TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201900161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201900161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900161
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 00161/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00277/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza “Il Globo Vigilanza S.r.l.”, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Firenze, via Masaccio 172;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Questura di Pistoia, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

a) in parte qua , del provvedimento del Questore della Provincia di Pistoia del 13.12.2017, prot. n. 74/2017/P.A.S., trasmesso via PEC con nota del 29.12.2017 Cat. 16C/2017;

b) della diffida del Questore della Provincia di Pistoia del 21.2.2018, Cat. 16/C-2018 P.A.S.I., Nr. 02/2018 Prot/PASI/Licenze, trasmessa via PEC in data 26.2.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pistoia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza "Il Globo Vigilanza srl", è titolare della licenza rilasciata dal Prefetto di Pistoia per l'esercizio delle attività di vigilanza privata negli ambiti territoriali delle Province di Pistoia, Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Siena e La Spezia.

L'Istituto di Vigilanza era già dotato di un proprio regolamento di servizio, l'ultimo approvato da Questore di Pistoia in data 1 dicembre 2009, che prevedeva anche il servizio di reperibilità che ciascuna guardia era tenuta ad assicurare, secondo turni settimanali, per far fronte ad impreviste esigenze.

Successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 269 del 1° dicembre 2010, come modificato nel 2015, il ricorrente ha sottoposto al Questore di Pistoia l'approvazione del nuovo regolamento interno dell'Istituto di Vigilanza, adeguato alla sopravvenuta normativa, ma con la previsione del servizio di reperibilità, così come già disciplinato in precedenza.

Il Questore di Pistoia, con l'impugnato provvedimento del 13 dicembre 2017, ha approvato l'ultima versione del regolamento presentato dal sig. N, apponendo però numerose eccezioni e prescrizioni. In particolare, per quello che qui interessa:

a) non è stata approvata la disposizione circa l'obbligo della guardia giurata di prestare servizio con uniforme completa e pulita nonché con la barba rasa o comunque in ordine; poiché tali comportamenti - secondo il Questore - non rientrerebbero tra quanto deve essere regolato dalla pubblica autorità;

b) non è stato approvato tutto il paragrafo "3.P" relativo al servizio di reperibilità, poiché non previsto dal CCNL, né da accordi sindacali locali ed in quanto il suo utilizzo “ non rientrando nell'eventuale computo degli orari di servizi stabiliti dal CCNL, recherebbe un aggravio dei compiti e delle ore lavorate creando un pericolo per le G.P.G. e un disservizio per i clienti ”;

c) è stato prescritto il puntuale rispetto di quanto previsto nel CCNL con riferimento, sia al paragrafo "Ie" pagina 9 punto 6 (prescrizione n. 1) sia, più in generale, all'intero regolamento di servizio (prescrizione n.8);

d) è stato prescritto di notificare a tutte le G.P.G. il regolamento approvato.

In data 26 febbraio 2018 è stata poi trasmessa via PEC la diffida del Questore della Provincia di Pistoia del 21 febbraio 2018, con la quale è stata contestata la violazione dell'approvato regolamento, con riferimento al servizio di reperibilità, nonché all’inefficienza degli apparati radio.

Avverso tali atti, N Graziano, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentate pro-tempore della società “Il Globo Vigilanza srl”, ha proposto il presente ricorso affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato il provvedimento del Questore nella parte in cui non ha approvato il servizio di reperibilità, deducendo la violazione dell'art. 41 Cost. e del diritto dell'imprenditore di organizzare liberamente la propria attività; la violazione dell'autonomia privata; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per illogicità manifesta.

In particolare, e fra l’altro, i ricorrenti hanno evidenziato che la reperibilità è un istituto da sempre utilizzato in ogni settore a prescindere dalle previsioni collettive e dalle disposizioni normative, e che il d.lgs. sopra citato, all’art. 7, ha menzionato i "regimi di reperibilità", non per dettarne la disciplina positiva (nata dalla prassi e avallata in via giurisprudenziale), ma semplicemente per precisare che il "servizio di reperibilità" non costituisce orario di lavoro e quindi non interrompe il riposo giornaliero.

Per cui, nel silenzio della contrattazione collettiva, tale istituto, secondo i ricorrenti, poteva essere previsto mediante appositi contratti individuali di lavoro.

Inoltre, secondo i ricorrenti, l'impugnata decisione del Questore si porrebbe in contrasto, senza alcuna motivazione e in assenza di modifiche normative in ordine all'istituto della reperibilità,

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