TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202100578
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Pubblicato il 01/07/2021
N. 00578/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2020, proposto da
D C, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'accertamento
della illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha omesso qualsivoglia pronuncia sulla domanda dell'odierna ricorrente di nomina nella qualifica di ispettore logistico - gestionale in prova, formulata ai sensi dell'art. 78, co. 6, d.lgs. 13/10/2005, n. 217, così come introdotto con il d.lgs. 6/10/2018, n. 127, nonostante l'ampio decorso del termine di cui all'art. 2 della L. 241/90;con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere sulla ridetta domanda di nomina, subordinandola alla sola verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 3, co. 2, d.m. 04/11/2019, n. 166.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alberto Romeo e sentiti i difensori delle parti con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28/7/2020 e depositato il successivo 31/7/2020 Caricari Daniela è insorta avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulla domanda presentata in data 17/7/2019, ai sensi dell’art. 78, co. 6, d.lgs. n. 217/2005, di nomina nella qualifica di ispettore logistico-gestionale in prova, chiedendo, di conseguenza, la condanna dell’amministrazione a provvedere sulla domanda medesima subordinandola alla sola verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all’art. 3, co. 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166.
1.1. In punto di fatto, dagli atti versati in giudizio consta che la ricorrente veniva assunta in data 10/4/1997 dall’Amministrazione dell’Interno per chiamata diretta, ai sensi della L. n. 466/1980, in qualità di congiunta di una vittima del dovere, con l’inquadramento di dattilografo (IV livello), ed assegnata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino. A decorrere dal 24/5/2000, in prima applicazione del C.C.N.L Compatto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato – che all'epoca disciplinava il rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – veniva poi inquadrata nel profilo di nuova istituzione di addetto amministrativo (posizione economica A2), mentre, con decorrenza dal 1°/1/2006, in prima applicazione dell'ordinamento in regime di diritto pubblico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recato dal d.lgs. n. 217 del 13/10/2005, veniva inquadrata nella qualifica di nuova istituzione di operatore tecnico, e successivamente, dal 10/4/2007, di operatore professionale per promozione a ruolo aperto;ed ancora, dal 10/4/2012, sempre per promozione a ruolo aperto, nella qualifica di operatore esperto.
A seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al d.lgs. n. 217/2005 dal d.lgs. n. 127 del 6/10/2018 la ricorrente, dal 1°/1/2018, veniva infine collocata nella qualifica di operatore esperto con scatto convenzionale.
1.2. Con domanda del 16/7/2019, proprio per effetto della anzidetta sopravvenienza normativa, chiedeva di essere nominata, ai sensi dell'art. 78, co. 6, d.lgs. n. 217/2005 (nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 127 del 6/10/2018), nella qualifica di ispettore logistico gestionale in prova.
Con nota del 6/8/2019, notificatale l’8/8/2019, l'Amministrazione le comunicava il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, invitandola a formulare eventuali osservazioni, che venivano ritualmente trasmesse in pari data.
In assenza di riscontro, con successiva comunicazione del 4/11/2019 avanzava tramite legale di fiducia formale istanza di conclusione del procedimento. Con nota del 13/12/2019 l’amministrazione comunicava che l'istanza si trovava ancora in fase istruttoria, essendosi in attesa del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio con riferimento in relazione alle istanze di reinquadramento in altra qualifica avanzate da personale già in servizio a seguito di assunzione per chiamata diretta.
La ricorrente formulava istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento, compresi gli atti riferibili al quesito avanzato al Dipartimento della Funzione Pubblica. Detta istanza veniva tuttavia respinta in quanto per l'unico documento non noto, ovvero la citata richiesta di parere, non era stato allegato un interesse qualificato idoneo a determinare l'ostensione dell'atto che, per la sua natura consultiva, l’amministrazione aveva ritenuto privo degli elementi idonei a legittimare l'accesso.
2. Tanto chiarito in punto di fatto, a fondamento del gravame la ricorrente deduce, per un primo verso, la natura di autentico diritto soggettivo della posizione enucleata dall’art. 78, co. 6, d.lgs. n. 217/2005 (nel testo risultante a seguito delle modifiche operate con il citato d.lgs. n. 127/2018), come tale giustiziabile dinanzi al giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a. Sotto un distinto profilo, ne invoca l’applicabilità non solo ai soggetti di nuova assunzione ma anche a coloro che già ne facciano parte, evidenziando come in tal senso si fosse pacificamente orientata la giurisprudenza amministrativa all’indomani dell’entrata in vigore dell’omologa previsione dettata dall’art. 21, co. 5, del medesimo decreto legislativo, con cui veniva istituita l’allora nuova qualifica di vice ispettore antincendi.
3. Per resistere al ricorso si costituiva con atto di mera forma i11/9/2020 il Ministero intimato, depositando successivamente, in data 5/3/2021, una memoria con argomentate controdeduzioni alle doglianze difensive, invocando in primis una pronuncia di irricevibilità del ricorso per tardività sul rilievo della mancata impugnazione del D.M. n. 2017 del 28/5/2019 con cui, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al d.lgs. n. 217/2005 dal d.lgs. n. 127/2018, l’interessata veniva collocata d’ufficio, dal 1°/1/2018, nella qualifica di operatore esperto con scatto convenzionale. Quanto, poi, al merito della pretesa azionata in giudizio, rileva che il complesso normativo in materia di assunzioni per chiamata diretta nominativa nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riguarderebbe le sole assunzioni, da intendersi quali prime immissioni in servizio, non essendovi una specifica norma che disciplini come debbano considerarsi e trattarsi le istanze di reinquadramento avanzate da personale già in servizio perché assunto per chiamata diretta. Deduce inoltre che l’amministrazione non avrebbe affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda, avendo al contrario informato la ricorrente della presentazione di una richiesta di parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, onde ottenere indicazioni circa la necessità, o meno, in situazione come quella di specie, di acquisire la preventiva autorizzazione. Segnala infine che il diritto al beneficio dell'assunzione obbligatoria per chiamata diretta, pure ad ammettersene l’applicabilità panche con riferimento alle istanze di re-inquadramento, presupporrebbe non soltanto il possesso dei requisiti di cui all’art. 79, ma altresì l’osservanza dei contingenti previsti dall'art. 231, co. 1, lett. b).
4. A tali rilievi replicava parte ricorrente con memoria del 2/4/2021, evidenziando in particolare l’erroneità della prospettazione in diritto posta a fondamento delle controdeduzioni della difesa erariale e contestando inoltre la asserita impossibilità di definire l’istanza in assenza del parere richiesto, stante la relativa qualificazione da parte della stessa amministrazione in termini di mera opportunità.
5. In assenza di ulteriore attività difensiva la causa, sentiti i difensori delle parti con collegamento da remoto ai sensi della normativa emergenziale menzionata in premessa, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28/4/2021.
6. Vista le peculiarità del caso in esame, giova senz’altro muovere da una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
6.1. La ricorrente è stata assunta nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il 10/4/1997 per chiamata diretta nominativa ai sensi della legge n. 466/1980, in un profilo professionale del settore amministrativo, tecnico ed informatico (dattilografo IV livello) per l'accesso al quale era richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, in quanto la normativa applicabile all'epoca consentiva l'assunzione, in caso di richieste formulate ai sensi della L. n. 466/1980, solo per quei profili professionali che richiedevano, quale titolo di studio, il diploma della scuola dell'obbligo.
La legge n. 521 del 1988, recante “ misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, all'art. 21 stabilì che le assunzioni previste dall'art 12 della legge n. 466/1980 per i figli ed il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile nelle circostanze di cui alla legge n. 466/80 o per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle operazioni di soccorso di cui alla legge n. 308/1981, così come estesa al Corpo Nazionale dall'art. 7 della legge n. 66/1982, fossero effettuate in soprannumero nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo stesso.
Anche l’art. 35, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabiliva, del resto, che le assunzioni dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto nell'espletamento del servizio avvenissero per chiamata diretta nominativa.