TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202309152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202309152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309152
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 09152/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04380/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4380 del 2023, proposto da F C, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

- S G, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



Per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente in data 14.12.2022, volta all'ottenimento della rettifica in aumento del punteggio della ricorrente;

con condanna dell'amministrazione

- a provvedere entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata S G:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine all’istanza con la quale la medesima parte ricorrente - che ha partecipato alla procedura concorsuale indicata in epigrafe - ha chiesto di rettificare in aumento il punteggio alla stessa assegnato relativamente ai titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

A dire della ricorrente, pur in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda l’obbligo di provvedere, nel caso di specie sussisterebbero “ particolari ragioni di giustizia e di equità correlate al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica ” che radicherebbero il suddetto obbligo in presenza di una “ situazione nella quale a taluni candidati è stato assegnato, correttamente, il punteggio per la laurea magistrale; ad altri, tra i quali la Dott.ssa Capillo, i 2pt non sono stati

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