TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-24, n. 201002659
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N. 02659/2010 REG.SEN.
N. 01780/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“Millenium Soc.Coop.Edilizia a r.l. , “Alfa Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Alice-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Borgonuovo-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Casa Amica-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Duemila-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Ettore Fieramosca-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Green House-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Il Quadrifoglio-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “La Disfida-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Luna Rossa-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “La Tegola-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Le Palme-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “My House-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Nostromo-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Nuova Immagine-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Spazio Casa-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, tutte rappresentate e difese dall'avv. S P, con domicilio eletto presso Francesco Nanula in Bari, via Giulio Petroni, 132/Bis;
contro
Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore., rappresentato e difeso dagli avv. G C, D C M, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
nei confronti di
“Tecnoduemila-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”, “Costruzioni 2000-Soc.Coop.Edilizia a r.l.”;
per l'accertamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’inesistenza o in subordine della nullità o in estremo subordine della annullabilità:
1) della deliberazione consiliare n. 63 dell'1.10.2007 avente ad oggetto “Individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà e in diritto di superficie dei lotti di edilizia residenziale pubblica posti nel piano per l’edilizia economica e popolare. Atto di indirizzo per l’assegnazione dei suoli in “autolimite volumetrico provvisorio”;
2) della deliberazione della G.M. n. 199 del 25.10.2007 avente ad oggetto “approvazione dello schema di patto sociale”;
e per la condanna al risarcimento del danno patito.
Quanto ai motivi aggiunti motivi depositati il 18 dicembre 2007:
3) dei provvedimenti gravati con il ricorso principale, nonché della determinazione dirigenziale n. 2340 del 29.11.2007, avente ad oggetto: "Bando pubblico di concorso per l'individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà e in diritto di superficie dei lotti di edilizia residenziale pubblica posti nel piano per l'Edilizia Economica e popolare (Settori "E", "F", "G", "1", "2", "3", "4", "5", e "7"). Quantificazione autolimite provvisorio volumetrico per le cooperative a proprietà divisa".
e per la condanna al risarcimento del danno.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta in Persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l'avv. Pierluigi Rossi, su delega dell'avv. S P e gli avv.ti G C e D C M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Espongono le società ricorrenti che il Comune di Barletta giungeva, con del C.C. n.23 del 28 giugno 2004, all’adozione di variante planovolumetrica al vigente Piano di zona 167, e con successiva del. C.C. alla approvazione degli indirizzi per l’assegnazione delle aree.
A seguito della pubblicazione di apposito bando, con determinazione dirigenziale n.71 del 17 gennaio 2006 veniva approvata la graduatoria definitiva per l’individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà ed in diritto di superficie dei lotti allocati nel P.E.E.P., ove le odierne ricorrenti risultavano tutte utilmente inserite.
A seguito del ricorso promosso dai proprietari di alcuni suoli ricadenti nel P.E.E.P., questo T.A.R. con sentenze n.3964, 4130, 4131, 4262, 4264, 4265, 4266, 4267/06 dichiarava l’illegittimità della suddetta variante al piano di zona, nel frattempo approvata dal C.C. con deliberazione n.60 del 20 ottobre 2004.
Il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze del 15-29 maggio 2007, sospendeva l’efficacia delle suesposte sentenze.
In data 25 ottobre 2007 la Giunta comunale di Barletta, con deliberazione n.199/2007, approvava lo schema di “patto sociale” per le assegnazioni.
Con ricorso notificato il 28 novembre 2007 ritualmente depositato, integrato da motivi aggiunti, le società ricorrenti, come sopra rappresentate e difese, chiedono l’inesistenza o in subordine la nullità o in estremo subordine l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, unitamente alla condanna al risarcimento del danno, deducendo articolati motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diverso profilo.
Ad avviso delle ricorrenti, l’impugnato “patto sociale” imporrebbe - con una sorta di vera e propria fattispecie tipica di estorsione ex art 629 c.p. - la riduzione “consensuale” delle volumetrie già assegnate con assegnazione di nuove volumetrie a cooperative estranee alla graduatoria, e conferimento di nuove future cubature a seguito di ulteriore nuova variante, il tutto in evidente carenza di potere rispetto al parallelo procedimento ad evidenza pubblica seguito per l’assegnazione.
Si costituiva il Comune di Barletta, chiedendo il rigetto nel merito, evidenziando che la rimodulazione della graduatoria si era resa necessaria per la conformazione al giudicato di cui alle sentenze del Consiglio di Stato in relazione alle impugnazioni proposte da alcune cooperative avverso le sentenze di improcedibilità pronunciate dal giudice di prime cure. Evidenziava inoltre il Comune, in prossimità dell’udienza pubblica, che con la predetta rimodulazione, le odierne ricorrenti avevano ricevuto l’assegnazione con diverse determinazioni dirigenziali in data 6 novembre 2008, depositate in giudizio, con conseguente richiesta di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Insisteva la difesa delle odierne ricorrenti per l’accoglimento della pretesa, ribadendo l’illegittimità/nullità e l’illiceità dell’operato comunale.
Con ordinanza cautelare n.32/2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione, in ragione dell’assegnazione da parte del Comune di parte dei lotti anche a cooperative non utilmente collocate in graduatoria.
Ritiene il Collegio che l’intervenuta assegnazione dei lotti in favore delle cooperative edilizie odierne ricorrenti, seppur tardiva, come da documentazione versata in atti, determini la sopravvenuta carenza di interesse per accertato conseguimento dell’utilità finale di relativa spettanza, essendo peraltro il ritardo imputabile alla pendenza del contenzioso in ordine alla graduatoria originariamente approvata per procedere alle assegnazioni.
Le determinazioni dirigenziali sopravvenute in data 6 novembre 2008, impediscono di riconoscere in capo alle ricorrenti la sussistenza di alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione, situazione che determina irrimediabilmente l’improcedibilità del gravame ( ex multis Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2833)
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse attuale al ricorso.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi ai sensi dell'art 92 c.p.c. per compensare le spese tra le parti, essendo il ritardo nell’assegnazione delle aree da parte del Comune imputabile alla definizione del contenzioso pendente in merito alla legittimità della graduatoria.