TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-09-06, n. 201704282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-09-06, n. 201704282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704282
Data del deposito : 6 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2017

N. 04282/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02222/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2011, proposto da:
B S, A C, A P, rappresentati e difesi dall'avvocato G E, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Tarsia, n. 3;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;



per l’accertamento

del diritto all’accelerazione della carriera per effetto della l. 111/2007, nonché per la condanna alla conseguente ricostruzione della carriera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, Sasso Beatrice, Paolelli Angela e Consiglio Alessandra agivano – in qualità di magistrati in servizio presso il Distretto della Corte d’appello di Napoli con almeno tredici anni di anzianità dalla nomina alla data (31 luglio 2007) di entrata in vigore della l. n. 111/2007 – per l’accertamento del diritto a percepire le maggiori somme spettanti per effetto dell’accelerazione di carriera di cui alla l. n. 111/2007 a decorrere dal 31 luglio 2007.

Richiedevano, quindi, la condanna dell’intimato Ministero della giustizia alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle somme dovute nei sensi suindicati, salvi gli ulteriori effetti economici derivanti dall’applicazione degli artt. 4, comma 5 (c.d. premio di promozione), e 5 (c.d. clausola di salvaguardia) della l. n. 425/1984.

2. Ad illustrazione e supporto della domanda proposta, deducevano, in estrema sintesi, che:

- la l. n. 111/2007 (“riforma dell’ordinamento giudiziario”) ha modificato i meccanismi di progressione stipendiale dei magistrati ordinari, avendo, tra l’altro, incrementato il primo livello stipendiale dei “magistrati ordinari in tirocinio”, accorciato da due anni a diciotto mesi il tempo per il passaggio al successivo livello di “magistrato ordinario” (già “magistrato di tribunale”), nonché da tre anni a due anni e sei mesi il tempo per il passaggio all’ulteriore livello di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità" (già "magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina"), con conseguente accelerazione complessiva della carriera di un anno rispetto al regime previgente;

- e ciò a decorrere dall’entrata in vigore della l. n. 111/2007 (31 luglio 2007), con illegittima esclusione di quei magistrati – quali, appunto, le ricorrenti – che, a quella data, avessero già completato i suindicati passaggi della progressione di carriera.

4. Costituitosi l’intimato Ministero della giustizia, eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 21 giugno 2017, la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso si rivela infondato alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali sfavorevoli, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1447; 14 maggio 2015, n. 2451; 11 febbraio 2016, n. 603; 24 maggio 2016, n. 2199; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 novembre 2012, n. 9078; TAR Calabria, Reggio Calabria, 17 gennaio 2013, n. 47; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 25 marzo 2013, n. 102; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 marzo 2015, n. 586; TAR Marche, Ancona, 2 aprile 2016, n. 198).

2. A ripudio della domanda formulata da parte ricorrente (volta al riconoscimento del diritto a percepire le maggiori somme spettanti per effetto dell’accelerazione di carriera di cui alla l. n. 111/2007 – ossia, più in dettaglio, del diritto ad anticipare di un anno la decorrenza dell’anzianità della base stipendiale già prevista per il “magistrato di tribunale dopo tre anni”, attualmente prevista per il “magistrato ordinario dalla prima valutazione” –, nonché volta alla corrispondente ricostruzione della carriera economica), militano le argomentazioni illustrate in appresso.

2.1. Innanzitutto, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 111/2007, “ai magistrati ordinari è attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla l. 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall’art. 2, comma 11, della presente legge”. Da ciò discende che, poiché è stato abolito il periodo di c.d. “uditorato”, i magistrati, in seguito al superamento del concorso, percepiscono lo stipendio corrispondente a quello che, nel previgente regime era assegnato all’“uditore giudiziario dopo sei mesi di tirocinio”; inoltre, la qualifica di “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità” unitamente alla relativa retribuzione, viene conseguita dopo quattro anni dall’ingresso in magistratura: la previgente analoga qualifica di “magistrato ordinario dopo tre anni dalla nomina” veniva, diversamente, raggiunta soltanto al termine del quinto anno successivo al superamento del concorso.

2.2. Ebbene, l’invocato diritto all’anticipazione o accelerazione della carriera economica, e le conseguenze della ricostruzione di posizione retributiva così determinata, per effetto della suindicata disposizione, non possono essere riconosciuti alle ricorrenti, magistrati assunti prima della data (31 luglio 2007) di entrata in vigore della l. n. 111/2007.

E ciò, per un triplice ordine di considerazioni.

a) Innanzitutto, vengono in rilievo le profonde modifiche che la struttura della carriera dei magistrati ordinari ha subito in seguito alle c.d.

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