TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-30, n. 202215999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-30, n. 202215999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215999
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 15999/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04959/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2022, proposto da
A C L, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, A C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F M in Padova, via E. Filiberto n. 3;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Umberto R, non costituito in giudizio;

Per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 10487/2/2014 del TAR per il Lazio e comunque

per la nullità e/o per l’annullamento

del provvedimento di mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2004, di cui alla nota del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali prot. n. 0057693/2022 del 25/02/2022, notificata in data 07/03/2022;

nonché di ogni atto a questo presupposto, conseguente e/o comunque connesso, e in particolare di tutte le operazioni di scrutinio e valutazioni compiute dalla commissione superiore di avanzamento, della graduatoria di merito relativa all’anno 2004 e dell’atto di approvazione ministeriale dell’esito della procedura.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, A C L, ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, di approvazione di graduatorie di merito per l’anno 2004 per l’avanzamento al grado di Colonnello della Guardia di Finanza, emessi ora per allora il 25 febbraio 2022, in esecuzione della sentenza n. 10487/2014 di questo Tar (Sez. 2°), con i quali è stato giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, collocandosi in graduatoria al 37° posto bis, con il punteggio di 28,24/30, chiedendone l’invalidazione sulla base dei seguenti motivi:

1) VIZIO DI EVASIONE E/O

ELUSIONE DEL GIUDICATO

Violazione dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990 per disapplicazione e/o elusione della sentenza n. 10487/2/2014 del T.A.R. per il Lazio.

2)

RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO DI AVANZAMENTO E OMESSA CONFORMAZIONE AL DICTUM DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del D.L.vo n. 69/2001 per rinnovazione del giudizio di avanzamento, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e dell’art. 112 del D.L.vo n. 104/2010 per la conformazione al giudizio del giudice amministrativo.

3) RINNOVAZIONE DEL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO

Illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e disomogeneità valutativa, contraddittorietà e difetto e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie - Violazione degli artt. 1030 e segg., degli artt. 1050 e 1053, degli artt. 1057 e 1058, nonché degli artt. 1060 e 1070 del Codice dell’ordinamento militare.

4) ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO - VALUTAZIONE COMPARATIVA RELATIVA ALL’UFFICIALE CONTROINTERESSATO – RAPETTO

Erronea, insufficiente e/o contraddittoria valutazione dei precedenti di servizio, dei titoli e delle note caratteristiche.

5) ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO - VALUTAZIONE COMPARATIVA

RELATIVA AL SIGNOR UFFICIALE RICORRENTE –

LICCIARDELLO

Disomogeneità e incoerenza valutativa, manifesta incongruità illogicità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione.

6) ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO - RINNOVO DELLA VALUTAZIONE

COMPARATIVA RELATIVA AL SIGNOR UFFICIALE RICORRENTE - LICCIARDELLO EX ART. 34 DEL D.L.VO N. 69/2001

Illegittimità e falsa applicazione del D.M. n. 266/2007 - Disomogeneità e incoerenza valutativa, manifesta incongruità, illogicità e irragionevolezza del giudizio e del conseguente punteggio assegnato in rapporto agli elementi di rinnovo della valutazione per accertato vizio di eccesso di potere in senso relativo.

2. Resistono in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo, con memoria del 23 giugno 2022, l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 13 luglio 2022, il Collegio, ritenuto che i motivi proposti non si limitassero alla mera ottemperanza della sentenza n. 10487/2014 del TAR, ha disposto la conversione del rito in ordinario.

4. Alla successiva udienza pubblica del 22 novembre 2022, il Collegio, ritenuta la controversia matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione.

5. Il ricorso è meritevole di favorevole considerazione.

Parte ricorrente ha esposto di avere ottenuto una sentenza favorevole di annullamento del provvedimento di mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2004 di cui alla nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 130716/P/1A del 22.4.2004 notificato il 10.5.2004, con la quale il proprio profilo curriculare veniva ritenuto inequivocabilmente superiore a quello del parigrado R.

Ha stabilito in particolare la predetta sentenza di cui si chiede in questa sede l’ottemperanza:

Per quanto attiene al confronto con il Ten. Col. R occorre considerare che, dall’analisi della documentazione caratteristica, emerge come, effettivamente, lo stesso è stato destinatario di critiche consistenti nei confronti del suo operato e, sulla predetta circostanza, non risulta che alcuna difesa specifica sia stata spesa da parte dell’amministrazione.

In particolare nella predetta documentazione, e soprattutto dal libretto personale, sono riportate anche le seguenti testuali censure:

- "non sempre sufficiente autocontrollo", "polemico spirito critico", "capacità dialettiche che non sempre riesce a controllare sufficientemente", "non ha ancora raggiunto la piena maturità", "flessione nel rendimento scolastico" (1.3.1982);

- "in talune circostanze si è preoccupato più di ‘apparire’ che di ‘essere’" (12.7.1981);

- "buona energia ed iniziativa, peraltro non sempre ben controllata", "polemico spirito critico", "notevole superficialità e leggerezza", "comportamenti non sempre estremamente lineari", "non ancora sufficiente maturità", "ha bisogno di guida e controllo", "ulteriore calo di rendimento" (7.9.1982);

- "eccessivamente energico", "intraprendenza eccessiva", "caparbio, avventato e polemico", "ambizione smodata", "scarso buon senso", "invadente verso i superiori, presuntuoso con i colleghi e altezzoso con gli inferiori", "tende a criticare ordini e regolamenti", "mediocri qualità morali, di carattere ed intellettuali", "abbisogna di un continuo controllo", "deve assolutamente moderare alcuni eccessi del suo carattere" (22.9.1982, finita l’Accademia, in qualità di Comandante di plotone allievi finanzieri a Portoferraio);

- “azione di comando non sempre equilibrata", "immaturità di carattere", "atteggiamenti di ipervalutazione delle situazioni e delle proprie capacità" (22.9.1982);

- "poco equilibrio e ponderatezza", "ha bisogno di guida e di controllo" (22.9.1982);

- "rendimento appena normale" (25.9.1982);

- "nella esecuzione degli ordini ha bisogno di controllo", "va comunque seguito e controllato" (11.11.1982);

- "mediocri qualità morali", "ha cercato più di apparire che di essere, palesando comportamenti non lineari ed immaturi, talché ha avuto bisogno di guida e di controllo";

- carattere ancora non perfettamente formato e con forti desideri di affermazione che talvolta condizionano il suo inserimento" (27.6.1983);

- "la sua personalità, in via di formazione, ha evidenziato talora aspetti negativi" (14.7.1983);

- "è discontinuo nel governo del personale ed accomodante nella interpretazione dei propri doveri" (3.10.1983);

- "ha palesato costantemente una naturale estroversione ed una facilità ai contatti umani purtroppo malamente controllate", "privo di autocontrollo", "dignità scarsamente sentita, come indicano i rilievi mossi", "in servizio... ha mostrato superficialità e leggerezza nel giudicare il personale dipendente, discontinuità nel loro governo, mancanza di una seria azione di controllo", "carattere fragile attira l’attenzione con comportamenti grossolani ... a scapito della sincerità e della riservatezza", "incapace di un qualunque ed efficace atto di autocritica", "ostinazione nel perseverare in comportamenti errati e nell’assumere atteggiamenti di presunzione nei confronti dei colleghi", "a volte invadente ed impulsivo, improvvisatore ed accettato solo da alcuni, ha instaurato un rapporto ambiguo e poco leale con superiori . . toni polemici e vive note di opposizione", "comportamenti opportunistici con volontà intimamente sentita di sottrarsi di fatto ai propri doveri", "mediocri qualità morali e di carattere ed altre scarse qualità complessive", "scarso rendimento" (16.7.1984, giudizio complessivo "inferiore alla media");

- "gravi carenze di carattere del T R, che ancora difetta di maturità, equilibrio, autocontrollo e buon senso, e che si è mostrato polemico, ostinato, superficiale e leggero ... è portato a sopravvalutare i propri mezzi e le proprie capacità (è portato ad assumere) atteggiamenti di arroganza, presunzione e sufficienza sia verso i superiori che verso i colleghi, con i quali non riesce pertanto a stabilire un cordiali ed amichevole rapporto", "con mezzi e sistemi forse confidenziali e populistici", "fertile immaginazione, forse un po’ fanciullesca e ancora non bene orientate", "scarse qualità di carattere", "rendimento appena normale" "fatti disciplinarmente sanzionati" (27.7.1984).

Inoltre dall’esame dell’ulteriore documentazione versata in atti emerge che:

- il complesso delle ricompense morali tributate al ricorrente è prevalente, sia per numero che per tipologia, atteso che mentre il ricorrente ha ottenuto n. 26 riconoscimenti, invece il R ha conseguito soltanto un encomio e peraltro "in occasione di consulenze", e non per "attività di servizio" operative;

- soltanto il ricorrente ha maturato i requisiti per la concessione della medaglia di bronzo e d’argento al merito di lungo comando;

- il Col. R ha frequentato soltanto alcuni corsi non riferiti direttamente all’attività operativa connessa ai principali compiti istituzionali della Guardia di Finanza;

- la quasi totalità delle attività di docenza e d’insegnamento svolte dal Col. R è riferita alla sola materia informatica, senza spaziare, come invece per il ricorrente;

- lo stato di servizio del ricorrente annovera numerosi e molteplici comandi di reparto territoriale e incarichi operativi di consistente impegno e responsabilità, svolti anche in sedi cc. dd. "disagiate" (Sicilia: Gela) mentre il Col. R ha svolto solo un comando con tali caratteristiche;

- il ricorrente ha, inoltre, già svolto le funzioni del grado superiore, avendo retto in sede vacante e con apprezzamento il Comando Provinciale di Padova (di spettanza di un colonnello), a differenza

del Col. R che è giunto alla valutazione della commissione d’avanzamento privo di tale esperienza;

- nei confronti del ricorrente non sono state mai state espresse perplessità, né rivolte espressioni nemmeno lontanamente di senso negativo.

Il Col. R ha meritato notazioni di lode dal 27.2 al 31.10.2003, a differenza del ricorrente;
e tuttavia, deve rilevarsi come le dette annotazioni siano state conseguite esclusivamente nel periodo immediatamente precedente la valutazione di cui trattasi e anche se, per giurisprudenza costante in materia, la lode rappresenta il valore più elevato e significativo, non può disconoscersi che la valutazione in questione deve interessare l’intero arco della carriera del valutando.

E non emerge che siano state tenute in considerazione in questa sede le valutazioni negative di cui in precedenza che hanno interessato soprattutto il primo periodo di servizio del Col. R almeno fino all’anno 1984 ma che, comunque, sono proseguite per un arco temporale non indifferente, atteso che, ancora nel 1992, è riportato che "tali aspetti del carattere (estroversione e vivacità ideativa, n.d.r.) gli rendono però poco congeniali gli incarichi che richiedono una metodica e pacata riflessione", "entusiasmo posto nell’affrontare i compiti verso i quali si sente più orientato" (5.2.1992). E, ancora, apprezzamenti certo non lusinghieri gli sono stati mossi anche successivamente, atteso che, anche dopo il 1993, si può leggere che è "impulsivo nelle decisioni", non ha molto autocontrollo, né un altissimo senso della disciplina.

E, peraltro, nella sua ultima valutazione caratteristica del 2003, ossia quella che ha preceduto la sua positiva valutazione per il grado di colonnello, il Col. R risulta avere ancora un senso della disciplina solo "superiore alla media", mentre tutti gli altri suoi colleghi hanno un senso della disciplina "altissimo".

Dall’esame della richiamata documentazione, effettivamente, emerge che il Col. R ha una particolare attitudine in incarichi di insegnamento soprattutto nel settore dell’informatica, circostanza che risulta, altresì, confermata indirettamente dalle difese della stessa amministrazione resistente. Invece, il ricorrente risulta avere svolto compiti operativi di rilevanza anche in sedi disagiate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura dell’eccesso di potere in senso relativo di cui al ricorso per motivi aggiunti è fondata.”

La predetta sentenza passava in giudicato a seguito della perenzione dell’appello proposto avverso la medesima, dichiarato con decreto del Consiglio di Stato, 4°sez. del 15 luglio 2021.

Ha quindi esposto il ricorrente che, a seguito della nuova valutazione, emessa in esecuzione della precitata sentenza, veniva collocato in graduatoria al 37° posto bis, con il punteggio di 28,24/30 – anziché alla 71° posizione, con punteggio di 27,91/30, ottenuta a seguito del primo giudizio.

Ha lamentato tuttavia che, a seguito della rivalutazione, la Commissione, pur avendogli riconosciuto un punteggio superiore rispetto a quello in precedenza ottenuto, gli abbia comunque attribuito un punteggio inferiore a quello del controinteressato R – le cui qualità erano state inequivocabilmente ritenute inferiori alle proprie dall’ottemperanda sentenza – impedendogli così di ottenere l’auspicata promozione.

Il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato dettato dalla sentenza n. 10487/2014 di questo Tar (sez. 2).

Sostiene, infatti, correttamente, il Ten. Col. Licciardello come la nuova valutazione non gli abbia consentito di superare i punteggi riportati dal parigrado R, nonostante la sentenza ottemperanda avesse univocamente affermato la netta prevalenza delle proprie qualità rispetto a quelle vantate dal predetto controinteressato “ in relazione ai giudizi valutativi, ai titoli, nonché agli altri requisiti, qualità e attitudini prese in considerazione al fine della individuazione degli ufficiali davvero meritevoli di idoneità e perciò di iscrizione in quadro per l’avanzamento al grado in questione ”.

Di conseguenza, il provvedimento appare essere in contrasto con il decisum sostanziale della ottemperanda sentenza laddove ha messo in evidenza la preminenza dei titoli e dei precedenti curriculari dal ricorrente che, pertanto, sarebbe dovuto essere collocato in una posizione della graduatoria superiore rispetto al parigrado Rapetti.

Quanto premesso, la rinnovata valutazione appare impedire la fruizione del bene della vita invocato dal ricorrente, non avendo la Commissione superiore di avanzamento provveduto a una rivalutazione del candidato in ossequio al dettato di cui all’ottemperanda sentenza, ignorando la statuizione del giudice amministrativo laddove ha ritenuto inequivocabilmente superiori le qualità e i titoli del ricorrente.

Il nuovo giudizio impugnato si palesa, quindi, volativo del giudicato.

Ne deriva che il provvedimento emesso in sede di rinnovazione del giudizio di avanzamento, di cui al verbale del 13 dicembre 2021, e il conseguente ricollocamento del ricorrente in una posizione non superiore rispetto a quella del controinteressato R nella relativa graduatoria di merito, devono essere dichiarati nulli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

Deve conseguentemente essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza in questione, entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore – della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente della Commissione Permanente di Avanzamento degli Ufficiali della Guardia di Finanza (con facoltà di delega ad un sottoposto o organo fornito di adeguata competenza) che entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà luogo agli atti necessari per l’ottemperanza.

Il Collegio, determina fin d’ora in euro 1.500,00 (millecinquecento) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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