TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2009-11-13, n. 200905288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2009-11-13, n. 200905288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200905288
Data del deposito : 13 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08567/2009 REG.RIC.

N. 05288/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 08567/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8567 del 2009, proposto da:
T V, rappresentato e difeso dagli avv.ti F S e C S Z, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Alberico II n. 10;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G P ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

e con l'intervento di

D V Cruzioni dal 1927 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Savoia n. 72;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale n. 2121 del 30.7.2009 emessa dal Comune di Roma - Municipio XIII - Unità Organizzativa Tecnica, notificata il 12.08.2009, prot. n. 67962 del 30.7.2009, con la quale si disponeva l'acquisizione al patrimonio comunale gratuita di un manufatto abusivo, “unitamente all'area di sedime sulla quale l'edificio insistente e ad un'ulteriore porzione di terreno”, nonché, per quanto possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o susseguente;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Visto l'atto di intervento della D V Cruzioni dal 1927 S.r.l.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris;
in verità, non emergono elementi concreti atti a rivelare l’effettiva ottemperanza all’ordine di demolizione impartito, mentre le argomentazioni formulate dall’interveniente al fine di supportare l’entità dell’area oggetto di acquisizione appaiono condivisibili;

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;

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