TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-02, n. 202307383
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07383/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09528/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9528 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 28.2.2019, di diniego della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 4.8.2014 la ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto del 28.02.2019 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, ponendo a fondamento del diniego esclusivamente la sussistenza di una denuncia del 2.2.2011 emersa a carico dell’istante per il reato di indebito utilizzo di carte di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (fattispecie poi trasposta nell’articolo 493-ter c.p.).
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessata, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione degli artt. 3 L. 241/90; 6, co. 1, lett. c) e 9, co. 1, lett. f) L. 91/92. Difetto di motivazione. Eccesso di potere ”;
II. “ Violazione degli artt. 6, co. 1, lett. c e 9, co. 1, lett. f, L. 91/92. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria ”.
A fondamento del gravame lamenta essenzialmente:
- che l’elemento ostativo posto a fondamento del diniego consiste soltanto in una notizia di reato, peraltro risalente al 2011, alla quale in ogni caso non è seguito alcun accertamento della responsabilità in sede penale, atteso che successivamente all’informativa di reato notificatale il 22.04.2015 non ha più ricevuto alcuna ulteriore comunicazione al riguardo;
- che tale circostanza non è dunque idonea a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto, in quanto l’Amministrazione avrebbe, invece, dovuto compiere un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, considerato che la ricorrente vive regolarmente in Italia da 15 anni ed è ormai compiutamente e regolarmente integrata nel tessuto economico e sociale.
In data 8.8.2019 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando successivamente la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.
Con ordinanza collegiale pubblicata in data 11.09.2019 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con successiva ordinanza collegiale pubblicata in data 31.10.2022 sono stati disposti i seguenti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione: “ ritenuto che, anche a norma dell’art. 64 co.3 c.p.a., appare utile, ai fini del decidere, richiedere circostanziate informazioni all’Amministrazione resistente in merito all’anzidetto procedimento penale a carico del ricorrente ”.
Rimasta inadempiuta l’anzidetta ordinanza istruttoria, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2023 la causa è passata in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022), anche in ragione del fatto che nel ricorso risulta contestata la violazione dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992, il cui richiamo appare evidentemente inconferente nell’odierno giudizio poiché tale disposizione disciplina la diversa fattispecie dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5, ovvero la cittadinanza “per iuris communicatio” (vale a dire per matrimonio con