nel dissesto finanziario dichiarato dall’Ente in data 23 dicembre 2021, sicché avrebbe dovuto essere presentata apposita istanza di ammissione alla massa passiva.
Tanto precisato, la ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) il Comune ha l’obbligo di corrispondere la somma di € 967.922,62, pari al 50% del credito della società e già accantonata, sussistendo “il vincolo di destinazione” che si desume dall’art. 258, quarto e settimo comma, del decreto legislativo n. 267/2000;b) in fattispecie identica a quella in esame è stato affermato che: - dalla piana lettura della norma si evince che l’art 258 impone all’organismo straordinario di liquidazione e all’Ente locale, nell’individuare le risorse finanziarie necessarie per far fronte ai debiti assoggettati alla modalità semplificata di liquidazione, di garantire l’accantonamento di almeno il 50% degli importi accertati, ove i creditori non abbiano aderito alla proposta transattiva;- tali somme sono necessariamente sottoposte ad un vincolo di destinazione, non comprendendosi altrimenti perché il legislatore abbia espressamente disposto il loro accantonamento;- attraverso il vincolo di destinazione si imprime alle somme un vincolo funzionale al soddisfacimento degli interessi di creditori insoddisfatti, che non possono subire ulteriore pregiudizio da vicende liquidatorie successive (Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2022, n. 794);c) anche il T.A.R. di Catania ha affermato che le somme relative ai debiti insoddisfatti derivanti da procedure transattive non definite per le quali la legge dispone l’accantonamento non possono perdere il vincolo di destinazione logicamente impresso dalla disposizione pur nell’ipotesi in cui l’Ente dichiari un nuovo dissesto, posto che una diversa interpretazione priverebbe di senso l’intera procedura” (T.A.R. di Catania, I, 4 settembre 2018 n. 1761);d) in conclusione, la somma di cui si tratta non può confluire nelle casse del Comune a beneficio di creditori successivi alla ricorrente.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, dovendosi condividere le argomentazioni contenute nelle menzionate pronunce del Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2022, n. 794 e del T.A.R. di Catania, I, 4 settembre 2018, n. 1761.
In particolare, deve osservarsi quanto segue: a) l’art. 258, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che: - l’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione;- l’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;b) tali somme, per cui la legge espressamente prevede l’accantonamento, sono necessariamente sottoposte ad un vincolo di destinazione, altrimenti risulterebbe privo di senso il loro accantonamento, il quale è previsto anche per la residua possibilità in capo ai creditori che abbiano rifiutato l’offerta di agire per l’integrale soddisfazione del credito nell’ipotesi di risanamento del bilancio;c) l’accantonamento e il vincolo di destinazione garantiscono, altresì, la par condicio creditorum , posto che l’organo straordinario, una volta effettuati gli accantonamenti, provvede alla redazione del piano di estinzione e, secondo quanto disposto dall’art. 258, settimo comma, restituisce all’Ente locale la quota di risorse finanziarie liquide esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione;d) le somme relative ai debiti insoddisfatti, derivanti da procedure transattive non definite per le quali la legge dispone l’accantonamento non possono, invero, perdere il vincolo di destinazione anche nel caso in cui l’Ente dichiari un nuovo dissesto, perché diversamente essere sarebbero messe a disposizione di creditori successivi;e) va, altresì, evidenziato che il menzionato art. 258, nel delineare i compiti dell’organismo straordinario e dell’Ente locale, non introduce alcuna deroga all’art. 228, terzo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 stabilendo che i residui rientranti nella gestione dell’organismo straordinario debbano essere cancellati dal bilancio comunale, ma limitandosi a chiarire che, per i residui conclusi nel piano di rilevazione e nella procedura semplificata di cui all’art. 258, compete all’organo del dissesto l’estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, riguarda la gestione e non la contabilizzazione del debito dell’Ente;f) per tali debiti, pertanto, sino all’estinzione mediante pagamento continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione in bilanci;g) ai sensi del combinato disposto degli artt. 228, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto legislativo n. 118/2011, invero, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate;h) non può, quindi, condividersi la diversa soluzione di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, V, 26 maggio 2020, n. 3338.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, ritenuta la nullità per violazione del giudicato della nota del Comune di Palagonia in data 1 giugno 2023, con cui si è affermato che il credito in questione rientrava nel dissesto finanziario dichiarato dall’Ente in data 23 dicembre 2021, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di corrispondere alla ricorrente, nel termine di giorni sessanta - con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore - la somma già accantonata a seguito della dichiarazione di dissesto in data 4 giugno 2012.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza si nomina sin da ora quale commissario ad acta il Dirigente del Settore “Polizia Locale” del Comune di Francofonte, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio in possesso delle necessarie competenze, il quale provvederà nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione in esame, deve disporsi che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.