TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202301514

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-09, n. 202301514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301514
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 01514/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02299/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della concessione edilizia n. -OMISSIS-rilasciata dal Comune-OMISSIS- in favore della parte controinteressata;

- della nota del Comune-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di rigetto della richiesta di contributo per interventi di prevenzione sismica presentata dalla parte ricorrente;

e per la condanna del Comune al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune-OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore l’avv. D T nell'udienza del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1 La parte ricorrente è proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione sito a Carlentini, in via Duilio n. 42, che descrive come porzione di un’unità strutturale unica, risalente al 1921.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Sindaco-OMISSIS- ne ordinava lo sgombero in ragione della “non garantita consistenza statica e insalubrità dei locali”, verificata all’esito di apposito sopralluogo dei tecnici comunali, che ricollegavano le criticità dell’immobile, con formula dubitativa, al sisma dei giorni 13 – 16 dicembre 1990.

Assume parte ricorrente che analogo ordine di sgombero era stato adottato in relazione all’immobile sito al civico n. 41 di via Duilio, ovvero dell’ulteriore porzione dell’unità, di proprietà della parte controinteressata;
immobile rispetto al quale il Comune, con concessione n. -OMISSIS-, assentì un intervento di demolizione e ricostruzione in modo tale da realizzare un edificio con struttura portante in cemento armato e non più a secco. Il tutto previa concessione, in favore della parte controinteressata, del contributo di cui all’ordinanza dell’allora Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212 del 3 febbraio 1992, che consentiva ai proprietari di edifici danneggiati dal sisma di ottenere un contributo per la ricostruzione e il miglioramento statico (artt. 2, 3 e 4), a seguito della presentazione di apposita domanda, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza e, dunque, entro il 3 agosto 1992.

Emerge ex actis che la parte ricorrente, con nota in data 5 marzo 1998, chiedeva al Comune di valutare se, nonostante la mancata presentazione della domanda di contributo per il proprio immobile, si potesse allo stesso estendere quello concesso in relazione all’immobile della controinteressata.

Con ordinanza ministeriale n. 3050 del 31 marzo 2000 veniva riaperto il termine per la presentazione della domanda di contributo per il solo adeguamento sismico, con esclusione della ricostruzione;
domanda che il ricorrente presentava in data 23 maggio 2000.

Con nota del 26 marzo 2001, il Comune comunicava l’esito positivo della verifica preliminare sulla richiesta, invitandolo a presentare la documentazione integrativa necessaria all’espletamento della pratica entro il termine perentorio di sessanta giorni, a pena di decadenza.

Stante l’inottemperanza del ricorrente, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- il Comune respingeva la domanda di contributo.

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