TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-14, n. 202300884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-14, n. 202300884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300884
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 00884/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2022, proposto da
F C, rappresentata e difesa dagli avvocati G V e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monte Sant'Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Publiservizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, al corso Giannone 50;

per la declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero per l'annullamento previa adozione di misure cautelari

- dei patti di cui all'art. 9 della Convenzione edilizia stipulata il 26 novembre 1999 tra il Comune di Monte Sant'Angelo e i consorziati aderenti al Consorzio “Il Galluccio II”, per atto del notaio in Manfredonia dott. N S, rep. N. 102.656 raccolta n. 25.404;

- dell'Ingiunzione Recupero Crediti cod. contribuente 071033-29770 Identificativo 55502200000021 del 12 gennaio 2022 per euro 746.302,28, notificata a F C il giorno 14 febbraio 2022 dalla Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Monte Sant'Angelo per la gestione delle entrate comunali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi:

a) delibera di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 86/2015;

b) delibera di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 175/2016;

c) delibera di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 2/2017;

d) n. 8 comunicazioni del 6 giugno 2017 del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant'Angelo con cui F C veniva invitata e diffidata a pagare per i lotti assegnati come da convenzione, rispettivamente la somma di euro 56.155,79 per il lotto 17, euro 26.808,74 per il lotto 20, euro 56.155,79 per il lotto 21, euro 26.808,74 per il lotto 47, euro 56.155,79 per il lotto 49, euro 516,313,71 per il lotto 50, euro 561.313,71 per il lotto 51, euro 217.389,43 per il lotto 65/S;

e) n. 8 comunicazioni del 4 luglio 2017 del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant'Angelo con cui F C veniva invitata e diffidata a pagare per i lotti assegnati come da Convenzione, rispettivamente la somma di euro 14.279,23 per il lotto 17, euro 6.816,90 per il lotto 20, euro 14.279,23 per il lotto 21, euro 6.816,90 per il lotto 47, euro 14.279,23 per il lotto 49, euro 14.279,23 per il lotto 50, euro 14.279,23 per il lotto 51, euro 55.277,54 per il lotto 65/S;

f) comunicazione del 25 maggio 2021 del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant'Angelo con cui F C veniva invitata a pagare la somma di euro 56.155,79 per il lotto 50 assegnato come da Convenzione;

g) comunicazione del 26 maggio 2021 del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant'Angelo con cui F C veniva invitata a pagare la somma di euro 56.155,79 per il lotto 51 assegnato come da Convenzione;

h) determinazioni, non note, con cui il Comune di Monte Sant'Angelo ha iscritto nei ruoli delle entrate comunali il presunto credito azionato nei confronti della ricorrente;

e per l'accertamento

dell'insussistenza del credito vantato ed azionato dal Comune di Monte Sant'Angelo nei confronti della sig.ra F C;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Sant'Angelo e di Publiservizi s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori M S e G V per la parte ricorrente, N M per il Comune resistente e F D F, su delega di G M per la società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

1.- Il presente giudizio si inquadra nella controversia insorta tra i proprietari delle aree ricadenti nel comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. del Comune di Monte Sant’Angelo, aderenti al Consorzio “Il Galluccio II” e il Comune stesso circa l’interpretazione dell’art. 9 della convenzione stipulata in data 26 novembre 1999, per atto del notaio dott. N S, rep. n. 102.656, raccolta n. 25.404, che ha previsto l’accollo da parte dei suddetti proprietari del costo di espropriazione delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di soggetti non aderenti al Consorzio.

La convenzione in parola reca la disciplina attuativa del piano di lottizzazione relativo al suddetto comparto C1/1;
strumento esecutivo adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73/1992, definitivamente approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 186/1993 e destinato ad essere attuato nei dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione stessa.

Il Comparto C1/1, di complessivi mq 196.899, era stato così ripartito: 1) mq 72.000 per aree residenziali;
2) mq 38.400 per verde di quartiere;
3) mq 48.200 per servizi di quartiere;
4) mq 38.400 per viabilità e parcheggi.

In particolare, della complessiva volumetria realizzabile (pari a totali mc 138.000) il 50% era stato destinato all’edilizia residenziale pubblica secondo le previsioni del detto piano esecutivo (cfr. cap. XXIV della premessa della convenzione);
e, quanto alle aree di proprietà dei soggetti aderenti al Consorzio, ai sensi dell’art. 7, cap. I, della Convenzione, l’acquisizione di tutti i terreni necessari per la realizzazione della volumetria destinata all’edilizia residenziale pubblica, unitamente all’acquisizione del 50% dei suoli destinati alle opere di urbanizzazione, veniva effettuata e accettata per il prezzo corrispettivo di lire 2.459.362.500 (oltre al prezzo spettante per i fabbricati ivi insistenti che sarebbero stati definiti sulla base degli stati di consistenza redatti e verbalizzati dal tecnico comunale con riferimento alle relative rendite catastali aggiornate e, in caso di contestazione tra le parti, alla valutazione dell’UTE di Foggia).

2.- L’odierna ricorrente, signora F C, figura tra i sottoscrittori della convenzione oggetto di causa;
in seguito, tuttavia, ha ceduto agli altri comproprietari le proprie quote dei lotti 17, 20, 21, 49, 50 e 51 con gli atti di divisione e permuta per notaio Trombetta (repetorio 46.674 raccolta 15.049 e repertorio 46.676 raccolta 15.050), divenendo proprietaria esclusiva del lotto 48 e in quota del lotto 65/S, entrambi poi ceduti alla Ricos Immobiliare s.r.l., giusta atto di compravendita del 22 maggio 2009 per notaio Corallo (repertorio 1.736 raccolta 1.154). Infine, a mezzo atto dello stesso notaio Corallo (repertorio 1.734 raccolta 1.153), ha altresì donato il lotto 47 ai figli Vincenza e Leonardo Lombardi, in cui i donatari hanno dichiarato di avere piena conoscenza e di accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà derivanti dalla convenzione in parola.

In particolare, all’art. 9 della predetta convenzione era così stabilito: “I privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non aderenti al Consorzio e riportati in premessa al punto XXII, ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa. I relativi importi dovranno essere versati nelle casse comunali a semplice richiesta del Comune”.

3.- Orbene, il Comune di Monte Sant’Angelo, considerato che non tutti i proprietari dei terreni ricadenti nel Comparto C1/1 avevano aderito al Consorzio “Il Galluccio II” (in ogni caso costituito dai proprietari espressione di una quota superiore ai 2/3 dell’estensione complessiva), prima ancora della sottoscrizione della convenzione attuativa oggetto della presente controversia, allo scopo di realizzare il piano di esecuzione, con la deliberazione di G.M. n. 201 del 25 febbraio 1997 adottava il piano particellare d’esproprio e il decreto di occupazione dei terreni di proprietà dei non aderenti al Consorzio, determinando il valore dell’indennità provvisoria di esproprio in lire 25.000 (euro 12,91) al mq.

A questo non seguiva, tuttavia, nei termini l’immissione in possesso, in quanto era stato accertato che alcuni terreni inseriti nel comparto erano gravati da uso civico e necessitavano, dunque, della previa autorizzazione regionale al cambio di destinazione d’uso;
sicché, soltanto quattro anni dopo, avendo nelle more ottenuto l’autorizzazione regionale alla sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico e stipulato la detta convenzione con il Consorzio “Il Galluccio II”, adottava la deliberazione di G.M. n. 131 del 14 giugno 2001, con la quale disponeva di procedere all’espropriazione delle aree dei proprietari che non avevano aderito al Consorzio medesimo.

In data 8 novembre 2001 il Comune emetteva, quindi, il decreto d’occupazione d’urgenza e il successivo 14 dicembre si immetteva nel possesso dei terreni appartenenti ai proprietari non aderenti al Consorzio, definitivamente espropriandoli con decreto n. 5 del 6 febbraio 2006.

4.- In tale decreto l’Amministrazione comunale determinava le indennità dovute ai proprietari dei terreni espropriati, coerentemente a quanto previsto nel richiamato piano particellare adottato – come detto - prima della stipula della convenzione: euro 44.697,73 per Pasquale Piemontese;
euro 60.947,07 per i sigg. Michele, Luca e Angelo Totaro;
euro 171.003,95 per Mattia Vivabene, al netto di affrancazione, livello e uso civico. Questi, tuttavia, non accettavano l’indennità di esproprio come quantificata dall’Ufficio tecnico comunale e proponevano - con distinti atti di citazione - giudizi di opposizione alla stima innanzi alla Corte di appello di Bari.

La Corte, nei rispettivi giudizi, rideterminava in melius tutte le indennità, ordinando al Comune, nelle rispettive sentenze, di depositare le somme così ridefinite presso la Cassa DD.PP. a disposizione delle parti vittoriose.

I ricorsi per cassazione proposti dal Comune di Monte Sant’Angelo avverso tali statuizioni non portavano ad una revisione delle decisioni;
se non limitatamente alla sentenza n. 1402/12 (riguardante il suolo del sig. Mattia Vivabene), rispetto alla quale venina rideterminato il criterio di calcolo degli interessi per il periodo di occupazione.

Il Comune provvedeva dunque a depositare le somme.

Infine, con le deliberazioni n. 86/2015, n. 175/2016 e n. 2/2017, la Commissione straordinaria, nel riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle indennità di espropriazione, di occupazione d’urgenza e relativi interessi, dovuti ai proprietari non aderenti al Consorzio per i terreni espropriati, disponeva che i competenti uffici comunali procedessero al recupero delle relative somme dai sottoscrittori della convenzione di lottizzazione e dai loro aventi causa a vario titolo, in proporzione alle volumetrie attribuite ai medesimi consorziati in virtù della Convenzione.

5.- All’esito del procedimento e in esecuzione di atti adottati dall’Amministrazione comunale, la Publiservizi s.r.l., nella qualità di concessionaria del Comune di Monte Sant’Angelo per la gestione delle entrate comunali, chiedeva all’odierna ricorrente il pagamento della somma di euro 746.302,28, comprensiva di interessi e oneri di riscossione, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto;
con l’avvertimento che, in mancanza, avrebbe proceduto alla riscossione coattiva dell’importo non versato, per i titoli ivi elencati in “dettaglio atti notificati e partite di debito”, oltre agli interessi su ciascuna somma e oneri di riscossione.

6.- Con il gravame in epigrafe la ricorrente contesta sostanzialmente di essere debitrice di tale importo.

Con atti – rispettivamente - in data 27 e 28 aprile 2022, si sono costituiti in giudizio Publiservizi s.r.l. e il Comune di Monte Sant’Angelo, sollevando – preliminarmente - questione di giurisdizione nonché eccependo l’inammissibilità e la tardività del gravame;
in ogni caso chiedendone il rigetto.

All’udienza del 1° marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente vanno esaminate e respinte le eccezioni cui si è accennato in fatto.

1.1.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è formulata dalla difesa di entrambe le parti resistenti invocando il consolidato orientamento della giurisprudenza, di recente cristallizzato in una pronunzia delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell’ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, rientrando nella clausola di deroga di cui all’art. 133,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104/2010, la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi)” (sentenza 26 febbraio 2021, n. 54239;
in termini, le parti resistenti citano Cass. SS.UU. n. 14325/2021, n. 24857/2019, n. 20419/2016 e nn. 9842 e 17142 del 2011;
CdS n. 6369/2018, n. 5499/2014 e n. 6411/2012 e

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