TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-19, n. 201500500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-19, n. 201500500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500500
Data del deposito : 19 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00874/2014 REG.RIC.

N. 00500/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00874/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2014, proposto da:
La Splendente Societa' Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Avv. M S in Ancona, Via San Martino, 43;

contro

Comune di Petritoli, rappresentato e difeso dagli avv. A C, J S B, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

Comune di Petritoli, Responsabile del Procedimento Relativo a Gara dei Servizi Interni;
non costituito in giudizio;

nei confronti di

Soc.Insieme Societa' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

per l'annullamento

- del contratto di appalto rep. n.14/2014 dell'11/10/2014 stipulato in forma pubblica amministrativa erogato dal segretario comunale;

-della nota prot. n.6390 del comune di Petritoli del 11/10/2014;

- della nota prot. n.7922 del comune di Petritoli del 17/12/2014;

- della determinazione n.79 del 27/9/2014 dell'Area amministrativa con oggetto: Appalto servizi interni casa di riposo comunale. Determinazione a contrattare art.192 d.dlgs. 266/2000.

- di ogni atto presupposto, conseguente e/o - comunque - connesso;

-per la declaratoria di inefficacia del Contratto e per l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione ed il contratto nonché il subentro nell’esecuzione di quest’ultimo quale risarcimento in forma specifica e la conseguente declaratoria dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Petritoli e di Soc.Insieme Societa' Cooperativa Sociale Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza di questo Tribunale 25.7.2014 n. 742 era respinto il ricorso dell’odierna ricorrente avverso la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 31 del 05.05.2014 recante l’aggiudicazione gara di appalto servizi interni alla Casa di Riposo comunale “P. Marini" per il quadriennio 2013 – 2017.

La ricorrente appellava la decisione. Con sentenza 10.12.2014 n. 6074, la Sezione III del Consiglio di Stato riformava in parte la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso proposto in primo grado e dichiarando l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione con esso impugnato.

In particolare, il Consiglio di Stato dichiarava l’illegittimità dell’aggiudicazione senza disporre il suo annullamento.

Con il presente ricorso la Splendente Società Cooperativa chiede la nullità o l’annullamento del contratto e, comunque, il subentro nel contratto medesimo come risarcimento in forma specifica.

Con il primo motivo sostiene la nullità del contratto o, in alternativa, la sua annullabilità per l’illegittimità derivata del rapporto a causa della sua illegittima costituzione, anche in forza dell’articolo 73 della direttiva 2014/24/UE.

Con il secondo motivo domanda l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto

Con il terzo motivo chiede l’accoglimento della domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, alla luce della clausola risolutiva espressa in esso contenuta.

Si sono costituiti il Comune di Petritoli e la Soc.Insieme Societa' Cooperativa Sociale Onlus, affermando, tra l’altro, la tardività del ricorso per mancato rispetto dei termini di notifica di cui all’art. 120 c.p.a e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari in quanto il ricorso è infondato nel merito. Innanzitutto, va sgombrato il campo da qualsiasi questione riguardante il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato 6074/2014. In tutta evidenza, se il presente ricorso investisse la sua esatta esecuzione (art. 133 c.p.a.) o, addirittura, la sua revocazione (ai sensi dell’articolo 106 c.p.a) l’azione non potrebbe essere proposta di fronte a questo giudice, dovendo essere tutta evidenza proposta di fronte al giudice che ha emesso la sentenza.

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