TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-05-15, n. 201500667
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00667/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00911/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2015, proposto da:
A S M M, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via della Commenda, 41
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emessa dalla Questura di Milano in data 9 giugno 2014, e notificata in data 29 gennaio 2015, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che nella motivazione dell’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha evidenziato che il ricorrente non ha percepito redditi dal mese di ottobre del 2011;
- che tale assunto sembra, in effetti, trovare riscontro nell’estratto contributivo, da cui risulta che nel corso del biennio 2012 – 2013 il ricorrente non ha esercitato alcuna attività lavorativa;
- che, tuttavia, prima della notifica dell’impugnato provvedimento (29.1.2015) il ricorrente risulta essere stato assunto con contratto quadriennale di apprendistato professionalizzante (cfr. comunicazione del 2.1.2015), risultando, dunque, provata una sopravvenuta stabilità lavorativa, di cui l’Amministrazione non sembra aver tenuto conto;
- che, conseguentemente, occorre disporre un riesame del procedimento di rinnovo, che la Questura dovrà effettuare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;