TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2010-04-15, n. 201000218
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N. 00218/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00514/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 514 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Carla Gobbetto in Mestre, corso del Popolo, 70;
contro
Amministrazione dell’Interno, in persona del legale reppresentante, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento comunicato al ricorrente in data 13.01.2010 relativo all'avviso orale emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 1423/56, per essere ritenuto persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori M S per la parte ricorrente;
Considerato quanto segue.
Non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile in relazione agli effetti dell’avviso orale.
Infatti tali effetti consistono nell’invito, rivolto al destinatario dell’avviso, a tenere una condotta conforme alla legge.
Il ricorrente lamenta in concreto che non potrebbe più seguire direttamente e personalmente l’attività commerciale di import-export che svolge da alcuni anni.
Il collegio osserva che l’avviso orale non pregiudica tale possibilità, anche tenuto conto della genericità del tipo di attività indicata dal ricorrente.