TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-09-23, n. 202201426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-09-23, n. 202201426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201426
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 01426/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01399/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Societa' Agricola Coopereativa San Massimo Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, A S, N L B, con domicilio eletto presso lo studio A S in Venezia, San Polo, 2988;



contro

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R C, G M, F S, domiciliataria ex lege in Verona, via piazza Bra', 1;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la condanna

del Comune di Verona a risarcire all'Agricola Cooperativa San Massimo, Soc. Coop. a r.I., in liquidazione coatta amministrativa, l'indennità di occupazione legittima e tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza della perdita delle aree sottratte e delle costruzioni demolite, della conseguente svalutazione dei residui fabbricati e della diminuzione di valore della residua area, nonché delle perdite e della cessazione dell'attività d'impresa, danni quantificati complessivamente in Euro 1.197.924,45, o nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ISTAT e agli interessi legali dal 13/05/1989 al saldo, nonché ai danni che l'impresa subirà da oggi all'acquisto dell'area occupata da parte del Comune.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Agricola Coopereativa San Massimo Arl il 24/9/2021:

della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.6.2021 e del susseguente decreto n. 89176 del 30.6.2021 del Direttore della Direzione Patrimonio Espropri, con i quali il Comune di Verona ha acquisito, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, la proprietà superficiaria del sottosuolo della superficie di 2.693 mq dei fondi distinti al Catasto Terreni, Foglio 248 m.n. 290 e Foglio 260 m.n. 137 e 139, questi ultimi distinti anche al N.C.E.U. Foglio 260, m.n. 27 sub. 13 (parte) e m.n. 137 e 139, a fronte di una indennità di Euro 5.821,06, nei confronti della Società Agricola Meneghelli Aldo & Figli s.s.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società Cooperativa Agricola San Marco deduce che in data 13 maggio 1989 il Comune di Verona, in vista della realizzazione della strada di scorrimento veloce denominata “Mediana”, ha proceduto all’occupazione preliminare della superficie di mq 3.310 di un più vasto terreno di sua proprietà sul quale insisteva anche un capannone industriale utilizzato dalla società per lo svolgimento della propria attività. Il procedimento espropriativo si concludeva con il decreto di espropriazione n. 519 del 13 maggio 1996 e la liquidazione dell’indennizzo (per la sola espropriazione, escludendo, dunque, l’indennità di occupazione d’urgenza), quantificato dalla Commissione Provinciale nell’importo di £ 1.402.000.000,00.

Deduce che, nel corso dei lavori, veniva demolito (oltre al capannone espropriato) un capannone di 325 mq e metà di un altro capannone di 400 mq, quest’ultimo a causa dei dissesti provocati dai lavori.

L’indennità di espropriazione liquidata dalla Commissione Provinciale è stata sostanzialmente pagata (in parte è stata pagata direttamente alla ricorrente, in parte è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e successivamente pignorata dai creditori della società che, a causa della sottrazione degli immobili aziendali, è stata costretta ad interrompere l’attività).

Sia la Cooperativa San Marco che il Comune proponevano opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello di Verona che espletava due consulenze tecniche (una relativa all’indennità di espropriazione e l’altra all’indennità di occupazione d’urgenza e per la quantificazione del danno permanente subito).

Le cause, riunite, si concludevano in primo grado con la sentenza n. 207/2001 del 7 febbraio 2001, con la quale le domande venivano dichiarate improcedibili sul presupposto che il decreto di esproprio (del 22.4.1996) e era stato emesso dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (pronunciata con le delibere della Giunta comunale n. 7244 del 7.11.1988 e 29 del 10.1.1989, ratificate dal Consiglio comunale con delibere nn. 82 e 87 del 14.3.1990) e che, dunque, non sussistesse interesse alla pronuncia sull’indennità di espropriazione. La pronuncia, impugnata da ambo le parti veniva confermata dalla Corte di cassazione,

La società ricorrente, dunque, citava il Comune innanzi al Tribunale di Verona e, sul presupposto che i danni subiti trovassero fonte in un illecito, chiedeva la restituzione dell’area ed il risarcimento del danno da occupazione abusiva. Anche in questo giudizio sono state espletate due CTU per la quantificazione dei danni sopportati dall’impresa in conseguenza dell’espropriazione illegittimamente subita. Il danno all’attività d’impresa è stato stimato in € 934.787,00.

Una seconda consulenza ha avuto ad oggetto il valore di mercato, all’epoca dell’occupazione d’urgenza, dell’immobile demolito in occasione dei lavori di realizzazione della strada e di quello che fu necessario abbattere in conseguenza dei danni riportati durante i lavori, i costi di riedificazione dello stesso, la diminuzione del valore di mercato del terreno dovuta alla costruzione della galleria al 13.5.1989 e alla scadenza del periodo di occupazione legittima.

Il Tribunale di Verona, all’esito del giudizio, su concorde richiesta delle parti ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a decidere sulla questione, ritenendola, in conformità ai più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia, devoluta alla giurisdizione amministrativa.

La ricorrente ha, dunque, riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale chiedendo:

- la restituzione dell’area illegittimamente occupata e trasformata;

- il risarcimento dei danni subiti nel periodo di occupazione illegittima, quantificati in complessivi € 1.595.985,55 ai quali deve essere sottratto l’importo corrisposto a titolo di indennità di espropriazione dal Comune pari ad € 805.786,00 (il saldo è pari dunque ad € 788.199,45, oltre rivalutazione ed interessi dal 13.5.1989 al saldo), di cui:

1) € 246.034,00, a titolo di danno emergente pari al valore dei due capannoni demoliti, al costo di ricostruzione parziale di uno dei suddetti capannoni, ai lavori di ripristino della pavimentazione dei capannoni e dei piazzali, delle tubazioni e dei pozzetti della fognatura e delle acque bianche, delle recinzioni e del cancello d’accesso;

2) € 155.040,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, chiede l’importo di (5% del valore dell’area occupata, stimato in € 163.200,00, per 19 anni) pari al 5% annuo del valore venale del bene occupato, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sulla somma non rivalutata ed alla svalutazione.

3) € 934.787,00 quale danno reddituale subito dalla società per effetto dell’attività illegittimamente posta in essere dall’amministrazione che ha impedito la prosecuzione dell’attività aziendale.

- in via subordinata, il risarcimento di tutti i danni subiti (anche quelli per la perdita della proprietà, così intendendo implicitamente rinunciare alla domanda di restituzione), per l’importo di € 2.003.710,00 (pari alle somme sopra indicate oltre ad € 655.759,80) al quale va sottratto l’importo di € 805.786,00 già corrisposto a titolo di indennità di espropriazione, e dunque di € 1.197.924,45, su cui calcolare interessi e rivalutazione;

- la corresponsione dell’indennità di occupazione d’urgenza, pari ad un dodicesimo annuo dell’indennità di espropriazione e dunque di € 258.123,75 (1/12 dell’indennità di espropriazione stimata in € 619.497,00 per 5 anni) comprensivi dell’importo di € 81.713,53 corrisposti a tale titolo e ritenuti insufficienti.

Il Comune di Verona si è costituito in giudizio con memoria del 17 febbraio 2014 in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, rispetto alle cui domande ha eccepito, in via preliminare:

- il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande risarcitorie, dovendo esse rivolgersi ad A.N.A.S. che ha materialmente dato luogo all’occupazione delle aree ed è, dunque, unica responsabile dell’illecito;

- la prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie, essendo decorsi i termini (rispettivamente decennale e quinquennale) per far valere le relative pretese a partire dalla scadenza di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza (5 anni dall’immissione nel possesso avvenuta il 13 maggio 1989);

- la prescrizione della pretesa all’indennità di occupazione legittima, richiesta per la prima volta con l’atto introduttivo del giudizio risarcitorio proposto innanzi al Tribunale Civile di Verona, mentre la domanda di opposizione alla stima proposta innanzi alla Corte d’appello riguardava esclusivamente l’indennità di espropriazione.

Si è difeso nel merito contestando la fondatezza della domanda restitutoria sulla scorta dell’istituto giurisprudenziale dell’accessione invertita.

Ha contestato anche il quantum delle voci di danno oggetto della domanda risarcitoria.

Nel corso del giudizio, la Società Agricola Meneghelli Aldo & Figli s.s.. ha acquistato da Agricola Cooperativa San Massimo Soc. Coop. a R.L. l’area oggetto del procedimento espropriativo, mediante due distinti atti di compravendita, stipulati il 22.4.2013 ed il 14.7.2015, con l’accordo che ogni indennità dovuta per l’occupazione dei predetti fondi sarebbe andata a favore della Cooperativa San Massimo.

Il Comune di Verona, con nota in data 30.11.2016, ha avviato nei confronti della nuova proprietaria, Società Agricola Meneghelli Aldo & Figli s.s., il procedimento per l'acquisizione sanante della proprietà superficiaria del solo sottosuolo delle aree occupate ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, proponendo l’indennità di € 9.019,00.

Il procedimento si è concluso con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.6.2021 ed il conseguente decreto n. 89176 del 30.6.2021 del Direttore della Direzione Patrimonio Espropri con i quali il Comune di Verona ha acquisito, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, la proprietà superficiaria del sottosuolo della superficie di 2.693 mq dei fondi distinti al Catasto Terreni, Foglio 248 m.n. 290 e Foglio 260 m.n. 137 e 139, questi ultimi distinti anche al N.C.E.U. Foglio 260, m.n. 27 sub. 13 (parte) e m.n. 137 e 139, a fronte di una indennità di Euro 5.821,06, nei confronti della Società Agricola Meneghelli Aldo & Figli s.s.

Ritenendoli illegittimi, la società Agricola San Massimo e la società Meneghelli Aldo & Figli S.S.., con ricorso per motivi aggiunti, hanno impugnato i provvedimenti di acquisizione sanante della proprietà superficiaria del sottosuolo per i seguenti motivi:

1. Carenza di potere, insussistenza dei presupposti per l'acquisizione sanante. Affermano le ricorrenti di aver espresso più volte la propria disponibilità a cedere le aree ovvero a rinunciare alla restituzione del bene a fronte dell’integrale risarcimento del danno. Tale manifestata disponibilità precluderebbe l’emanazione di un provvedimento di acquisizione coattiva delle aree stesse.

2. Eccesso di potere per sviamento. Il valore dell’indennità liquidata è talmente ridotto da essere irrisorio. Sarebbe palesemente idoneo a disvelare il reale intendimento del Comune, ovvero spostare nuovamente la giurisdizione sul quantum debeatur innanzi al Giudice ordinario al fine di ritardare il pagamento dell’ingente risarcimento dovuto.

3. Eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune ha occupato l’intera superficie del fondo e non soltanto il sottosuolo. La scelta di acquisire soltanto il sottosuolo, è, dunque, illegittima e non può sostenersi che essa sia quella meno gravosa per il privato, poiché esso, al contrario, non ha alcun interesse a mantenere la proprietà del soprassuolo, considerate le rilevanti limitazioni che derivano dall’esistenza della galleria.

In conclusione, le ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione cautelare, l’annullamento del provvedimento, dichiarandosi comunque disponibili alla cessione bonaria del fondo. Hanno chiesto, inoltre, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo, ossia il danno per la perdita della proprietà, quantificato in Euro 1.197.924,45 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali dal 13.5.1989, risultante dalle seguenti voci:

- Euro 124.040,00 per il valore dei due capannoni demoliti (886 mq x 140 Euro/mq);

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